Nullità del lodo e diritto degli arbitri al compenso

Lorenzo Balestra
26 Novembre 2025

Gli arbitri hanno diritto al compenso anche in caso di dichiarata nullità del lodo?

La norma di riferimento è contenuta nell'art. 814 c.p.c. a mente della quale gli arbitri, oltre al rimborso delle spese, hanno diritto al compenso per l'opera prestata (se non vi abbiano rinunciato).

Il quesito pone il problema di quale effetto abbia una eventuale nullità del lodo emesso sul diritto al compenso degli arbitri.

Della questione si è occupata di recente la Corte di cassazione la quale ha affermato che: «In materia di arbitrato, laddove gli arbitri siano stati validamente nominati e abbiano redatto il lodo, essi maturano il diritto al compenso ai sensi dell'art. 814 c.p.c., anche nella ipotesi in cui il lodo dovesse essere dichiarato nullo» (Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2025, n. 23483).

Al di là della complessa vicenda oggetto della pronuncia, bisogna innanzitutto osservare che il compenso è legato all'opera prestata, come prevede l'art. 814 c.p.c. citato, e non al risultato finale della loro attività.

Il problema può sorgere dalla natura del rapporto fra gli arbitri e le parti che si considera di natura contrattuale e, di conseguenza, viene in risalto il disposto di cui all'art. 1460 c.c. il quale, al primo comma, pone il principio inadimplenti non est adimplendum.

Tuttavia, il punto su cui si concentra la Corte di cassazione è la validità della nomina degli arbitri i quali potevano emettere legittimamente il lodo, a prescindere da vizi della pronuncia che ne possano aver determinato l'invalidità (nullità) per diverso motivo; su questo presupposto gli arbitri avranno diritto al compenso (a prescindere da eventuali profili di responsabilità degli arbitri stessi).

In motivazione, la Corte sopra citata, seguendo l'iter argomentativo sopra succintamente riportato,  così si esprime: « … è inevitabile constatare che l'esame della decisione di questa Corte vale ad evidenziare non solo che la reiteratamente invocata (dalla ricorrente) sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 158/2012 non aveva, in realtà, acquistato la valenza di giudicato, ma anche che la stessa – o meglio, la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto il gravame contro di essa proposto – è stata travolta dalla decisione di questa Corte, con una motivazione che, ulteriormente, vale a disattendere irrimediabilmente la tesi della ricorrente in ordine alla nullità nella procedura di nomina del collegio arbitrale e, per quel che rileva nella presente sede, in ordine alla conseguente assenza del diritto degli odierni ricorrenti a percepire il compenso per l'attività svolta quali arbitri».

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