Compensi avvocato: liquidazione nel regime introdotto dal D.M. n. 37/2018
28 Novembre 2025
La fattispecie esaminata riguardava un giudizio tra un privato e l'INPS, in cui la ricorrente denunciava in cassazione la mancata applicazione da parte della Corte territoriale del D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018 e destinato a regolare le liquidazioni successive a tale data. In particolare, sosteneva la ricorrente che il D.M. n. 37/2018 avrebbe precluso la riduzione dei compensi dell'avvocato oltre i limiti fissati dal D.M. n. 55/2014, non essendo consentito al giudice di diminuirli ulteriormente. La Suprema Corte evidenzia preliminarmente l'applicabilità al giudizio del D.M. n. 37/2018, tenuto conto che il ricorso introduttivo era stato depositato il 10 dicembre 2018 e la successiva sentenza, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, era stata emessa il 20 giugno 2019. Richiama, quindi, il principio secondo cui «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass. n. 9815/2023). Sul punto, osserva che il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati, per ciascuna fase processuale, dall'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018. La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, la Suprema Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice (Cass. n. 9815/2023). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55/2014, non può, tuttavia, – secondo la S.C.- darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37/2018. Invero, per questi ultimi, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. |