Appello: condanna alla refusione delle spese a favore di litisconsorte in causa in origine inscindibile
21 Novembre 2025
La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, in cui l'opponente contestava la pronuncia d'appello per averla condannata a rifondere le spese di lite nei confronti dell'Agente della riscossione, nonostante avesse parzialmente accolto l'appello proposto unicamente nei confronti dell'ente impositore. Osservava, in particolare, che, trattandosi di cause scindibili, la notifica dell'appello al riscossore (parte vittoriosa in primo grado per un capo non contestato) aveva il valore di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius. In assenza di una domanda contro il riscossore, la costituzione di quest'ultimo nel giudizio di appello non avrebbe dovuto portare alla sua condanna alle spese. I giudici di legittimità rilevano preliminarmente che il motivo di ricorso sottende l'interpretazione del principio della litis denuntiatio in cause scindibili, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., in relazione al regime delle spese processuali (art. 91 c.p.c.). Osservano, quindi, che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese esige la qualità di parte, e perciò una «vocatio in ius», nonché la soccombenza (Cass. n. 2208/2012). D'altra parte, l'art. 332 c.p.c. dispone che l'impugnazione di una sentenza, pronunciata in cause scindibili, proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse, deve essere notificata anche alle altre parti nei cui confronti l'impugnazione non è preclusa o esclusa. In giurisprudenza, più volte si è precisato (cfr. Cass. n. 32350/2022, Cass. n. 34174/2021, Cass. n. 5508/2016, Cass. n. 9002/2007, Cass. n. 20792/2004) che la ratio dell'art. 332 c.p.c. è quella di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione. In tale ipotesi, pertanto, la notificazione non ha valore di vocatio in ius, ma assolve alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che il destinatario della stessa non diviene parte nella fase di impugnazione solo perché l'ha ricevuta. Orbene, vero è che, secondo consolidato orientamento (ripercorso, di recente, da Cass. n. 30777/2023), nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, «la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale». Si tratta, pertanto, di cause originariamente inscindibili. Ma è altrettanto vero che (come di recente precisato da Cass n. 1654/2023), anche in cause inscindibili: «quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione». Pertanto, una volta che la controversia rimane circoscritta ai rapporti processuali relativi alle spese in una sola delle cause originariamente inscindibili, l'inscindibilità stessa viene meno e non vi è ragione per mantenere il litisconsorzio con l'altro o con gli altri originari contraddittori necessari, manifestamente indifferenti alla soluzione di una questione che ormai riguarda solo le parti coinvolte nell'impugnata statuizione sulle spese di lite. In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza di appello atteso che il gravame dell'originaria opponente, proposto nei soli confronti dell'ente impositore e relativamente al solo capo che regolava le spese tra tale due parti, non precludeva il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione nei confronti dell'Agenzia (così venendo meno - in conformità a quanto già statuito da Cass. n. 1654/2023 - l'originaria inscindibilità), con la conseguenza che quest'ultima, in difetto di impugnazione sul punto della parte, si era inutilmente costituita nel giudizio di gravame. IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO SARA' DISPONIBILE A BREVE |