Tutela dell’ambiente e della salute sul lavoro: relazione al convegno Firenze 26 settembre 2025

Aldo De Matteis
15 Dicembre 2025

Qualsiasi attività lavorativa si iscrive necessariamente in un contesto ambientale, più o meno specifico, sia esso una porzione di territorio antropizzato, i campi, il mare, i bacini ed i corsi d'acqua, il cielo, e perciò è soggetta ad una interazione, ad una porosità con l'ambiente esterno, sia nel senso degli effetti indiretti dell'attività produttiva sull'ambiente esterno, sia quelli dall'ambiente esterno sul luogo di lavoro.

Introduzione. Uno sguardo d'insieme

Qualsiasi attività lavorativa si iscrive necessariamente in un contesto ambientale, più o meno specifico, sia esso una porzione di territorio antropizzato, i campi, il mare, i bacini ed i corsi d'acqua, il cielo, e perciò è soggetta ad una interazione, ad una porosità con l'ambiente esterno, sia nel senso degli effetti indiretti dell'attività produttiva sull'ambiente esterno, sia quelli dall'ambiente esterno sul luogo di lavoro. Basti pensare all'aria che respirano i lavoratori, ovunque essi siano, veicolo di innumerevoli agenti tossici, siano essi fisici, chimici o biologici . Si tratta di rilievi antichi.

L'art. 437 del Codice penale del 1930 prevede il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la sua collocazione nel Titolo VI sui delitti contro l'incolumità pubblica e, al suo interno, nel capo I suoi delitti di comune pericolo, nel senso che non è mirata solo a prevenire gli infortuni di singoli lavoratori, ma anche di un numero di persone indefinito gravitanti attorno all'ambiente di lavoro, sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo .

Su tali basi normative sono state emesse sentenze di condanna per clamorosi casi di danni provocati dall'attività produttiva sull'ambiente esterno come il caso Seveso , la strage di Viareggio o la polluzione ambientale prodotta dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto.

Per il nostro tema è interessante notare che le Sezioni unite della Cassazione civile, con la sentenza 21 febbraio 2002 n. 2515 sul caso Seveso, hanno affermato la parità di trattamento riparatorio per le vittime ambientali e per quelle lavorative, con una decisione massimata nei seguenti termini: in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico - fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.

L'assicurazione obbligatoria è sorta per tutelare gli infortuni da cui fossero colpiti gli operai dell'industria nel lavoro ad una macchina, in un luogo e tempo predeterminati. Alcuni rischi catalogati, tuttavia, erano suscettibili, per loro natura, di provocare effetti riflessi e indiretti sull'ambiente esterno.  

Cenni di tali riflessi esterni si ritrovano già nella legge fondante 17 marzo 1898 n. 80, la quale prevedeva l'obbligo assicurativo per le imprese di produzione di gas e per le industrie che trattano od applicano materie esplodenti.

Successivamente il TU n. 1124/1965 ha elencato all'art 1: produzione, trattamento, trasporto di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, che possono chiaramente avere un effetto diffusivo esterno.

La giurisprudenza ha conosciuto e individuato altre ipotesi di rischi diffusivi come ad es. quelli acustici . Un altro aspetto di questa interazione è costituito dalle attività di approvvigionamento dall'ambiente esterno ed in quello di smaltimento dei prodotti finiti e delle scorie.

Altro versante, infine, quando l'attività lavorativa viene svolta nell'ambiente esterno comune alla pluralità dei cittadini, come avviene per i lavori sulla strada o nei campi, o nell' infortunio in itinere.

Questa tacita commistione di valori e di tutele viene infine esplicitata dalla normativa prevenzionistica la quale, pur diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si pone come obiettivo esplicito e dichiarato la tutela dell'ambiente comune, obiettivo recepito infine dalla Carta costituzionale e divenuto così valore irreversibile dell'ordinamento infortunistico.

