Donazioni: approvata in via definitiva la riforma dell’azione di restituzione

La Redazione
28 Novembre 2025

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l’art. 44 del DDL “Semplificazioni” che modifica la disciplina dell’azione di riduzione, con l’eliminazione della possibilità di agire in restituzione contro gli acquirenti a titolo oneroso del bene donato.

Il 26 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato l'art. 44 del Disegno di Legge “Semplificazioni”. Si completa così un percorso di riforma atteso da oltre un decennio, volto a rimuovere le incertezze giuridiche che hanno a lungo ostacolato la circolazione dei beni di provenienza donativa.

La novità di maggior rilievo consiste appunto nell'eliminazione dell'azione di restituzione del bene donato nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, con conseguente mutamento sistematico della tutela del legittimario: da tutela reale, incentrata sul recupero del bene, a tutela obbligatoria, basata sull'attribuzione di un diritto di credito per equivalente.

L'art. 563 c.c., nella sua nuova formulazione, prevede dunque che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili, salvo il caso in cui la domanda di riduzione sia stata trascritta anteriormente all'atto di acquisto, mentre il legittimario diviene titolare di un credito nei confronti del donatario pari al valore necessario a reintegrare la quota di riserva. Per contro, l'avente causa a titolo gratuito dal donatario può essere chiamato a rispondere, ma solo in caso di insolvenza del donatario e nei limiti del vantaggio conseguito.

La riforma modifica altresì gli artt. 561 e 562 c.c., e precisamente:

  • l'art. 561 c.c. prevede ora che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sui beni donati restano efficaci anche in caso di riduzione: se essi determinano un minor valore del bene oggetto di restituzione, il donatario è obbligato a corrispondere un conguaglio in denaro nei limiti necessari a integrare la quota di riserva;
  • l'art. 562 c.c., come modificato, disciplina le ipotesi in cui il donatario soggetto a riduzione risulti insolvente: in tal caso, il valore della liberalità non recuperabile si detrae dalla massa ereditaria, ma rimangono salvi i diritti di credito del legittimario e dei donatari anteriori nei confronti del donatario insolvente.

Da ultimo, viene modificato l'art. 2652, comma 1, c.c., con conseguente riduzione da dieci a tre anni del termine entro il quale la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie è opponibile ai terzi aventi causa dall'erede o dal legatario.

La riforma introduce infine un regime transitorio, stabilendo che la nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge. Per le successioni aperte in data anteriore, invece, continuano a trovare applicazione le norme previgenti nel caso in cui:

  • la domanda di riduzione è stata notificata e trascritta prima dell'entrata in vigore della riforma, oppure viene notificata e trascritta entro sei mesi da tale data;
  • entro lo stesso termine di sei mesi, è notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, che la novella dunque equipara, ai soli fini del regime transitorio, all'esercizio dell'azione.

In assenza di tali atti, decorsi i sei mesi, trova applicazione la nuova disciplina anche alle successioni pregresse. In altre parole, trascorsi i sei mesi, non sarà più possibile esperire l'azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario, neppure con riferimento alle successioni anteriori, e troverà applicazione la sola tutela obbligatoria.

Fonte: Notarius

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