La legittimazione processuale suppletiva del fallito e contumacia della curatela
24 Novembre 2025
La S.C. ricorda come esista una forma di legittimazione processuale del fallito avente carattere “suppletivo” e di formazione pretoria che prende origine da una “inerzia” della curatela fallimentare idonea a rendere il rapporto patrimoniale “de facto” non compreso nel fallimento. Dovendo chiarirsi, dunque, cosa si intenda con “inerzia” della curatela, la Corte richiama l'orientamento «che assegna alla legittimazione processuale succedanea del soggetto dichiarato fallito un'area più ristretta, riscontrabile soltanto qualora, oltre all'omessa iniziativa giudiziale da parte della curatela, manchi altresì l'evidenza che il curatore si sia posto il problema di decidere quale atteggiamento tenere con riguardo al giudizio in essere, che proprio a tal fine si interrompe automaticamente, a norma del terzo comma dell'art. 43 l. fall.». Chiarisce la Corte che «tale forma di legittimazione suppletiva del fallito sussiste solo nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando detti organi si siano in qualche modo attivati, o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerzia cd. “qualificata”». Secondo la Corte, la contumacia della curatela fallimentare non esprime affatto, di per sé, quel totale disinteresse degli organi della procedura, sottendendo anzi di regola un loro coinvolgimento ai fini della decisione sulla convenienza o meno di intraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerzia cd. “qualificata”. «Non è revocabile in dubbio – prosegue la Corte – che, quando il curatore fallimentare sta in causa, è parte del giudizio a tutti gli effetti processuali, e il suo comportamento processuale è vincolante sia per la massa dei creditori che per il fallito (cfr. Cass. Sez. U, 1390/1967, ripresa da Cass. 9510/2023), sicché non v'è luogo a discorrere di inerzia, poiché ogni potere processuale, compreso quello di impugnare la sentenza, è sicuramente da considerare oggetto di specifica determinazione in sede fallimentare», dovendo anche la contumacia intendersi come “scelta” della parte evocata in giudizio, di modo che deve intendersi parte del giudizio anche la parte contumace. Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte con la pronuncia n. 30732/2025: «Al di fuori dell'ambito tributario – ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, come declinata dalle sezioni unite con la sentenza n. 11287 del 2023 – la cd. capacità processuale “suppletiva” del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore sulla base di un accertamento riservato al giudice del merito, non sia frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura, come avviene sicuramente quando il curatore abbia assunto la qualità di parte del giudizio, anche se contumace». |