PCT e minori: è ammissibile il deposito non telematico di file video e audio?

La Redazione
25 Novembre 2025

Con una interessante e recente pronuncia (ord. 22 novembre 2025, n. 30767), la Cassazione ha chiarito che i file video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall’art. 2712 c.c. anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche).

La vicenda esaminata riguardava un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, nel quale, all'esito di alterne vicende, per quanto di interesse, la madre impugnava il decreto della Corte d'appello nella parte in cui non aveva autorizzato il deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minori effettuata nel procedimento penale a carico del padre, non contenuta tra gli atti del processo penale acquisiti.

La decisione si fondava su due distinte rationes, riconducibili alla inammissibilità per tardività della richiesta e all'impossibilità della produzione in applicazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito che il giudizio risultava soggetto alle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 149/2022 - essendo stato avviato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. -.

Si è quindi soffermata sulla ritenuta intempestività della richiesta. In merito ha evidenziato che, trattandosi di un procedimento camerale, disciplinato dagli artt. 336 c.c. e 738 c.p.c., l'acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza di una norma che fissi un specifico termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio (cfr., con riferimento ad altri procedimenti in camera di consiglio, Cass. n. 37301/2021; Cass. n. 17931/2022). Nel caso di specie, dunque, non risultava corretta la valutazione di intempestività operata dalla Corte d'appello.

In ordine, poi, alla ritenuta impossibilità di produrre in giudizio la videoregistrazione dell'audizione dei minori, la Corte ha stabilito che i file video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c. Ha richiamato, quindi, il disposto dell'art. 196-quater, disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente, già applicabile al tempo dell'adozione del decreto impugnato (ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022), precisando che le disposizioni tecniche in vigore al momento della decisione impugnata non consentivano la produzione per via telematica di file video. Solo a partire dal mese di settembre 2024, con il provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024 sono state introdotte le nuove specifiche tecniche ai sensi dell'art. 34 d.m. n. 44 del 2011, che hanno reso possibile la produzione di file video. Tuttavia, l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma semplicemente disciplina le modalità di produzione di atti e documenti nel processo civile.

In definitiva, le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corso del procedimento penale a carico del padre, all'epoca della decisione impugnata, costituivano documenti informatici che, per le loro intrinseche caratteristiche, non potevano essere depositati per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, pur essendo la loro produzione consentita dal codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti, dall'art. 2712 c.c.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, dunque, secondo la S.C., la richiesta di autorizzazione al deposito di filevideo, all'epoca, non era una richiesta inammissibile, poiché la produzione di tali documenti informatici non era vietata, ma solo di fatto impossibile, a causa di limiti tecnici del sistema.

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