Domicilio digitale e criticità connesse alle notificazioni telematiche

26 Novembre 2025

L'avvento delle nuove tecnologie, in particolare della posta elettronica certificata, ha comportato la necessità di ripensare alcuni istituti tradizionali al fine di adeguarli a un contesto più innovativo ed incentrato sulla «dematerializzazione» dei documenti. Proprio per tale ragione, è stato introdotto nel Codice dell'Amministrazione Digitale il concetto di domicilio digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Inquadramento

L'avvento delle nuove tecnologie, in particolare della posta elettronica certificata, ha comportato la necessità di ripensare alcuni istituti tradizionali al fine di adeguarli a un contesto più innovativo ed incentrato sulla «dematerializzazione» dei documenti.

Proprio per tale ragione, è stato introdotto nel Codice dell'Amministrazione Digitale il concetto di domicilio digitale che va ad affiancare il domicilio «fisico» come disciplinato dall'art. 43 c.c. ss.

Il domicilio digitale ha la funzione di consentire alla parte di ricevere comunicazioni e notificazioni direttamente presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto, si rende necessaria una corretta pubblicità e gestione del domicilio al fine di garantire al soggetto comunicante la possibilità di poter far giungere a destinazione le proprie comunicazioni.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28452/2024, sono intervenute sul tema della casella PEC «piena».                                                                                

L'evoluzione del domicilio digitale

L'espressione «domicilio digitale» è stata introdotta per la prima volta dal legislatore con l'art. 7 del d.lgs. n. 217/2017 il quale ha novellato l'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito CAD).

Prima della riforma, l'art. 6 del CAD disciplinava l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; tuttavia, non vi era ancora alcun riferimento al concetto di domicilio digitale, per cui la PEC fungeva da indirizzo per le comunicazioni sia ordinarie sia di natura processuale.

Dopo la novella, l'indirizzo di posta elettronica certificata può diventare, in certi casi, un vero «domicilio».

L'art. 1, lett. n-ter), CAD definisce domicilio digitale «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».

Il semplice possesso di un indirizzo PEC non equivale automaticamente all'acquisizione della qualifica di titolare di un domicilio digitale, ma è necessario ai sensi dell'art 6, comma 1, CAD che gli indirizzi siano «inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies».

Gli elementi costitutivi del domicilio digitale sono quindi due:

a) la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata;

b) l'inserimento dell'indirizzo in uno dei registri indicati dal CAD (come Inipec ed Ipa).

L'elezione di un domicilio digitale per determinati soggetti è divenuta obbligatoria, mentre per altri è facoltativa.

Infatti, l'art. 3-bis, comma 1, CAD (così come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020) stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6- ter».

Mentre è stata introdotta ai sensi dell'art. 6-quater CAD, la possibilità per qualunque soggetto di eleggere un proprio domicilio digitale e di iscriverlo in apposito elenco.

Dal domicilio fisico a quello digitale

Le norme menzionate del CAD hanno come obiettivo la sostituzione del tradizionale domicilio «fisico» con uno spazio esclusivamente digitale, al fine di favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche.

L' art. 43 c.c. intende il domicilio quale luogo fisico in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei suoi interessi.

Con l'arrivo delle nuove tecnologie, soprattutto dei moderni sistemi di comunicazione, è diventato necessario rivedere il concetto tradizionale di domicilio, che ormai non può essere inteso solo come uno spazio fisico.

Nella concezione più «moderna» del CAD il domicilio è inteso come un indirizzo di posta elettronica certificata dove il soggetto, mediante un apposito sistema di pubblicità, dichiara di voler ricevere le comunicazioni che vengono salvate sulla memoria del server del destinatario.

La «virtualizzazione del domicilio», attuata attraverso l'individuazione di un recapito telematico dotato di specifiche garanzie di affidabilità, ha reso tale strumento particolarmente funzionale anche nell'ambito processuale. Ciò ha determinato una trasformazione profonda del processo civile in tutte le sue componenti: dall'obbligatorietà della forma digitale degli atti, all'esclusività del loro deposito per via telematica, sino al rafforzamento dei poteri certificativi degli avvocati.

Tuttavia, non vi sono disposizioni che attribuiscano automaticamente un domicilio digitale — nemmeno ai soggetti obbligati ad eleggerlo —e, dunque, può accadere che taluni non ne abbiano mai eletto uno. Allo stesso modo, è possibile che soggetti originariamente dotati di domicilio digitale lo perdano successivamente, ad esempio omettendo il pagamento dei costi necessari per il mantenimento della casella postale.

La gestione della casella postale ed il regime delle notificazioni

La gestione della casella postale ha generato numerose problematiche interpretative sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale. Può accadere, infatti, che una comunicazione non venga consegnata a causa dell'esaurimento dello spaziodi memoria della casella postale (c.d. casella piena).

Tale circostanza determina diverse problematiche in merito al perfezionamento notificazioni digitali. La giurisprudenza ha chiarito che per il mittente la notifica si perfeziona, in virtù del principio di scissione, nel momento in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (Cass., sez. un., n. 32091/2023).

