Prodotti fitosanitari: i chiarimenti del Tribunale UE sulla proroga dell’approvazione

La Redazione
01 Dicembre 2025

Il Tribunale UE chiarisce che la proroga temporanea dell'approvazione delle sostanze attive non può essere applicata in modo automatico o sistematico, ma deve tenere conto delle circostanze specifiche caso per caso, impiegando il tempo necessario per effettuare dettagliati controlli.

Come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1107/2009, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari richiede, tra i vari requisiti, l'approvazione della sostanza attiva in essi contenuta da parte della Commissione europea.

Tale approvazione è concessa per un periodo non superiore a 10 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, ma la Commissione può prorogarne anche temporaneamente la validità qualora risulti che scadrà prima dell'adozione di ulteriore decisione di rinnovo.

Avendo la Commissione adottato diversi regolamenti di esecuzione per la proroga del periodo di approvazione di tre sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari, (boscalid, dimossistrobina e glifosato), tre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro hanno chiesto, separatamente, alla Commissione un riesame interno dei regolamenti alla base di tale approvazione, mettendo in discussione la conformità al diritto dell'Unione (art. 17 Regolamento n. 1107/2009) della proroga.  

Di fronte al rifiuto della Commissione, le associazioni hanno adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento delle decisioni di rigetto.

Il Tribunale osserva che la proroga dell'approvazione di una sostanza attiva ha carattere provvisorio ed eccezionale; pertanto, deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e non può godere di applicazione automatica o, addirittura, sistematica.

La Commissione deve valutare l'opportunità della durata della proroga caso per caso in modo tale da consentire l'esame della domanda di rinnovo di ogni sostanza attiva.

Tale esame deve durare soltanto il tempo necessario per completare la procedura di rinnovo e deve ritenersi contrario al diritto dell'Unione l'approccio della Commissione che ha optato per proroghe più brevi e, a volte, ripetute, anziché per un unico periodo più lungo e calcolato che considerasse le circostanze del caso di specie.

Inoltre, come ricordato dal Tribunale, la proroga dell'approvazione è subordinata alla condizione che il ritardo della procedura sia indipendente dalla volontà del richiedente e, a tale proposito, la Commissione è tenuta ad accertare che quest'ultimo non abbia contribuito con la propria condotta al ritardo, ad esempio trasmettendo una quantità di dati insufficienti ai fini della procedura.

Per il Tribunale, non riesaminando le questioni sottoposte dalle associazioni, la Commissione è incorsa in un errore di diritto che giustifica l'annullamento delle sue decisioni.