Possiamo perciò distinguere, per amore di schematismo, almeno sei tipologie di rischi per i quali è possibile una interazione ambientale:

-rischi che esauriscono la loro azione nel perimetro del luogo di lavoro senza riflessi all'esterno: es. l'operaio che rimane con la mano sotto una pressa;

-rischi che diffondono i loro effetti all'esterno: fumi, esalazioni ed emissioni varie;

-rischi che dall'ambiente esterno penetrano nel luogo di lavoro: basti pensare alla recente pandemia da Covid-19;

-attività lavorative che si svolgono su un teatro aperto alle attività comuni: lavori su strada, attività di trasporto, riders, infortuni in itinere, ferrovieri in servizio nel convoglio adibito alla generalità degli utenti;

-rischi ambientali comuni ma con una specificità lavorativa: rischio amianto;

- attività lavorative svolte in luoghi e tempi scelti dal lavoratore nell'ambiente esterno alla sede aziendale: lo smart working.

L'ambiente nella legislazione sulla prevenzione infortuni. La successiva consacrazione costituzionale

Il testo unico sicurezza n. 81/2008 contiene plurime disposizioni sul rispetto da parte dell'attività produttiva dei valori ambientali.

Così l'art. 2, lett. n) definisce la prevenzione come il complesso delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno; l'art. 18, sugli obblighi del datore di lavoro, dispone alla lett. q), che egli deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; l'art. 46 definisce la prevenzione incendi come una funzione di preminente interesse pubblico; è ben vero che l'affida alla competenza statuale esclusiva, ma l'obiettivo ivi menzionato della incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente non può non coinvolgere anche la responsabilità del datore di lavoro, in una interpretazione sistematica delle varie disposizioni del TU.

La Carta costituzionale ha recepito e dato fondamento costituzionale a questi valori già maturati e presenti nell'ordinamento.

L'art. 41 Cost. sancisce che l'iniziativa economica privata è libera.

Aggiungeva, al secondo comma nel suo testo originario, che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha integrato questa ultima disposizione affermando che l'iniziativa economica non può recare danno alla salute e all'ambiente.

Il secondo comma gradua ora i valori da tutelare nel seguente ordine: Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Ha modificato altresì il terzo comma che ora suona: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni, perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali.

I rischi esterni-interni e la sinergia tra Corte di legittimità e Istituto assicuratore

L'art. 2 TU n. 1124/1965 contempla la infezione carbonchiosa e, a seguito della sentenza della Corte cost. 17 giugno 1987 n. 226, anche l'infezione malarica .

Utili indicazioni vengono anche dalla tabella delle malattie professionali. La tabella originaria del 1929 prevedeva la anchilostomiasi, che è una malattia provocata da un parassita che penetra nell'organismo per via orale o cutanea, conservata nella tabella industria del 2008 sotto la voce 85 per i lavori di scavo e di bonifica in terreni irrigui e argillosi, manutenzione degli impianti fognari e di depurazione delle acque di scarico, e nella tabella agricoltura sotto la voce 24 per la raccolta del riso, della canna da zucchero, abolita solo dalla tabella del 2023, che ha posto fine alla asimmetria sistemica centenaria di una malattia professionale da agente biologico, mentre invece il nostro sistema riconduce le patologie da agente biologico nella categoria degli infortuni.

E tuttora la tabella prevede come causa efficiente le radiazioni solari (voce 17 tabella 2023), tema che, con il cambiamento climatico, ha subito una notevole attenzione, come si vedrà di seguito.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comprende tra i rischi del lavoro anche la esposizione ad agenti biologici (titolo X), definiti (art. 267) come qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Per parte sua, l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi dell'art. 139 TU n. 1124/1965, contiene, con previsione costante, nella lista n. 1 delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, un apposito gruppo 3 dedicato agli agenti biologici, distinti in batteri ed organismi simili, virus, parassiti, miceti o funghi, artropodi, al cui interno vi è la sottocategoria degli insetti.

Si tratta di fattori molto diversi tra loro e con meccanismo d'azione molto diversificata; alcune punture d'insetto, con il veleno o la sostanza tossica che inoculano, possono provocare reazioni allergiche, fino allo shock anafilattico ad esito fatale, come nel caso visto prima dell'autista morto mentre era alla guida per una puntura d'insetto.

