Concordato semplificato: mancanza di buona fede nello svolgimento delle pregresse trattative

La Redazione
28 Novembre 2025

Secondo il Tribunale di Milano, è contraria a buona fede la trattativa in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso di quanto residua in un arco temporale così lungo da rendere impossibile qualunque previsione.

Il Tribunale di Milano – cui un gruppo di società soggette a direzione e coordinamento ha chiesto, all’esito di un percorso di composizione negoziata, l’omologa di una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i. – ha rigettato la domanda di omologazione e, in accoglimento della domanda formulata dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale delle società del gruppo.

A fronte di un ingente debito nei confronti di INPS e Agenzia delle Entrate, superiore ai 100 milioni di euro e rappresentativo di circa l’80% dell’esposizione debitoria, la proposta del gruppo era nel senso di uno stralcio della pretesa erariale di oltre il 90% e il pagamento del residuo in rate nell’arco di 15 anni.

Il Tribunale ha ritenuto che le trattative svoltesi nell’ambito dell’esperimento della composizione negoziata, che hanno preceduto la domanda di concordato semplificato, non si siano svolte secondo buona fede come richiesto dall’art. 25-sexies c.c.i.i.

Afferma il giudice milanese che «tale requisito [la buona fede nello svolgimento delle trattative] è stato interpretato dalla giurisprudenza che sin qui si è confrontata con questo istituto di nuovo conio, in senso sostanziale e non in senso meramente formale; e ciò nella duplice direzione per cui (i) non è sufficiente che l’esperto nominato dichiari nella relazione conclusiva della composizione negoziata che le trattative si siano svolte secondo buona fede, dovendosi verificare in concreto l’effettiva sussistenza di tale presupposto e, soprattutto, nel senso che (ii) alcuna trattativa secondo buona fede può essere affermata se, alla data di inizio del percorso di composizione negoziata, non sussistesse prospetticamente la possibilità di superare le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che avevano determinato la crisi o, più correttamente, nel caso di specie, l’insolvenza».

La proposta, come sopra descritta, sarebbe, a giudizio del Tribunale «irricevibile e contraria a buona fede» in quanto «fin dalla sua originaria impostazione, la composizione negoziata intavolata dal Gruppo non aveva alcuna chance di trovare l’accoglimento delle agenzie fiscali, che da sole vantavano crediti per circa l’80% dell’enorme passivo maturato dalla società».

 Merita riportare due passaggi della pronuncia:

«Risulta evidente, infatti, che non vi sarebbe risanamento impossibile – né trattativa priva di buona fede – se si accedesse all’idea per cui sarebbe correttamente impostata una composizione in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso di quanto residua in un arco temporale così lungo da rendere impossibile qualunque previsione».

e

«Si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.