Il medico imputato nel processo penale potrà citare in giudizio l'assicuratore come nel processo civile
26 Novembre 2025
La Corte ha richiamato i propri precedenti (sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria. In particolare, la decisione n. 112/1998 aveva posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – e il diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore. I giudici avevano evidenziato che a tale «funzione plurima» del rapporto di garanzia– in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante – dovesse necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di «chiamata» riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159/2022. Nella fattispecie in esame la Corte costituzionale ha ravvisato la medesima ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022. Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24/2017 svolge una funzione «plurima» di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva. Ne consegue che impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’art. 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, ha dichiarato inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’art. 10, comma 2, della medesima legge n. 24/2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato. |