Nei casi di ipotetica doppia residenza, la Convenzione prevale sulla norma interna
25 Novembre 2025
Le “ tie-breaker rules”. Laddove una persona fisica possa essere considerata residente contemporaneamente in due Stati, la sua situazione, dal punto di vista fiscale, viene ad essere determinata secondo le c.d. tie breaker rules ovvero:
Il caso giurisprudenziale Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate che gli contestava, per l'anno d'imposta 2015, la residenza fiscale in Italia con il conseguente obbligo di dichiarare le attività finanziarie estere e versare la relativa IVAFE oltre imposte sostitutive, sanzioni e interessi. Con il ricorso, egli si opponeva alla ripresa fiscale eccependo che, nell'anno in questione, egli doveva considerarsi fiscalmente residente in Svizzera per aver qui trasferito, sin dal 2012, domicilio e centro degli interessi vitali, essendo iscritto AIRE e titolare di un contratto di locazione a Lugano, abitazione permanente e utilizzata con il coniuge. Secondo l'Ufficio, l'iscrizione all'AIRE non bastava a escludere la residenza fiscale in Italia del contribuente, il quale non aveva fornito elementi sufficienti a conferma della perdita di legami significativi con l'Italia: in tal senso, la permanenza di interessi economici (partecipazioni societarie, conti correnti, autoveicoli, presenza dei figli in Italia). I giudici di primo grado accoglievano il ricorso in applicazione dell'art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata con L. 943/1978) e per non aver l'Ufficio assolto all'onere probatorio su di essa incombente ex art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 546/1992. L'Agenzia appellava la sentenza sfavorevole per errata interpretazione da parte del primo Giudice del citato art. 4 della Convenzione che, secondo l'Ufficio – non poteva essere applicabile al caso di specie per difetto di doppia residenza, connessa alla errata valutazione del concetto di “abitazione permanente” e di “centro degli interessi vitali” che dovevano considerarsi localizzati in Italia. Il criterio di effettività I giudici d'appello, nel propendere per la conferma della sentenza, hanno preliminarmente ricordato come la norma domestica (art. 2, TUIR) definisce residenti, ai fini fiscali, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato domicilio o residenza ai sensi del Codice civile. Tuttavia, hanno precisato gli interpreti, nel caso di cittadini italiani trasferiti all'estero, la presunzione di residenza di cui al comma 2-bis è superabile mediante prova contraria. Tale prova, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere valutata secondo criteri di effettività e non può risolversi in mere presunzioni di fatto o collegamenti formali. Nel caso di specie, secondo la Corte lombarda, il contribuente aveva dimostrato di aver trasferito stabilmente la propria residenza in Svizzera sin dal 2012, producendo copia dei contratti di locazione a Lugano, delle bollette e delle dichiarazioni fiscali elvetiche, oltre all'iscrizione all'AIRE e alla cancellazione dall'ANPR. L'Ufficio, viceversa, non aveva fornito elementi idonei a provare l'esistenza in Italia di una dimora abituale o di un centro di interessi personali ed economici prevalente. La prevalenza della Convenzione sulla norma interna Gli interpreti hanno, altresì, condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che la questione della residenza andava risolta in applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata con L. 943/1978), la quale prevale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 75 d.P.R. 600/1973, sulla normativa interna. In presenza di possibile doppia residenza, hanno precisato i giudici, la Convenzione stabilisce criteri gerarchici (“tie-breaker rules”) che attribuiscono la residenza allo Stato in cui il soggetto dispone di un'abitazione permanente; in difetto, a quello in cui ha il centro dei propri interessi vitali: dalla documentazione prodotta risultava che il ricorrente disponeva (solo) in Svizzera di un'abitazione permanente, regolarmente locata e utilizzata con la moglie; mentre nessuna abitazione risultava nella sua disponibilità personale in Italia, essendo l'immobile del varesotto intestato al coniuge e occupato da una delle figlie. Pertanto, ha concluso la Corte, secondo la prima tie-breaker rule, il contribuente doveva considerarsi residente esclusivamente in Svizzera. |