Giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire

24 Novembre 2025

Il contributo esamina il contrasto, interno alla giurisprudenza di legittimità, sulle condizioni al cui verificarsi può ritenersi formato il giudicato per effetto della mancata espressa impugnazione a opera delle parti di una questione rilevante ai fini del decidere.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene all'individuazione delle condizioni per la formazione del giudicato «interno» dipendente da pronuncia implicita del giudice del grado inferiore, come tale preclusivo del potere di rilievo officioso di una invalidità processuale a opera del giudice del grado superiore.

Il principio di diritto

Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3812

(conforme a Cass. civ., sez. III, ord., 25 settembre 2024, n. 25639 e a Cass. civ., sez. V, ord., 8 gennaio 2025, n. 292)

Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo «ius superveniens » di cui all'art. 12, comma 4-bis del d.p.r. n. 602/1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite. 

                                                                                                                                     Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2024, n. 30952

In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis del d.p.r. n. 602/1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.

Il contrasto

Giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire  

Prosegue l'incertezza nell'identificazione delle condizioni al cui verificarsi può ritenersi formato il giudicato per effetto della mancata espressa impugnazione a opera delle parti di una questione rilevante ai fini del decidere.

È noto che per «giudicato interno»  si intende la preclusione alla proponibilità in un grado di giudizio superiore (appello e/o cassazione) di una questione che, pur essendo rilevante nel giudizio, non è stata oggetto di specifica impugnazione a opera delle parti.

La qualifica di «interno» allude, pertanto, alla circostanza che la preclusione si è formata all'interno del processo e non già al suo esterno, come accade allorquando viene eccepita la rilevanza nel giudizio di un giudicato formatosi in relazione a una sentenza passata in cosa giudicata e resa in altra controversia che, per identità di parti e di questioni dedotte, esplichi un effetto preclusivo sul processo in corso.

Le difficoltà nell'identificazione delle condizioni al cui verificarsi è subordinata la possibilità di ritenere formatosi un giudicato interno sono collegate innanzitutto alle modalità con cui il giudicato interno viene a formarsi.

Una prima ipotesi, di più semplice soluzione, è ricollegata all'eventualità che il giudice abbia pronunciato espressamente su una questione oggetto di una domanda giudiziale e che tale capo di pronuncia non sia stato impugnato dalle parti nel grado superiore; in tale ipotesi, sulla questione non impugnata cade il giudicato in senso formale, connesso alla preclusione del diritto di impugnazione che le parti subiscono per effetto della rilevata mancata proposizione da parte loro della facoltà di impugnare la pronuncia resa sul punto del giudicante.

Ma tale ipotesi è raramente rinvenibile nella pratica, giacché postula che il provvedimento reso dal giudice si componga di capi di sentenza del tutto autonomi tra loro, come tali in alcun modo connessi e idonei a consentire un'autonoma formazione del giudicato su ciascuno di essi in tempi diversi, senza alcun effetto di ripercussione reciproco.

In realtà, è assai più frequente che il giudicato interno venga eccepito in relazione a una domanda che si pone in un rapporto di pregiudizialità rispetto alle quali la pronuncia del giudice è stata oggetto di impugnazione e che, quindi, sono estranee al fenomeno in questione.

Una pregiudizialità che può, ulteriormente, atteggiarsi in modi diversi e che determina una diversificazione anche dell'identificazione elle condizioni per pietre rilevare la preclusione pro iudicato di cui si discorre.

In particolare, si può distinguere una pregiudizialità in senso logico da una pregiudizialità in senso concreto.

La prima si verifica quando la pronuncia resa dal giudicante, pur non avendo espressamente risposto a una domanda o a un'eccezione in senso stretto (quella proponibile solo dalle parti), è tuttavia in un rapporto di logica incompatibilità con l'accoglimento il rigetto della domanda o dell'eccezione pregiudiziale. Si parla, in questo caso, di pronuncia «implicita» , alludendo tale aggettivazione proprio al fenomeno per il quale l'interpretazione logica della pronuncia resa presuppone necessariamente il rigetto (per l'appunto «implicito» ) delle domande e delle eccezioni che, ove accolte, non avrebbero potuto consentire al giudice di pervenire alla pronuncia poi effettivamente resa.

La seconda si verifica, poco di frequente in realtà, allorquando la motivazione resa dal giudicante sia interpretabile come reiettiva della domanda e dell'eccezione pregiudiziale, di talché la conclusione cui si perviene è in realtà nel senso di escludere che si sia formato un giudicato interno, poiché con l'impugnazione della pronuncia resa la parte impugnate ha in realtà ancora la possibilità di dedurre nel grado superiore la domanda o l'eccezione che aveva formulato nel grado precedente.

È, tuttavia, la teorica della « pronuncia implicita »  quella su cui ancora si registrano le maggiori incertezze, anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione, sul tema della identificazione di quel rapporto di pregiudizialità che può far ritenere sussistente l'onere di espressa impugnazione della domanda e che, per converso, ove non esercitato può far ritenere disceso sul punto il giudicato interno.

Il caso oggetto del contrasto in esame può dirsi sul punto paradigmatico.

In disparte la questione sottesa ai vari giudizi oggetto delle pronunce in contrasto (che riguarda l'applicabilità dello ius superveniens in materia tributaria), ciò che rileva ai nostri fini è la valutazione della sussistenza delle condizioni per poter affermare l'esistenza tra le questioni dedotte di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica che consenta di far ritenere sussistente (o meno) il giudicato interno sulla questione pregiudicata.

