Legittimo il mutuo solutorio

Studio Mascellaro Fanelli
21 Novembre 2025

Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 986 del 10 settembre 2025 si è pronunciato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui i mutuatari opponenti eccepivano la nullità, l'inefficacia e l'invalidità del contratto di mutuo chirografario del 2012, giacché si assumeva che esso sarebbe stato posto in essere per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente. Veniva inoltre contestata l'illegittima applicazione degli interessi nel piano di ammortamento c.d. alla francese.

È legittimo il c.d. mutuo solutorio, stipulato per consolidare un'esposizione debitoria derivante da un precedente rapporto a sua volta affetto da nullità: la nullità di un contratto di mutuo va esaminata per singolo caso di specie, individuando se essa sia dovuta a difetto od illiceità della causa concreta.

Eventuali eccezioni di addebiti di voci non previste - o applicate in misura diversa da quella prevista -, dunque eccezioni differenti dalla nullità per violazione di norme imperative, possono rappresentare il presupposto per eventuali azioni di restituzione degli indebiti relativi al primo rapporto (ad esempio il conto corrente), ma non inficiano e non costituiscono elementi di fragilità del mutuo sottoscritto successivamente all'apertura di un rapporto di conto corrente ordinario, sempre che detti indebiti non siano tali da privare in nuce il contratto di mutuo della finalità desiderata dalle parti.

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