Ruolo e funzioni del curatore speciale
24 Novembre 2025
Il quesito posto pone preliminarmente la necessità di definire il ruolo e le funzioni del Curatore speciale del minore nel processo. Il curatore speciale è una figura nominata per rappresentare e tutelare l'interesse del minore nel procedimento in cui è coinvolto (anche quelli di modifica ex art. 473-bis 29 c.p.c.), specialmente quando sussiste un conflitto di interessi con i genitori o quando questi sono ritenuti temporaneamente inadeguati a rappresentarlo (come previsto dall'art. 473-bis.8 c.p.c.). È a tutti gli effetti una parte processuale (non un ausiliario del Giudice) che tutela il minore nel corso del giudizio prendendo una posizione ben definita e rassegnando le conclusioni nel suo interesse. Oltre ad ascoltare il minore: - si costituisce in giudizio per suo conto e lo rappresenta in tutte le fasi processuali; - partecipa alle udienze e provvede a depositare memorie e richieste con gli stessi poteri delle altre parti; - può avanzare specifiche richieste al Giudice, anche istruttorie, con ulteriori e autonome memorie; - può presentare un progetto genitoriale, formulare richieste in materia economica (per quanto concerne il solo mantenimento dei figli), e anche singole istanze attinenti a necessita del minore in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportive; - può rappresentare al Giudice eventuali problemi in relazione al mantenimento dei rapporti con i genitori o con gli altri soggetti previsti dal provvedimento del Tribunale; - può chiedere la nomina di un CTU e partecipa alle operazioni peritali se disposta, con facoltà di nominare un proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato); - interloquisce con i Servizi Sociali (ove incaricati di svolgere una indagine sociale o di monitoraggio del nucleo familiare) Come parte può, quindi, assumere di fatto qualunque iniziativa a tutela del minore senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del Giudice ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali. Tra i poteri del Curatore Speciale vi è senz’altro anche quello di presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del Giudice, secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti processuali. Il curatore con compiti di sola rappresentanza processuale rimane tale fino a quando non si esaurisce il procedimento. Pertanto, se viene proposta impugnazione (nel caso di specie parrebbe trattarsi di un reclamo avverso provvedimenti indifferibili del Giudice Delegato) il Curatore Speciale mantiene il suo ruolo anche nella fase del gravame, senza necessità di una nuova nomina. Così come è abilitato a proporre impugnazione, è altresì abilitato anche a resistere nel giudizio di reclamo e/o di appello (l’impugnativa deve essere notificata anche al Curatore) e ha titolo per costituirsi e rassegnare le proprie conclusioni. |