In particolare, il dissenso si focalizza sulla possibilità del giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio potere officioso di rilevazione del difetto di alcuni presupposto che debbono necessariamente sussistere affinché la controversia possa essere decisa.

Si allude all'esercizio del potere, certamente anche officioso (nel senso che prescinde dalla circostanza che le parti abbiano sollecitato sul punto il giudice tramite una specifica domanda o un'eccezione in senso stretto), di rilievo da parte del giudicante del difetto dei presupposti processuali o delle condizioni per poter validamente pronunciare la decisione nel merito.

Come è noto, i presupposti processuali (quelli che debbono sussistere al momento della proposizione della domanda) e le condizioni dell'azione (quelle che debbono sussistere al momento in cui la decisione deve essere emessa) costituiscono elementi imprescindibili affinché la potestas iudicandi possa essere validamente esercitata.

Ciò che è controverso è se, per effetto dell'eventuale mancata espressa impugnazione di una decisione che, come detto, espressamente o per implicito abbia ritenuto la sussistenza (o l'insussistenza) di uno dei predetti elementi imprescindibili, possa far ritenere precluso al giudice dell'impugnazione, per l'essersi formato sul punto un giudicato interno, l'esercizio del proprio potere, altrettanto officioso, di rilievo della condizione ostativa alla pronuncia nel merito della domanda.

E tale controversia si approfondisce laddove il giudicato che si indaga sia derivante da una pronuncia implicita, ovvero, come detto, estranea al thema decidendum, ma logicamente incompatibile con l'accoglimento (o il rigetto) della questione posta in un rapporto di pregiudizialità necessaria con quella decisa.

Ed ecco così che, nella fattispecie esaminata dalla sentenza in contrasto, si discute proprio della opponibilità del giudicato interno formatosi nel corso dei relativi giudizi sulla questione della allegazione (e correlativa dimostrazione) da parte dell'attore del proprio interesse ad agire nel giudizio.

Il dubbio attiene all'eventuale formazione di un giudicato (interno per implicito) sulla questione della dimostrazione dell'interesse ad agire del ricorrente, rispetto alla constatazione che il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito (quindi, all'evidenza, implicitamente riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per pervenire alla decisione e con ciò escludendo la sussistenza di questioni processuali o sostanziale preclusive del diritto della parte di pervenire a ottenere una valutazione del merito della questione dedotta) e che le parti non hanno impugnato la decisione sulle questioni implicitamente giudicate, ma solo altre questioni non attinenti (nel caso di specie, il solo capo di sentenza inerente alla regolamentazione delle spese del grado.).

La circostanza che in sede di impugnazione le parti non abbiano devoluto la questione della sussistenza dell'interesse ad agire (che, come è altrettanto noto, deve non solo sussistere al momento della proposizione della domanda, ma persistere per tutta la durata del processo nelle sue varie fasi), ma solo una questione non direttamente attinente alla questione pregiudiziale, può o meno far ritenere che si sia sul punto formato il giudicato interno?

Secondo il primo (e prevalente) orientamento, espresso da Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3812, ove la pronuncia non sia stata impugnata sulla questione pregiudiziale implicitamente decisa, al giudice dell'impugnazione è preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio l'inesistenza (originaria e financo, come nel caso deciso, sopravvenuta) dell'interesse ad agire delle parti, salva la sola possibilità per il giudice dell'impugnazione di valutare tale situazione al fine della regolamentazione delle spese di lite (che, come è altrettanto noto, postulano la valutazione della sussistenza della soccombenza della parti, che può essere scrutinata anche sotto il profilo teorico, allorquando intervenga, o avrebbe potuto intervenire, un elemento dirimente, come nella specie accaduto, essendo stata introdotta una novella legislativa che privava l'attore dell'interesse ad agire che pure sussisteva al momento dell'introduzione della, lite).

Secondo il diverso orientamento espresso da Cass. civ., sez. V, ord., 3 dicembre 2024, n. 30952, non può ritenersi formato alcun  giudicato interno sulla questione dell'interesse ad agire in presenza di una novella legislativa che abbia mutato le condizioni per la sua individuazione, giacché la mera pendenza del giudizio - seppur per un profilo non strettamente legato al thema decidendi – legittima in ogni caso il giudice dell'impugnazione a valutare la sussistenza del (perdurante) interesse ad agire delle parti al momento della pronuncia della decisione in fase di impugnazione.

Sulla questione sono di recente tornate le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 29 agosto 2025, m. 24172, le quali hanno affermato che  «in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».

La questione sembra, dunque, risposta nel senso della formazione del giudicato interno su tutte le questioni processuali non rilevabili in ogni stato a grado del processo, ma rimane, comunque, attuale per quanto attiene all'identificazione del concetto di elemento “fondante” la decisione, quale potrebbe continuare a qualificarsi lo scrutinio del perdurante interesse ad agire delle parti nel corso del processo (laddove nessun dubbio può aversi sulla non sussumibilità nell'alveo della decisione implicita delle questioni non esaminate dal giudicante che abbia espressamente affermato di affidarsi alla ragione «più liquida»  che, con ogni evidenza, contiene un'inequivocabile esclusione dell'ipotesi di decisione implicita della altre questioni espressamente dichiarate come «non esaminate».

La dottrina

Sul tema, si veda:

Floridda, Giudicato implicito sulle questioni processuali pretermesse in sede decisionale, in IL FISCO, 2025, fasc. 39, pag. 3479.

Recchioni, Ancora su pregiudizialità processuale e situazioni giuridiche soggettive oggetto del processo, in Rivista di Diritto Processuale, 3/2025, pag. 852.

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