Godimento della cosa comune e tutela possessoria

La Redazione
28 Novembre 2025

L'art. 1102 c.c. consente al condomino di apportare alla cosa comune tutte le modifiche del caso, sul presupposto che l'utilità che intenda ricavarne non sia in contrasto con la specifica destinazione della stessa o non comprometta la sua normale e originaria destinazione.

In una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte del singolo possessore può assurgere ad oggetto di tutela possessoria nel momento in cui uno dei partecipanti, in pregiudizio degli altri e senza il loro consenso, alteri lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, così da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun possessore sulla cosa medesima.

Le concrete modalità di godimento della cosa comune (ex. artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c.) possono divenire oggetto di una posizione possessoria tutelabile contro qualsiasi attività con cui uno dei compossessori-comproprietari introduca unilateralmente una modifica che turbi o sopprima il compossesso altrui.

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