A sua volta la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Istituto assicuratore , approfondendo il tema della causa violenta, hanno riconosciuto l'efficienza causale delle temperature estreme, sia nel caldo che nel freddo. Su questa linea si è mosso il Governo con il d.l. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 18 settembre 2023, n. 117, che prevede misure di integrazione salariale per le sospensioni del lavoro in occasione di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle dovute a straordinarie ondate di calore, nei settori edile, lapideo e delle escavazioni (art. 1) ed agricolo (art. 2). All'art. 3 poi auspica la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e dei lavoratori a tutela di lavoratori esposti ad emergenze climatiche.

Tra i fattori esterni è andato acquistando maggiore importanza negli ultimi tempi il rischio di aggressione, specie nei confronti del personale sanitario e di quello scolastico, tanto da indurre il legislatore a intervenire con diversi provvedimenti legislativi nel corso del 2024 per contrastare il fenomeno con lo strumento penalistico dell'inasprimento delle pene. Tra l'altro, il rischio di aggressione nei confronti del personale scolastico ha costituito l'ultimo tassello del percorso giurisprudenziale per affermare la copertura assicurativa del ruolo tipologico dell'insegnante nella sua totalità, e non nelle sole esercitazioni pratiche di cui all'originario art. 4 n. 5 del TU n. 1124/1965.

Ma l'esempio più clamoroso è la recente infezione pandemica da Covid-19, che ha costituito un laboratorio anche di soluzioni giuridiche ai vari problemi che essa ha posto, e la cui soluzione può costituire una utile guida sistematica per situazioni affini.

I principali problemi che essa ha posto sono la prova dell'origine professionale e la responsabilità del datore di lavoro per l'infezione, che saranno esaminati nei paragrafi successivi.

Si può pensare anche al terremoto che colpisca una determinata area geografica e i suoi abitanti. Come nell'infortunio in itinere, la destinazione lavorativa è sufficiente ad integrare il quid pluris di aggravamento rispetto al rischio generico di tutti gli utenti della strada, così, nel caso di una fabbrica crollata a seguito di un terremoto, il fatto di essere astretto in quel preciso luogo da ragioni lavorative è sufficiente a ritenere la occasione di lavoro per un eventuale infortunio a causa del crollo.

La prova dell'origine professionale dei rischi esterni

Quanto alla prova dell'origine professionale della patologia comune, l'antefatto è costituito dalla giurisprudenza di legittimità sull'epatite virale contratta dagli infermieri ospedalieri, per la quale è sufficiente il criterio probabilistico della compatibilità con l'ambiente lavorativo, senza necessità di provare l'atto iniziale del contagio .

Su questa base l'Inail ha costruito una scala presuntiva che inizia appunto dalla professione sanitaria per scendere per le varie categorie professionali a seconda della probabilità di contatto per ragioni di lavoro con soggetti esterni, possibili portatori del contagio :

a ) per gli operatori sanitari l'INAIL ritiene, in continuità con la circ. 23 novembre 1995 n. 74, che vi sia una elevatissima probabilità che gli stessi vengano a contatto con il coronavirus, indipendentemente dal reparto in cui operano; tale criterio probabilistico assorbe ed elide qualsiasi esigenza di prova dell'episodio infettante;

b) agli operatori sanitari vanno assimilati i lavoratori in costante contatto con il pubblico, dato l'elevato rischio di contagio: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite, banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche di supporto, di pulizia, operatori del trasporto infermi, ecc.;

c) altri lavoratori, non esemplificati, cui si possa applicare la stessa presunzione semplice di contagio .

d) lo stesso strumento presuntivo l'INAIL ha applicato all'infortunio in itinere: nel mezzo di trasporto pubblico il rischio di contagio è più elevato, trattandosi di ambiente confinato con più persone. La conseguenza è duplice: da una parte ai lavoratori che si avvalgano del trasporto pubblico si applica la presunzione di origine professionale, anche se non appartenenti alle categorie professionali esemplificate sopra; dall'altra l'uso del mezzo privato costituisce in questa fase emergenziale una ulteriore ipotesi di mezzo necessitato.

La responsabilità del datore di lavoro

Prendendo, come esempio paradigmatico, il rischio Covid, questo non è generato dall'apparato produttivo, ma è un rischio pandemico che proviene dall'esterno, ed è subìto dal datore di lavoro. Ciò non toglie che, divenuto un rischio ambientale interno, il datore sia obbligato a adottare tutte le misure di prevenzione di cui al TU sicurezza n. 81/2008 e quelle che la scienza e la tecnica del tempo suggeriscono, a norma dell'art. 2087 c.c.

