Composizione negoziata e prededuzione sulle linee di credito già in essere
18 Novembre 2025
La prededuzione ex art. 22 c.c.i.i. può essere riconosciuta solo per le singole operazioni poste in essere in data successiva all'autorizzazione giudiziale. Ciò vale anche in relazione a linee di credito già in essere, stante l'ampia formulazione dell'art. 22, comma 1, lett. a) c.c.i.i, che fa riferimento alla contrazione «di finanziamenti in qualsiasi forma», ciò che non consente una lettura riduttiva della norma e cioè come riferita solo alla stipula di nuovi strumenti negoziali. Questo è quanto affermato dal tribunale di Mantova nell'ambito di un ricorso presentato da una s.p.a. in composizione negoziata della crisi volto ad ottenere la prededuzione alle “linee di credito in continuità”. |