Legittimazione ad agire del progettista per l’impugnazione dell’ordine di demolizione
24 Novembre 2025
La vicenda riguarda il ricorso presentato avanti il T.a.r Lazio per l'annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale avente ad oggetto l'ingiunzione a rimuovere o demolire un'opera edilizia. Il ricorrente, in qualità di progettista e nell'interesse del proprietario, aveva presentato nel 2016 una DIA, in forza della L.R. n. 21/2009 (c.d. “Piano Casa”) per attività di ristrutturazione edilizia, che invece potevano essere assentibili mediante SCIA c.d. “pesante” (art. 23, comma 1, lett. a). L'Amministrazione aveva annullato in autotutela la SCIA (strumento che dal 2010 ha sostituito la DIA), contestando la mancata prova della legittimità urbanistica della preesistenza, il rigetto di precedenti domande di condono su parti dell'immobile e che l'area in cui ricadeva il fabbricato era classificata “verde pubblico” e, perciò, non era edificabile e non riconducibile al c.d. “Piano Casa”. Questo primo giudizio avverso l'annullamento della SCIA era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse ad agire del progettista ricorrente, per cui il provvedimento di diniego del titolo edilizio (SCIA) risultava consolidato nei confronti del progettista. In primo lugo il Collegio ha precisato che il giudizio in esame riguardava l'ordine di demolizione, ex art. 31 TUE, delle opere realizzate in forza della DIA annullata. Il progettista ricorrente ha riproposto le censure, anche ai fini dell'invalidità derivata, presentate avverso l'atto di annullamento in autotutela della DIA. Tuttavia, il Collegio ha rilevato che tali censure non possono essere esaminate. Da un lato, l'ordine di demolizione è un atto doveroso e vincolato conseguente all'accertamento dell'assenza del titolo edilizio, dall'altro, le doglianze sono già state esaminate in altro giudizio avverso l'annullamento in autotutela del titolo edilizio (DIA), e dichiarate inammissibili, di modo che il loro riesame si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Poi, il Collegio ha osservato che con ulteriori motivi il ricorrente ha lamentato un vizio proprio (e non derivato) dell'ordine di demolizione, ossia che egli non avrebbe dovuto essere il destinatario del provvedimento di demolizione, che, invece, avrebbe dovuto essere destinato solo al proprietario e/o al responsabile dell'abuso, quali unici soggetti che avevano la disponibilità del bene abusivo e che avrebbero potuto provvedere alla sua demolizione. Al riguardo il Collegio ha chiarito che l'art. 29 del TUE per le opere subordinate a SCIA (fino al 2010 DIA) include tra i soggetti responsabili delle opere realizzate anche il progettista (insieme al titolare del titolo edilizio, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore). Il comma 3 del predetto articolo prevede che per le opere realizzate mediante DIA, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481del codice penale, per cui in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla DIA (art. 23, comma 1), l'amministrazione ne dà comunicazione al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che l'ordine di demolizione debba essere notificato anche al progettista, quale portatore di un interesse diretto e immediato derivante dalle potenziali e gravi conseguenze disciplinari e sanzionatorie a seguito dell'accertamento del difetto del titolo edilizio. La giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 2855/2012; TAR Catanzaro n. 60/2020), condivisa dal Collegio, pur escludendo la legittimazione del progettista a impugnare il diniego del titolo abilitativo, ne ha affermato la sussistenza quando l'impugnazione riguarda l'ordine di demolizione per la gravità sanzioni conseguenti all'accertamento dell'assenza del titolo edilizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), ha respinto il ricorso. |