Godimento della cosa comune e tutela possessoria
28 Novembre 2025
In una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte del singolo possessore può assurgere ad oggetto di tutela possessoria nel momento in cui uno dei partecipanti, in pregiudizio degli altri e senza il loro consenso, alteri lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, così da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun possessore sulla cosa medesima. Le concrete modalità di godimento della cosa comune (ex. artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c.) possono divenire oggetto di una posizione possessoria tutelabile contro qualsiasi attività con cui uno dei compossessori-comproprietari introduca unilateralmente una modifica che turbi o sopprima il compossesso altrui. |