CGUE: diritto UE e obbligo di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso

La Redazione
27 Novembre 2025

Ciascuno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere il matrimonio contratto tra due cittadini, (anche dello stesso sesso) legalmente contratto in altro Stato membro, alla luce dei principi fondamentali del diritto alla libera circolazione e soggiorno, nonché del rispetto alla vita privata e familiare.

Nel 2018 due cittadini polacchi, che soggiornavano in Germania (uno dei quali possedeva anche la cittadinanza tedesca) si erano sposati a Berlino, ma il tribunale polacco rifiutava la domanda di trascrizione nel registro di stato civile nel momento in cui questi tornavano in Polonia, alla luce del fatto che la normativa nazionale polacca non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

I coniugi si sono rivolti alla Corte amministrativa suprema nazionale che ha a sua volta interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea, interrogandosi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in altro Stato membro, né la trascrizione dell'atto di matrimonio. 

La Corte ha, innanzitutto, ricordato come, benché le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi sono tenuti al rispetto del diritto comunitario nell'esercizio di tale competenza. I due coniugi, cittadini europei, godono della piena libertà di circolazione e soggiorno, oltre che del diritto a condurre una normale vita familiare, per cui, nel momento in cui costituiscono una famiglia hanno diritto al pieno ed effettivo esercizio dei diritti a essa connessi nel momento in cui tornano al proprio Paese d'origine.

Il rifiuto del riconoscimento e della conseguente trascrizione del loro matrimonio può comportare gravi inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendoli a vivere come non coniugati. Per tale ragione, tale rifiuto è contrario al diritto dell'Unione, violando non solo la libertà di circolazione e soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare.

Tale principio, come evidenziato dalla Corte, non è in contrasto con il margine di discrezionalità degli Stati membri nello scegliere le modalità di riconoscimento del matrimonio, né determina l'obbligo di previsione legislativa del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto nazionale, ma stabilisce che le formalità previste non rendano impossibile o eccessivamente difficile il riconoscimento nei confronti di coppie omosessuali, a pena di violazione del principio di non discriminazione.

Pertanto, qualora la trascrizione sia l'unico mezzo previsto per il riconoscimento di un matrimonio contratto in altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicarla indistintamente a coppie di persone dello stesso sesso e di sesso opposto.