Procedimento di apertura della liquidazione giudiziale: la verifica dei presupposti da parte del tribunale

21 Novembre 2025

Viene commentata una sentenza resa dal Tribunale di Catania in merito alla non equipollenza dei presupposti di apertura del fallimento e della liquidazione giudiziale, ove il procedimento di apertura viene inserito, alla stregua degli altri strumenti di regolazione della crisi, all’interno del procedimento unitario.

Massima

Deve essere rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale quando non vengano riscontrati, in capo al debitore, i requisiti eccedenti quelli di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i., imponendo, in questo caso, la scelta di una diversa procedura, applicabile tenuto conto di requisiti rientranti nelle soglie previste da tale norma per patrimonio, ricavi ed indebitamento.

Il caso

Il Tribunale di Catania ha trattato il caso di una società che ha presentato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di un proprio debitore, anch’esso società di capitali.

A supporto della domanda, il creditore ha dedotto la sussistenza di crediti per € 56.000 circa, portati da titoli giudiziali e, complessivamente, nel corso dell’istruttoria è emersa un’esposizione debitoria della società di circa € 69.000, somma ben inferiore a quella di € 500.000 prevista dall’art. 2, lett. d), n. 3 c.c.i.i.

In assenza di bilanci e tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni fiscali per le annualità in rilievo, nonché tenuto conto delle informazioni acquisite dalla pubblica amministrazione, non è emerso il superamento delle soglie di cui all’art. 2, lett. d), nn. 1 e 2 c.c.i.i. Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la domanda di apertura di liquidazione giudiziale.

La questione

Il Tribunale di Catania affronta il tema delle verifiche che non solo il debitore, ma anche il Tribunale stesso, deve porre in essere per l’accertamento dei requisiti dimensionali per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Viene richiamato l’art. 2, comma 2, lett. d) c.c.i.i. e posto a confronto con l’art. 1, comma 2, legge fallimentare, evidenziando come nel codice della crisi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba essere inserita nel più ampio percorso del procedimento unitario, ampliando così l’attività probatoria sulla sussistenza, o meno, dei requisiti dimensionali.

Pertanto, viene posto l’accento su come l’art. 121 c.c.i.i. debba essere interpretato, anche a seguito degli accertamenti officiosi richiesti dagli artt. 41, comma 6, 42, commi 1 e 2, e 367, commi 1 e 6, c.c.i.i., quale delimitazione all’applicazione della liquidazione giudiziale ai soli imprenditori che superino i requisiti posti dal predetto art. 2, comma 2, lett. d) c.c.i.i.

Tali requisiti dovranno essere verificati non solo sulla base dei bilanci del debitore (art. 41, comma 4, ultimo periodo c.c.i.i.), ma, soprattutto, sulla base della documentazione che il Tribunale sarà tenuto ad acquisire tramite le amministrazioni pubbliche.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proprio in quanto il debitore non superava le soglie previste dall’art. 2, comma 2, lett. d) c.c.i.i. (nelle annualità di riferimento).

Osservazioni

Ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., la liquidazione giudiziale può essere aperta nei confronti di imprenditori commerciali che siano in stato di insolvenza e che non dimostrino il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti: (i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre anni antecedenti la domanda di apertura della procedura (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore), (ii) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiori ad € 200.000 nei tre anni antecedenti la domanda di apertura della procedura (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore), (iii) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

I requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i.definiscono l'impresa minore.

Simile previsione si ritrovava nell'art. 1, comma 2, legge fallimentare, norma che, tuttavia, afferma il Tribunale di Catania, era parte di un corpus normativo diverso dal codice della crisi, che è invece caratterizzato dalla previsione del procedimento unitario previsto dagli artt. 40 e ss., con lo scopo di valorizzare la pluralità degli istituti funzionali alla risoluzione della crisi e alla gestione dell'insolvenza anche con riguardo alle imprese minori e che, attraverso il contraddittorio e gli accertamenti officiosi, ha la finalità di individuare l'istituto più adatto alle caratteristiche reali dell'impresa in crisi o insolvente.