Si tratta di una responsabilità enorme, per diversi motivi:

  • perché il fenomeno dei contagi sul lavoro è imponente;
  • per i suoi plurimi titoli di responsabilità, verso non solo i dipendenti, ma verso tutti coloro che collaborano a vario titolo all'impresa, nonché tutti i terzi che frequentano gli ambienti nella sua disponibilità per ragioni inerenti alla attività aziendale:
  • la responsabilità sociale a norma dell'art. 41 Cost., ribadita dall'art. 18, lett. q) TU n. 81/2008, per il quale la sua attività non deve creare rischi per la salute della popolazione e per l'ambiente esterno;
  • per la pervasività dell'art. 2087 c.c. che implica l'osservanza non solo delle misure di sicurezza codificate, ma anche di quelle suggerite dalla esperienza e dalla tecnica, e quindi delle indicazioni e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali;
  • per la severità della giurisprudenza civile e penale sulla portata di tale norma, ad onta di chi la ritiene non pertinente, per il suo carattere generico e residuale;
  • per le varie norme del TU sicurezza, il cui art. 17 consegna alla responsabilità esclusiva del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, senza possibilità di delega, con l'obbligo di esplicitarli in apposito documento, insieme con le misure di prevenzione conseguenti, individuate con l'ausilio del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma sempre sotto la sua responsabilità. E non è dubbio che tra tali rischi egli debba comprendere anche il Sars-CoV-2, dopo la sua inclusione nel gruppo 3 dell'all. XLVI TU n. 81/2008;
  • per la responsabilità indiretta e oggettiva verso i terzi ex 2049 c.c., per fatto imprudente del dipendente;
  • per l'interferenza tra le regole privatistiche del rapporto, quelle pubblicistiche della sicurezza sul lavoro e quelle esogene e generali del contrasto alla pandemia, di competenza dello Stato centrale, a norma dell'art. 117, lett. q) Cost.;
  • per il carattere subdolo, di difficile individuazione del virus, le incertezze anche scientifiche su questo nuovo agente biologico, che rendono le misure di prevenzione ex art. 2087 c.c. estremamente problematiche;
  • per la babele delle lingue, la pluralità, complessità e frammentarietà delle fonti normative, le posizioni divaricate delle organizzazioni sociali, con contrasti anche interni alle stesse.

C'è però una grande differenza tra il riconoscimento del contagio in occasione di lavoro ai fini della tutela previdenziale e la prova della responsabilità del datore di lavoro a fini risarcitori: per la prima basta la prova presuntiva, e cioè la plausibilità del contagio in occasione di lavoro; per l'affermazione della responsabilità penale e civile del datore di lavoro occorre la prova positiva del nesso causale e della colpa.

Il Governo è intervenuto in un primo momento a chiarire, con l'art. 42, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020 n. 27, che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Per rispondere poi all' allarme del mondo produttivo, che temeva che dalla qualificazione come infortunio ex art. 42 derivasse automaticamente la responsabilità del datore di lavoro, ha prima promosso i protocolli condivisi tra le parti sociali sulle misure prevenzionali, e poi li ha consacrati con l'art. 29-bis l. 5 giugno 2020 n. 40, inserita in sede di conversione del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, il quale recita: “1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni  e integrazioni e negli altri protocollie linee guida di  cui all'art. 1, comma 14 d.l. 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Questa disposizione significa diverse cose: se si verifica un contagio in azienda, il datore di lavoro è esente da responsabilità se ha rispettato diligentemente le prescrizioni dei protocolli, mentre risponde del danno differenziale verso il dipendente contagiato e dei danni verso i terzi se non lo ha fatto; ma significa, altresì, che egli può pretendere l'osservanza di tali misure dal dipendente e sanzionarlo disciplinarmente in caso di rifiuto, fino al licenziamento disciplinare in caso di rifiuto reiterato.

