Funzionari UE: i limiti della detrazione fiscale per il figlio in formazione scolastica

La Redazione
28 Novembre 2025

Il diritto alla detrazione fiscale a favore del figlio che riceve una formazione scolastica o professionale viene meno al più tardi nel momento in cui questi compie 26 anni.

I funzionari dell'Unione europea, conformemente al proprio Statuto, godono di un assegno mensile per ciascun figlio a carico, concesso automaticamente fino al suo diciottesimo anno di età e prorogabile su domanda motivata fino al compimento dei 26 anni se il figlio riceve una formazione scolastica o professionale.

Tale assegno è concesso in via eccezionale senza alcun limite di età a favore del figlio colpito da una malattia grave o da un'infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata della malattia o infermità. Inoltre, una persona che non è né il figlio minorenne del funzionario né il suo figlio maggiorenne destinatario di formazione scolastica o professionale può essere in via eccezionale equiparata a un figlio a carico nel caso in cui il funzionario debba provvedere al suo effettivo mantenimento, dovendo sopportare oneri gravosi.

Per ciascun figlio a carico, ciascun funzionario gode anche di una detrazione fiscale (Regolamento CEE, Euratom, CECA n. 260/1968).

Un funzionario della Commissione chiedeva la proroga di detta detrazione oltre il ventiseiesimo anno di età dei figli che ancora dovevano proseguire gli studi, ma la Commissione gliela negava, considerando che il diritto alla detrazione fiscale è collegato al diritto all'assegno e questo viene meno al più tardi al compimento dei 26 anni del figlio.

Il funzionario ha adìto prima il Tribunale dell'Unione europea, poi, a seguito della conferma del rifiuto, si è rivolto alla Corte di giustizia.

Anche la Corte ha confermato che il beneficio della detrazione a favore del figlio è legato al soddisfacimento dei presupposti per il diritto all'assegno e, come quest'ultimo, viene meno al più tardi al compimento dei 26 anni.