Sullo sconfinamento del giudice nel campo riservato al legislatore
21 Novembre 2025
È inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto contro la sentenza con cui il giudice amministrativo respinge l'impugnazione degli atti comunali che dichiarano la proprietà pubblica di un immobile e ne dispongono lo sgombero. La Cassazione ha chiarito che la decisione del giudice amministrativo si fonda su una valutazione di merito — l'accertamento della funzione pubblica dell'immobile — e non su questioni di giurisdizione, pertanto non sindacabile in sede di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che non vi è stato alcuno sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera del legislatore, poiché tale ipotesi sussiste solo quando il giudice crea e applica una norma inesistente. Nel caso di specie, invece, il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare correttamente la legge regionale Calabria n. 2 del 2018, fornendone una lettura coerente e lineare. Le sezioni unite hanno respinto il ricorso confermando la sentenza Cons. Stato, sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980. La Cassazione ha inoltre precisato che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione di merito — l'accertamento della destinazione dell'immobile a fini pubblici — e non su questioni di giurisdizione. Di conseguenza, la legittimità dello sgombero in autotutela rientra nell'ambito delle valutazioni di fatto, non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. |