Contratti pendenti con fornitori strategici e domanda di concordato in continuità “con riserva”
27 Novembre 2025
In tema di inibitoria ai creditori strategici di rifiutare l'adempimento, risolvere o modificare contratti essenziali in corso di esecuzione in danno dell'imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato in continuità, un'interpretazione funzionale e sistematica della disciplina dettata dall'art. 94-bis, comma 2, c.c.i.i. consente di ammettere l'estensione dei relativi effetti anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento che l'impresa intende perseguire. Secondo il Tribunale di Milano, «Negare l'operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe, infatti, lasciare l'impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione, frustrando la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, che è di anticipare le tutele e favorire la continuità dell'impresa nella soluzione concordataria». «Peraltro – si legge – sia il comma 1 che il comma 2 trovano diretta applicazione in caso di misure protettive e ormai è indubbio che queste possono operare anche nella fase prenotativa del concordato, per espressa previsione dell'art.54 comma 1 CCII». Così ha deciso il Tribunale milanese pronunciandosi sulle eccezioni sollevate da un creditore, il quale riteneva l'inapplicabilità della previsione dell'art. 94-bis c.c.i.i., trattandosi a suo parere di norma applicabile solo in caso di proposizione della domanda “piena” di concordato. |