Per la responsabilità penale convergono dottrina e istituto assicuratore sulla estrema difficoltà di affermarla. Secondo la dottrina l'accusa deve dimostrare in primo luogo che la contaminazione sia avvenuta all'interno dell'ambiente di lavoro e non altrove, e questa prova deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio; in caso di dubbio ragionevole il datore risulterebbe indenne da responsabilità. Deve poi accertarsi che l'evento lesivo sia completamente riconducibile ad una condotta propria del soggetto garante del rischio ricostruendo in modo rigoroso la concatenazione causale; solo a questo punto, una volta acclarata la sussistenza dei nessi causali naturalistici sopra esposti, si porrà la questione della colpa per violazione di norme cautelari a presidio della evitabilità dell'evento lesivo, ma dovrà evitarsi che lo standard dell'agente modello sia desunto ex post in virtù della completa conoscenza dei fatti; si dovrà cioè rifuggire da quella distorsione cognitiva che condiziona qualsiasi soggetto giudicante che sia chiamato a valutare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento quando sia nota la sua verificazione.

Per l'Istituto assicuratore, “in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'art. 1, comma 14, d.l. 16 maggio 2020 n. 33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”.  

I rischi comuni. L'esperienza francese e svizzera

L'estrema pericolosità ambientale dell'amianto è ormai riconosciuta nel nostro Paese e da quelli a noi affini

In un primo tempo la l. 12 aprile 1943 n. 455 ha introdotto la tutela della asbestosi, o malattia da amianto, non compresa nella tabella del 1929.

In un secondo tempo la l. 23 marzo 1992 n.257 ha disposto la cessazione dell'impiego dell'amianto ed ha previsto varie misure di sostegno per i lavoratori addetti di due tipi: il trattamento straordinario di integrazione salariale e il pensionamento anticipato, con un accredito di contributi.

È un tema che si ritrova anche nell'esperienza dei Paesi fratelli.

Particolarmente interessante l'esperienza francese sui danni da amianto e sulle relative tutele.

In Francia la l. 23 dicembre 2000, n. 1257 (art. 53), modificata dalla legge 26 gennaio 2016 n. 2016-41 (art. 199) ha istituito in quel Paese un Fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante-FIVA, un istituto pubblico nazionale dotato di personalità giuridica ed autonomia finanziaria, che copre non solo le victimes professionnelles, ma anche les victimes environnementales, e cioè tutti i cittadini esposti alla polluzione ambientale da amianto sul territorio della Repubblica francese.

Il regime risarcitorio dei pregiudizi è identico per coloro che sono affetti da malattia professionale da amianto, e per i comuni cittadini, e consiste nella riparazione integrale sia dei pregiudizi economici (perdita di reddito, spese di assistenza sanitaria rimaste a carico degli interessati, altre spese supplementari, come interventi sulla autovettura e l'abitazione, spese di trasferimento e simili), sia i pregiudizi personali (incapacità funzionale, danno morale, danno alla vita di relazione, danno estetico).

In Italia il disegno di legge “AS 23 Casson” intendeva ripetere nel 2006 l'impostazione universalistica paritaria francese, ma questa probabilmente è preclusa dall'art. 38 Cost., che richiede una tutela privilegiata dei lavoratori e, comunque, si è persa nel passaggio dal disegno di legge all'emendamento alla legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241-246), che ha istituito analogamente un Fondo per le vittime dell'amianto, gestito dall'INAIL con contabilità autonoma e separata, che eroga prestazioni assistenziali (così definite dalla successiva l. n. 190/2014) del Fondo a:

  • i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita;
  • i titolari di rendita ai superstiti, individuati ai sensi dell'art. 85 TU, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato;
  • agli eredi, in caso di premorte e già questa è una novità nel campo della assicurazione obbligatoria, che tutela i superstiti e non gli eredi.

Successivamente il legislatore ha ripreso in una certa misura l'approccio universale, ma con indennizzi differenziati ed ha introdotto in via sperimentale un beneficio, sotto forma di una somma una tantum, ai malati di mesotelioma non professionale, distinti in due categorie:

a) che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, anche se questi ultimi siano immuni dalla patologia;

b) i soggetti non professionali che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale sul territorio nazionale, nonché agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale .

