Opposizione a verbale di accertamento, opposizione ad ordinanza-ingiunzione e ricorso al Prefetto
01 Dicembre 2025
La fattispecie esaminata riguardava un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada proposta avanti al Giudice di pace ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, ritenuta inammissibile in primo e secondo grado ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, perché preceduta da impugnazione del verbale di accertamento innanzi al Prefetto competente, con esito negativo. La Suprema Corte ha in merito chiarito che l''art. 7 d.lgs n. 150/2011 disciplina l'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, alternativa rispetto all'analogo ricorso proponibile in sede amministrativa avanti al Prefetto competente, ex art. 203 Cds. L'art. 6 d.lgs. cit. disciplina, invece, l'opposizione a ordinanza ingiunzione, anche ove, secondo il disposto dell'art. 204 Cds, questa derivi e sia contestuale - come nel caso di specie - al rigetto del ricorso amministrativo proposto avanti al Prefetto, che è facoltativo: l'opposizione regolata dall'art. 6 cit. è e rimane relativa al rapporto sanzionatorio e non alla legittimità formale dell'atto amministrativo che irroga la sanzione, e permette al Giudice competente adito la conoscenza piena del rapporto controverso, a prescindere dalle motivazioni del Prefetto, con la conseguenza che l'interessato può reiterare anche le eventuali doglianze già svolte in sede di ricorso al Prefetto e disattese. della Si richiama, a riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 1786/2010), secondo cui «In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge n. 689/1981 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto» (ai principi di diritto affermati nella richiamata sentenza si sono uniformate le pronunce successive - cfr., tra le tante, Cass. n. 11280/2010, n. 17799/2014, Cass. n. 12503/2018, Cass., sez. un., n. 10261/2018, Cass. n. 32243/2018, e, tra le più recenti Cass. n. 14527/2025). In definitiva, sia dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, sia dalle indicazioni chiare emergenti dall'orientamento interpretativo di legittimità in ordine all'ambito del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, appare chiaro che l'impugnazione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 non esclude affatto la possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 6 cit., impugnazione che potrà essere rivolta legittimamente anche nei confronti dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento pronunciata all'esito del rigetto del ricorso proposto avanti al Prefetto ai sensi degli art. 203-204 codice della strada. |