Infedeltà anteriore alla crisi: separazione con addebito alla moglie
21 Novembre 2025
La vicenda origina dal ricorso per separazione giudiziale proposto da una donna davanti al Tribunale di Arezzo, nel quale, tra le altre domande, chiedeva l’addebito al marito, ritenendo che una sua relazione extraconiugale, risalente a pochi mesi prima dell’introduzione del giudizio, avesse reso insostenibile la convivenza. Nel novembre 2019, venuta a conoscenza del tradimento, si trasferiva con i figli in un nuovo appartamento in locazione e, dichiarando l’insufficienza dei propri redditi, domandava un contributo per sé e per i minori. Il marito, costituendosi, contestava le allegazioni e affermava che la crisi era dipesa dalle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie nel corso del 2019; negava inoltre di aver avuto altri legami sentimentali durante il matrimonio e chiedeva l’addebito a carico della donna. L’istruttoria si svolgeva tramite l’audizione dei figli minori, l’assunzione di prove testimoniali e l’acquisizione di documenti. In relazione alle contrapposte richieste di addebito, il Tribunale richiamava il principio, ormai consolidato, secondo cui la pronuncia presuppone l’accertamento che la crisi irreversibile sia riconducibile al comportamento volontario e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri coniugali. La violazione dell’obbligo di fedeltà, particolarmente grave, è di regola sufficiente a giustificare l’addebito; tuttavia, se la crisi è antecedente alla violazione, viene meno il nesso causale con l’intollerabilità della convivenza. Applicando tali criteri, il giudice evidenziava che incombe su chi chiede l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà della condotta ai doveri matrimoniali sia la sua incidenza causale nella rottura. Nel caso concreto emergeva che la donna, prima dell’interruzione della convivenza avvenuta nel novembre 2019, aveva intrattenuto per cinque mesi una relazione con un ex compagno di scuola. Ciò risultava dalla testimonianza dell’uomo e dai messaggi prodotti dal marito, ritenuti utilizzabili come prova documentale anche se acquisiti tramite fotografie degli screenshot, e non specificamente contestati quanto a origine o provenienza. L’uomo ammetteva una propria relazione extraconiugale, poi proseguita, ma collocandone l’inizio solo dopo il novembre 2019, escludendone dunque la rilevanza causale sulla crisi. All’esito, il Tribunale rilevava l’assenza di prova di una relazione extraconiugale del marito prima della separazione di fatto, mentre risultava dimostrata quella della ricorrente tra luglio e dicembre 2019. Ne derivava che la relazione del marito, sorta dopo la cessazione della convivenza e a crisi già irreversibile, era mera conseguenza della fine del matrimonio. Per queste ragioni, la separazione veniva pronunciata con addebito esclusivamente a carico della donna. |