Reddito diverso (e non d'impresa) per lo «speculatore occasionale»
02 Dicembre 2025
I redditi diversi e l'occasionalità L'art. 67 del TUIR stabilisce che sono redditi diversi e non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente…: - i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Il caso giurisprudenziale Un contribuente impugnava tre avvisi, relativi agli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato a suo carico un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP ed una maggiore imposta ai fini IVA oltre sanzioni ed interessi. Sotto la lente del fisco finivano alcune operazioni di vendita di moto d'epoca e di autovetture avvenute in uno limitato arco temporale così da qualificare l'attività esercitata dal contribuente come d'impresa. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso considerando, in un caso, il ricorrente “collezionista puro” per la vendita di moto d'epoca (e, quindi, esente dall'imposizione), non essendo stata riscontrata la stabilità e la regolarità dell'attività esercitata, come ritenuto invece dall'Ufficio; nell'altro caso (la vendita di autovetture) la Corte lo considerava “speculatore occasionale” ed i ricavi relativi venivano ritenuti tassabili come redditi diversi. L'Agenzia appellava la sentenza facendo, altresì, leva sulla circostanza che il contribuente aveva sempre operato nel settore del commercio di motocicli e ciclomotori – così riscontrandosi la professionalità dell'attività esercitata dal contribuente fondata sulla disponibilità, da parte di società ad egli riferibili, di ampi spazi di proprietà dove conservare i veicoli oggetto dell'attività di compravendita, sì da palesare una probabile commistione tra i veicoli acquistati e rivenduti personalmente e l'attività svolta dalla società. Peraltro, secondo l'Ufficio, l'attività relativa alla rivendita delle moto d'epoca, lungi dal qualificarsi come attività occasionale svolta da un collezionista, era stata in realtà caratterizzata da sistematicità. Giustificata la “speculazione occasionale” Nel confermare l'esito favorevole al contribuente, i giudici d'appello non hanno condiviso l'assunto di parte pubblica - secondo cui l'attività relativa alla rivendita delle moto d'epoca, lungi dal qualificarsi come attività occasionale svolta da un collezionista, era stata caratterizzata, in realtà, da sistematicità - poiché il contribuente, collezionista da diverse decadi, aveva documentato di aver dovuto affrontare negli anni oggetto di accertamento, per ragioni di natura personale, esborsi economici notevoli sia per motivi di salute che per fornire supporto economico al figlio. Tali esigenze, ha affermato la Corte, comportano notoriamente uno stato di tensione finanziaria cui si tenta di far fronte, ove possibile, mediante la dismissione del patrimonio personale di qualunque natura esso sia; parimenti nel caso di specie, l'assenza di regolarità delle operazioni e la limitata entità delle stesse, tenuto conto dello stato di necessità, conducevano a riscontrare la tesi del contribuente qualificando le operazioni come volte alla parziale dismissione della collezione di moto d'epoca e non già attività di rivendita abituale. In sostanza, la modalità con cui erano state compiute le operazioni propriamente speculative – pari ad un totale di sette nell'arco di un triennio e per un valore complessivo non elevato - risultava pienamente coerente con l'anzidetta qualificazione. I giudici, infine, sono pervenuti ad analoghe conclusioni anche per le transazioni (sette) che avevano originato plusvalenze ed il cui acquisto e rivendita era intervenuto entro un arco temporale limitato. Gli interpreti, in definitiva, hanno valorizzato l'occasionalità dell'attività tenuto conto del limitato arco temporale di riferimento, così qualificando i ricavi relativi – trattandosi di “speculatore” - come redditi diversi soggetti alla tassazione ex articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR. |