Mandato d’arresto europeo: spetta all’autorità straniera la valutazione della gravità indiziaria a carico del ricercato

27 Novembre 2025

Dopo il deposito del ricorso per cassazione è preclusa la possibilità di presentare motivi nuovi.

Massima

La disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all'autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell'autorità richiesta.

Nell'ambito del ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in materia di mandato di arresto europeo, la difesa è abilitata esclusivamente al deposito di memorie, con le quali non può introdurre questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.

Il caso

La Corte di appello territoriale disponeva la consegna di un cittadino italiano in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro paese membro dell'Unione, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, all'omesso versamento dei contributi previdenziali e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la consegna veniva subordinata alla condizione del rinvio per l'eventuale esecuzione della pena.

Il cittadino interponeva ricorso per cassazione lamentando molteplici carenze afferenti all'ordinanza cautelare alla base del mandato di arresto nonché, con motivi aggiunti, depositati nei termini, la presenza di fattispecie contestate per le quali non sussistevano le condizioni per emettere il mandato.

La questione

Secondo la tesi difensiva, l'ordinanza cautelare in base alla quale era stato emesso il mandato di arresto ricostruiva in termini troppo generici il contributo che il ricorrente avrebbe fornito al presunto consorzio criminale e, a fronte di questa carenza descrittiva – derivante anche dalla scarna documentazione inviata dall'autorità richiedente – la Corte di appello avrebbe verificato solo apparentemente la sussistenza dei presupposti per la consegna.

Inoltre, veniva censurata anche la sproporzione tra la richiesta di consegna e le esigenze investigative del caso concreto, rilevandosi come l'audizione del ricorrente poteva essere eseguita anche con modalità diverse dalla consegna all'autorità estera.

Infine, con memoria contenente motivi aggiunti, il ricorrente denunciava anche l'incertezza in ordine all'esatta individuazione dei reati contestatigli, nonché la circostanza che, per alcune delle fattispecie indicate nell'ordinanza, i minimi edittali non avrebbero consentito l'emissione del mandato di arresto.

Le soluzioni giuridiche

1. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.

In relazione al primo argomento difensivo, attinente alla insufficiente descrizione del fatto contestato al ricorrente, in una con la ritenuta carenza di documentazione trasmessa dall'autorità richiedente, la Corte ne evidenzia la manifesta infondatezza laddove sovrappone due profili distinti, vale a dire quello attinente alla indicazione dei reati per i quali si procede e quello concernente la sussistenza di elementi indiziari.

Con riguardo al primo profilo, difatti, viene rilevato che la Corte di appello aveva correttamente individuato le accuse mosse al ricorrente, affermando che la richiesta era stata avanzata in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati fiscali, previdenziali e in materia di immigrazione clandestina.

Ebbene, la pacifica individuazione dei reati per i quali si procedeva, rileva la Corte, ha consentito non solo di accertare il requisito della doppia punibilità, di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ma anche la sussistenza di un'ipotesi di consegna obbligatoria di cui al successivo art. 8 della citata legge n. 69/2005.

2. Anche la doglianza concernente l'insufficienza della documentazione trasmessa dall'autorità estera è stata ritenuta infondata, atteso che il ricorrente, nel formulare censure relative all'accertamento degli elementi indiziari, non ha tenuto conto del mutato quadro normativo conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 alla legge sul mandato d'arresto europeo (legge 22 aprile 2005, n .69).

L'eliminazione dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera del d.lgs. cit., del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, difatti, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (sul punto, Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 39196).

In linea con tale indicazione, il giudice di legittimità rileva che l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69 del 2005 (come modificato dal d.lgs. n. 10/2021 cit.), prevede che il mandato di arresto contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (previsti, invece, dal previgente art. 6, comma 4, lettera a).

3. Sul punto, la Corte evidenzia che la disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all'autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell'autorità richiesta.

Ebbene, applicando tali principi al caso in rassegna, ne consegue che, pur in mancanza di un'analitica descrizione del fatto e degli indizi posti a supporto della richiesta, non si può configurare un motivo ostativo alla consegna in ragione della sommaria descrizione del fatto e della ritenuta insufficienza della documentazione inviata a supporto del mandato di arresto, posto che la carenza indiziaria potrà essere sindacata solo dinanzi all'autorità richiedente.

4. Quanto all'ultimo argomento dedotto dalla difesa, concernente la presunta sproporzione tra la richiesta di consegna e l'attività di indagine da espletare in capo al ricorrente (vale a dire, come indicato nel ricorso, la sua audizione), il giudice di legittimità rileva come questo si fondi su un presupposto fattuale errato.

Difatti, la natura processuale del mandato di arresto non indicava che la richiesta di consegna fosse specificamente finalizzata alla mera audizione del ricorrente, atteso che il mandato era stato emesso al fine di sottoporre quest'ultimo ad un procedimento penale; pertanto, si verteva in una fattispecie del tutto distinta rispetto a quella concernente la consegna volta al solo compimento di un atto investigativo.

Sul punto, la Corte ribadisce il principio secondo cui l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative (cita Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 2024, n. 42987, ove viene precisato che l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità dell'euromandato).

5. Infine, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla difesa, con particolare riguardo a quelli attinenti all'entità della pena prevista per taluni dei reati contestati [che impedirebbero l'emissione del mandato di arresto], la Corte ne rileva la novità rispetto alle questioni introdotte con il ricorso principale.

In relazione a questa circostanza, la Corte evidenzia che, con riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna, l'art. 22, comma 3, della legge sul mandato di arresto europeo (l. 22 aprile 2005, n. 69) prevede una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, relativa sia ai tempi di proposizione del ricorso che ai termini di comparizione, senza tuttavia menzionare la possibilità di proporre motivi nuovi; inoltre, in questa disciplina derogatoria, non si prevede la possibilità di depositare ‘motivi nuovi', né è indicato un eventuale termine per tale adempimento.

Di conseguenza, dopo aver ricordato che, in ogni caso, anche nel procedimento ordinario vige il principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi (cita Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2008, n. 27325), il giudice di legittimità afferma che, nell'ambito del ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in materia di mandato di arresto europeo, la difesa è abilitata esclusivamente al deposito di memorie, con le quali non può introdurre questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.

6. In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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