Con il codice della crisi, il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale viene dunque inserito, alla stregua degli altri strumenti di regolazione della crisi, all'interno del procedimento unitario ove il legislatore richiama puntualmente la disciplina in oggetto.

Ai sensi dell'art 41 c.c.i.i., in sede di avvio del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, nel caso in cui lo stesso venga introdotto da un soggetto diverso dal debitore, il Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e il debitore è chiamato a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (o, nel caso in cui non abbia l'obbligo di redazione dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni antecedenti).

Il Tribunale di Catania rileva che dall'analisi degli articoli che delineano il procedimento unitario si evincono una serie di “accertamenti officiosi” a carico, in questo caso, non più del debitore nei cui confronti si instaura il procedimento, ma a carico del Tribunale; in particolare, già nell'art. 41, comma 6, ultimo periodo c.c.i.i. è previsto che il Giudice possa disporre «la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri».

Più specificatamente dalla lettura congiunta degli artt. 42 c.c.i.i. e 367, commi da 1 a 4, c.c.i.i., si delinea l'istruttoria che il Tribunale pone in atto ai fini dell'accertamento dei requisiti, in capo al debitore, per l'apertura della liquidazione giudiziale, identificando una serie di dati e documenti che vengono acquisiti dalla cancelleria mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Registro delle Imprese.

L'art. 367 ai commi 2, 3 e 4 identifica i dati e documenti che devono essere acquisiti dalla cancelleria, in particolare: (i) il Registro delle Imprese trasmette i bilanci degli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti in cui sono state compiute operazioni straordinarie (aumento e riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda o di rami di essa); (ii) l'Agenzia delle Entrate trasmette le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, l'elenco degli atti sottoposti ad imposta di registro, l'elenco dei debiti fiscali con espressa indicazioni della quota di interessi, sanzioni e gli anni in cui sono sorti; infine (iii) l'INPS trasmette le informazioni relative ai debiti contributivi.

Tale procedimento rende il Tribunale soggetto attivo nell'acquisizione di documentazione istruttoria, tanto che il comma 6 dell'art. 367 c.c.i.i. prevede che debbano essere comunicati alla cancelleria, da parte delle altre pubbliche amministrazioni, «ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d)».

Le analisi poste in atto, pertanto, permettono di vagliare, sempre nell'alveo del procedimento unitario, lo strumento maggiormente funzionale alla risoluzione della crisi e alla gestione dell'insolvenza anche con riguardo alle imprese minori, giungendo all'individuazione di quello più adatto.

E, dunque, anche laddove il creditore, pur legittimato a presentare domanda di apertura della liquidazione controllata, presenti solo la domanda di apertura di liquidazione giudiziale, quest'ultima potrà essere dichiarata solo nel caso in cui se ne riscontrino i relativi presupposti sulla base degli elementi valutativi acquisiti.

Nel caso in cui il Tribunale non rilevi il superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i., la domanda di apertura della liquidazione giudiziale verrà dunque rigettata, dovendo farsi applicazione di un diverso strumento di regolazione della crisi, quale a titolo esemplificativo la liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.c.i.i.

Il codice della crisi, ponendosi in un'ottica ben diversa da quella della legge fallimentare, ove non era prevista, nel caso in cui il debitore non avesse raggiunto i requisiti di fallibilità, alcuna alternativa possibile per la risoluzione della crisi per le imprese minori, offre l'accesso a diversi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Conclusioni

Il provvedimento qui esaminato offre l’interpretazione di un quadro normativo mutato, in cui risulta chiara la volontà legislativa di applicare la procedura più adatta al caso concreto, tenendo conto delle peculiarità delle imprese e delle relative soglie dimensionali. Andrà quindi individuato tra gli istituti che il codice della crisi mette a disposizione quello più confacente al caso concreto e ciò tenuto conto della documentazione raccolta nella fase istruttoria.

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