Tuttavia, l'ostacolo interpretativo è costituito dall'ipotesi in cui l'iter notificatorio non si concluda a causa di un errore, come nell'ipotesi in cui la casella PEC del destinatario sia «piena».

Al riguardo, un primo orientamento in passato riteneva equiparabile la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella piena a quella di avvenuta consegna, in quanto è onere del destinatario gestire lo spazio di archiviazione (Cass. n. 3164/2020).

Tale interpretazione muoveva dall'esigenza di far monitorare agli operatori la propria casella PEC e di impedire ad eventuali condotte negligenti, o addirittura strumentali, l'interruzione dell'iter notificatorio.

Un secondo orientamento meno rigoroso riteneva, invece, che qualora la notifica via PEC non fosse andata a buon fine, anche per causa imputabile al destinatario, il mittente avrebbe dovuto riprendere il procedimento notificatorio solo nel caso in cui vi fosse stata un'elezione di domicilio fisico (Cass. n. 40758/2021).

La terza sezione ha disposto con ordinanza interlocutoria n. 32287/2023 la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, proponendo un'interpretazione sistematica differente dai precedenti orientamenti.

Più nello specifico, la Cassazione ritiene che la notificazione in caso di mancata consegna della PEC (dovuta o non a causa imputabile a destinatario) non possa mai ritenersi perfezionata.

Le Sezioni Unite n. 28452/2024

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 28452/2024, hanno stabilito che la notifica via PEC da parte dell'avvocato secondo l'art. 3-bis della l. n. 53/1994 si considera perfezionata solo se viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); in caso di mancata consegna, anche per responsabilità del destinatario (es. casella piena), la notifica non è perfezionata.

Ne consegue che il notificante, per evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC. 

Tale interpretazione muove anche dalla lettera dell'art. 3-bis, comma 3 della l. n. 53/1994, il quale prevede che: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

Da una lettura a contrario della disposizione in esame si evince agevolmente come non vi possa essere perfezionamento dell'iter notificatorio senza la RdAC.

La Corte richiama anche la fictio iuris della notifica «in mani proprie», che si verifica quando il destinatario si rifiuta di ricevere la copia dell'atto.

Tale condotta non è sovrapponibile alla diversa ipotesi della mancata ricezione via PEC per casella piena, riconducibile semmai a colpa. Inoltre, il rifiuto oppositivo implica comunque che il destinatario venga a conoscenza del tentativo di notificazione; al contrario, nel caso di notifica telematica non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, la consapevolezza dell'evento può mancare del tutto.

In conclusione

Nella prospettiva evolutiva delineata, il legislatore ha progressivamente privilegiato la comunicazione «digitale» a quella tradizionale.

Il favor del legislatore verso le comunicazioni digitali è stato prontamente condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale già nel 2012 ha riconosciuto che la posta elettronica certificata rappresenta uno strumento particolarmente agevole di comunicazione, idoneo a soddisfare autonomamente l'esigenza di semplificazione e rapidità nelle comunicazioni e notificazioni, offrendo al contempo garanzie di certezza, tempestività ed economicità (Cass., sez. un., n. 10143/2012).

Il ruolo centrale delle notificazioni nel processo civile ha reso dunque necessario l'utilizzo e un'apposita disciplina dei domicili digitali.

Un primo esempio di tale evoluzione è stato l'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 il quale stabilisce che  «le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità pub procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia». della

Tale disposizione mette in risalto la predilezione del domicilio digitale e la necessità di garantire l'effettiva conoscenza della comunicazione.

Vi è poi anche il più recente art. 3-bis CAD, ai sensi del quale è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, i professionisti iscritti ad albi ed a registi per le imprese eleggere un domicilio digitale.

Infine, il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) con la novella dell'art. 3-ter della l. n. 53/1994 ha reso obbligatoria per l'avvocato la notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale ovvero che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis comma 1-bis, CAD.

Dalla normativa in esame emerge il progressivo passaggio dalla possibilità di utilizzare i sistemi di comunicazione digitale a un vero e proprio obbligo di comunicazione e di elezione di un domicilio digitale.

Si prevede che tale prescrizione assumerà sempre carattere più stringente, con la probabile estensione dell'obbligo di elezione del domicilio digitale a un numero crescente di soggetti e la conseguente completa digitalizzazione delle comunicazioni.

Riferimenti

In dottrina sul tema:

Arcella, Ciriello e Vitrani,  Il codice dell’amministrazione digitale, Milano, 2024, pag. 69 ss;

Ciriello e Maugeri, Identità digitale, processo e rapporti tra privati, Milano, 2024, pag. 91 ss;

Dittrich, Diritto processuale civile, I, Torino, 2025, 1011 ss.;

Forner, Le procedure digitali, Milano, 2022, pag. 95 ss;

Sicchiero, Il domicilio digitale, in giur. it., 2, 2023,cpag. 292 ss;

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