Obbligo vaccinale e divieto di discriminazione: le conclusioni dell’avv. generale

La Redazione
24 Novembre 2025

Il rifiuto di sottrarsi a un obbligo vaccinale non rientra tra le “convinzioni personali” tutelate dalla Direttiva 2000/78/CE e la sospensione dal lavoro può configurare al limite una discriminazione indiretta, giustificata dall'obiettivo legittimo di salvaguardia della salute pubblica.

In data 20 novembre 2025, nelle conclusioni nella causa C‑522/24, l'Avvocata generale Tamara Ćapeta ha affermato che la Direttiva 2000/78/CE in materia di discriminazione sul posto di lavoro non osti all'imposizione di un obbligo vaccinale per i militari a pena di sospensione dall'attività lavorativa senza retribuzione.

La vicenda giudiziale trae origine dalla legislazione italiana adottata durante la pandemia di COVID‑19, che ha imposto la vaccinazione contro il coronavirus ai membri dell'esercito impiegati presso il Ministero della Difesa, prevedendo la sospensione dall 'attività senza retribuzione per chi si fosse rifiutato.

Il ricorrente aveva rifiutato il vaccino sia perché lo riteneva inefficace e non sicuro, sia perché dissentiva dalla politica governativa e a causa di ciò subiva una sospensione dal lavoro non retribuita della durata di circa due mesi. La misura era poi venuta meno con la revoca dell'obbligo.

Il militare impugnava la decisione, sostenendo che la sospensione fosse discriminatoria alla luce della Direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento nell'occupazione e sul posto di lavoro.

Il giudice nazionale ha interpellato la Corte di giustizia UE.

L'avvocato generale Ćapeta, nelle proprie conclusioni, ha spiegato come le opinioni personali basate su preoccupazioni sanitarie o dissenso verso la politica governativa non integrino «convinzioni personali» rilevanti ai sensi della Direttiva 2000/78/CE, dovendosi distinguere, nel solco della giurisprudenza comunitaria, tra convinzioni religiose, filosofiche o spirituali (incluse nell'ambito di tutela della Direttiva) e altre opinioni, quali quelle politiche o sindacali, che ne restano escluse.

Il rifiuto di sottoporsi a vaccino, costituendo un'opinione critica e non una vera convinzione filosofica, non può godere della tutela diretta accordata alle «convinzioni personali», ma al massimo può configurare l'oggetto di una discriminazione indiretta, comunque giustificata dall'obiettivo legittimo di tutela della salute pubblica nel contesto dell'emergenza pandemica.