Regolamento servizi digitali: il Tribunale UE respinge il ricorso di Amazon

La Redazione
19 Novembre 2025

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione UE che aveva designato Amazon Store quale «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del Digital Services Act, sulla base della soglia dei 45 milioni di utenti UE.

Amazon aveva chiesto l'annullamento della decisione con  cui veniva designata dalla Commissione UE quale «piattaforma online di dimensioni molto grandi» ai sensi del Digital Services Act (DSA - Regolamento UE 2022/2065) e, contestualmente, contestava la legittimità stessa della disposizione del Regolamento nella parte in cui individua le «piattaforme online di dimensioni molto grandi», o i «motori di ricerca online di dimensioni molto grandi» in quelli che superano la soglia di 45 milioni di utenti in Unione europea (ossia il 10% della popolazione), deducendo la violazione di più diritti fondamentali della Carta.

Secondo Amazon, tale disposizione viola diversi principi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza innanzi alla legge, la libertà di espressione e informazione, il rispetto della vita privata, nonché la tutela della riservatezza.

Tuttavia, il Tribunale UE ha respinto il ricorso, alla luce dell'ampio margine di discrezionalità del legislatore UE nella valutazione dei rischi e considerando che, pur determinando una compromissione dei diritti specificamente individuati nel ricorso, il legislatore europeo ha correttamente agito al fine di tutelare i diritti dei consumatori.  Nessuna delle compromissioni individuate è tale da impedire il legittimo esercizio dell'attività d'impresa, nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, il Tribunale rileva anche che gli obblighi imposti dal DSA costituiscono certamente un'ingerenza nel libero esercizio dell'attività d'impresa, potendo generare costi notevoli, incidere sull'organizzazione delle attività e necessitare di soluzioni tecniche complesse, ma tale ingerenza, oltre a essere prevista dalla legge, non inficia sul contenuto essenziale della libertà d'impresa ed è giustificata dal fine di tutelare i consumatori, dal momento che è corretto ritenere che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, compresi i mercati online che superano la soglia di 45 milioni di utenti, possono presentare rischi sistemici per la società, in particolare diffondendo contenuti illeciti o violando diritti fondamentali a danno dei consumatori. 

Gli obblighi stabiliti dal DSA consistono soprattutto in oneri amministrativi che non privano i fornitori della proprietà delle loro piattaforme e, anche qualora vi sia un'ingerenza, essa sarebbe giustificata dal fine di prevenzione dei rischi sistemici connessi allo svolgimento dell'attività delle piattaforme.

L'obbligo di offrire un'opzione di raccomandazione senza profilazione può incidere sulla presentazione dei prodotti, ma l'ingerenza è giustificata e non tocca il nucleo essenziale della libertà di espressione e informazione, garantita comunque dal legislatore europeo.

Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate, il Tribunale rileva che gli obblighi di trasparenza pubblicitaria e di accesso dei ricercatori a determinati dati costituiscono effettivamente un'ingerenza in tale diritto, ma essi sono previsti dalla legge, proporzionati e giustificati da un obiettivo di interesse generale, vale a dire la prevenzione dei rischi sistemici al fine specifico di contribuire ad un livello elevato di tutela dei consumatori.

Sottolinea che la pubblicità del registro è strettamente disciplinata, mentre l'accesso dei ricercatori è soggetto a rigorose garanzie di sicurezza e di riservatezza.