Personalizzazione del danno biologico: vanno dimostrate «circostanze straordinarie e anomale relative alla specificità del soggetto leso»

La Redazione
28 Novembre 2025

La Corte d’appello di Bologna nega l’incremento del danno biologico in via di " personalizzazione" ritenendo che le conseguenze dannose esistenziali dedotte dall’appellante non integrino quei «pregiudizi della sfera relazionale peculiari ed eccezionali tali da consentire il superamento del limite monetario fissato nelle tabelle milanesi in riferimento a tale percentuale di danno biologico».

 La liquidazione del danno biologico può essere incrementata in via di "personalizzazione", superando dunque il valore forfettario previsto dal parametro tabellare, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute

Alla personalizzazione del danno biologico si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante, purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.

Nel caso di donna cui sia stato rimosso l’utero a causa di una infezione batterica dovuta a  condotta di malpractice tenuta dai sanitari in occasione dell’intervento di parto cesareo, la Corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse ragione di incrementare l’ammontare del risarcimento a titolo di personalizzazione considerato che le conseguenze dannose esistenziali dedotte dall’appellante possono considerarsi come normali ripercussioni che una donna di quella età, in quelle circostanze e in quel contesto, può subire per effetto del tipo di lesioni patite. Mentre, infatti, la sofferenza per non aver potuto avere un rapporto continuativo con il figlio durante il primo periodo di vita e il timore per il proprio stato di salute, «sono [conseguenze] già incluse nella componente del danno morale e dunque fuoriescono dal campo della personalizzazione del danno dinamico-relazionale», le difficoltà coniugali per l’asserita impossibilità di avere rapporti sessuali e l’incapacità di estrinsecare in maniera soddisfacente la propria vita di relazione «non paiono rivestire quella dimensione di originalità soggettiva che possa giustificare la personalizzazione».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.