Momento perfezionativo della conversione del sequestro in pignoramento

25 Novembre 2025

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Civitavecchia ribadisce il principio univocamente sostenuto in giurisprudenza secondo cui il creditore sequestrante che abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva deve iscrivere a ruolo il procedimento e depositare l’istanza di vendita nonché la relativa documentazione ipocatastale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, pena in mancanza l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.

Massima 

Il creditore sequestrante che abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva deve iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo e depositare l'istanza di vendita nonché la relativa documentazione ipocatastale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, pena in mancanza l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura. 

La fattispecie

Eseguito sequestro conservativo sui beni del debitore, il creditore otteneva sentenza di condanna esecutiva, per cui, verificatasi la conversione del sequestro in pignoramento, il creditore instava per la vendita forzata; sennonché, alla scadenza del termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 567 c.p.c. non veniva depositata né l'istanza di vendita né la relativa documentazione ipocatastale.

 La questione affrontata

Veniva così sottoposta al giudice dell'esecuzione la questione relativa al momento perfezionativo della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, la quale sorge dalla necessità di coordinare l'art. 686 c.p.c. con l'art. 156 disp. att. c.p.c. il quale prevede al comma 1 che il «sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia presso il giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione».

Il problema sorge dalla poca chiarezza dell'art. 156 cit., che è lacunoso perché non specifica l'obiettivo della formalità che prescrive. Questa omissione, in particolare, impedisce di stabilire se il compimento di tale formalità sia un elemento costitutivo della fattispecie, per cui la fattispecie si considera completa solo dopo l'adempimento della formalità o se invece costituisca un adempimento rilevante solo per la procedibilità: in questo caso, la fattispecie si perfeziona automaticamente con la sola pronuncia della sentenza di condanna esecutiva, e la formalità prescritta serve solo come condizione per poter dare impulso al procedimento, sorto già con la pubblicazione della sentenza.

Sul punto in dottrina si fronteggiano due distinte posizioni: la prima, dominante, che sostiene che la conversione del sequestro pignoramento si verifica ipso iure, cioè in maniera automatica contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva; tale indirizzo fa discendere siffatta soluzione dalla lettera del comma 1 dell'art. 686 c.p.c. che, nell'utilizzare l'inciso «ottiene sentenza di condanna esecutiva», identifica senza dubbio nella pubblicazione di tale provvedimento il momento a partire dal quale il vincolo sui beni sequestrati si trasforma da cautelare in esecutivo, a ciò aggiungendo che il carattere tipicamente integrativo delle disposizioni di attuazione non può attribuire all'art. 156 disp. att. c.p.c. la funzione di dettare una regola generale in materia (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 211; P. Castoro – N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2024, 208).

Il secondo orientamento invece perviene alla conclusione opposta osservando che l'art. 686 c.p.c. prevede quale provvedimento in grado di realizzare la conversione del sequestro in vincolo esecutivo una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e dunque un provvedimento suscettibile di essere rimesso in discussione; da questa premessa ne trae la conclusione che permettere l'automatica conversione del sequestro in pignoramento significherebbe impedire al creditore sequestrante di scegliere se procedere immediatamente in executivis nei confronti del debitore oppure attendere che il provvedimento di merito divenga definitivo (Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, Milano, 1971, 230).

Nel caso in cui oggetto del vincolo (cautelare poi divenuto) esecutivo siano beni immobili, poi, la circostanza che l'art. 156 disp. att. c.p.c. imponga in capo al sequestrante non solo di depositare copia della sentenza esecutiva nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, ma anche di chiedere l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione del sequestro nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione potrebbe indurre a ritenere che il termine per il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ipocatastale di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c. decorra non dal giorno della pubblicazione della sentenza di condanna, ma dal momento in cui viene a scadenza il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 156 disp. att. per il compimento degli adempimenti appena menzionati.

Sennonché, osserva la decisione in commento, siffatta opzione interpretativa non appare meritevole di essere accolta, in considerazione della circostanza che, come affermato dalla costante e univoca giurisprudenza, «la conversione costituisce automatico effetto della pronuncia di condanna e le formalità ex art. 156 disp. att. c.p.c. non incidono sulla trasformazione ipso iure del sequestro in pignoramento», costituendo meri atti di impulso del processo esecutivo.

Momento perfezionativo del sequestro in pignoramento
La trasformazione della misura cautelare in pignoramento avviene nel momento stesso della formazione del titolo esecutivo che accerta l'esistenza della pretesa creditoria e condanna il debitore al pagamento, mentre l'adempimento di deposito prescritto dalle disposizioni di attuazione attiene ad una fase processuale successiva, quella appunto dell'esecuzione, di cui ne costituisce atto di impulso, analogo ad ogni altro previsto a pena di inefficacia. Trib. Varese, 18 gennaio 2014, in GI, 2014, 1400; in termini v. ex multis Cass. 4 maggio 2023, n. 18536; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21481; Cass. 14 novembre 2013, n. 25625; Cass. 29 aprile 2006, n. 10029; Cass.  6 maggio 2004, n. 8615.

 La soluzione proposta

La decisione in commento aggiunge poi che a conforto di tale soluzione occorre anche considerare che costituisce principio indiscusso che il termine per il deposito dell'istanza di vendita di cui all'art. 497 c.p.c. decorre dal perfezionamento della notifica del pignoramento e non dalla sua successiva trascrizione, il che conferma che l'ulteriore adempimento rappresentato dalla richiesta di annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro di beni immobili «non può essere considerato elemento perfezionativo del pignoramento» dal quale fa decorrere tutti i termini successivi, «ma come un atto di impulso di una procedura già in essere».

Pertanto, ribadito che «il creditore sequestrante, ottenuta la sentenza di condanna esecutiva, deve iscrivere a ruolo il processo di espropriazione nei tempi dettati per il deposito della istanza di vendita e della condanna esecutiva e, dunque, rispettando i termini perentori fissati dagli artt. 156 disp. att. c.p.c. e 497 c.p.c.» e ravvisato che nel caso di specie alla scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla conversione non era stata depositata né l'istanza di vendita né la documentazione ipocatastale, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, dichiarando di conseguenza estinta la procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

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