Il Fondo è gestito dall'INAIL, anche nei confronti delle vittime non professionali, con contabilità autonoma e separata. Vi sovrintende un comitato amministratore composto da rappresentanti dei ministeri competenti, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e, quale traccia dell'intento espansivo originario, di due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, le quali riuniscono, com'è noto, anche i soggetti ed i parenti delle vittime non professionali.

Altre leggi hanno previsto misure a favore di cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche previste da determinate leggi, ai quali viene riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro, tutelati con il sistema della gestione per conto .

Le prestazioni, determinate sulla base del TU n. 1124/1965, sono anticipate dall'INAIL e rimborsate dalle regioni e province autonome.

Per le vittime di altri disastri civili invece leggi apposite prevedono speciali fondi, con un plafond da spartire tra tutti i beneficiari, in relazione alle rispettive esigenze e fino ad esaurimento del fondo, al di fuori del sistema di tutela infortunistico .

L'onda lunga della riforma bismarkiana ha raggiunto, tra i vari Paesi europei, anche la Svizzera. Le prime iniziative volte a creare un'assicurazione non solo contro gli infortuni ma anche contro le malattie professionali, a livello confederale, furono discusse intorno agli anni 1880, come nel nostro Paese, sotto l'impulso appunto delle leggi bismarckiane sullo Stato sociale, ma un primo progetto di legge fu respinta nel 1900 da un referendum popolare, secondo l'ordinamento democratico di quel Paese. Il progetto riveduto, che si limita alla statalizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni, fu approvato alle urne nel 1912, ma iniziò a funzionare dopo la Prima Guerra mondiale, nel 1918, con l'INSAI-Istituto nazionale svizzero assicurazione infortuni (dal 1996 unico acronimo Suva per Schweizerische Unfallversicherungsanstalt), un ente autonomo di diritto pubblico, con sede in Lucerna.

La particolarità del sistema svizzero è che fin dagli inizi l'INSAI, e poi SUVA, copre, per le persone assicurate (con limitazioni soggettive analoghe a quelle italiane), tutti gli infortuni, professionali e non professionali, con eguali prestazioni, anche riabilitative, ed analoghe attività preventive.

Nel 1984 è entrata in vigore la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che sostituisce la legge del 1912, innovativa sotto due profili: perché amplia la platea delle persone assicurate e perché apre al mercato, autorizzando anche le imprese di assicurazione commerciali (che avevano sempre osteggiato la legge monopolista del 1912), a proporre l'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, ma solo per i settori a basso rischio d'infortunio.

La SUVA rimane comunque il maggiore operatore del settore. All'inizio, prevalevano nettamente gli infortuni professionali. Ma la tendenza s'inverte con l'aumento del tempo libero e la maggiore sicurezza sul lavoro, tanto che, a partire dagli anni 1980, il numero degli infortuni non professionali e le relative spese superano quelli degli infortuni professionali.

Rischi ubiqui e rischi della strada

L'art. 2 TU n. 1124/1965 include nell'elenco delle attività protette alcune che si svolgono necessariamente lungo le strade, come il trasporto per via terrestre (n. 7), l'esercizio di rimesse e di posteggio veicoli terrestri (n. 9), il servizio di nettezza urbana (n. 25).

Nel frattempo, la Corte costituzionale si era pronunciata sulla previsione dell'art. 4, comma 3, del medesimo TU, il quale ricomprende tra le persone assicurate i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Era stata proposta questione di legittimità per la mancata previsione dei rappresentanti di medicinali. La Corte ha affermato il carattere esemplificativo della disposizione scrutinata, riferibile a tutti coloro che si trovano a lavorare in condizioni analoghe sulla strada.

Si può ricordare anche il processo interpretativo che ha portato prima la dottrina, poi la giurisprudenza ed infine la legge ad affermare che l'infortunio sulle vie del lavoro va considerato in occasione di lavoro.

È evidente che in tutte le ipotesi considerate si tratta di rischi in un contesto ambientale comune alla generalità dei cittadini, ma la destinazione lavorativa costituisce quel quid pluris che fa scattare la tutela privilegiata dell'art. 38 Cost.

E la porosità tra i due ambienti si rileva anche dall'andamento degli infortuni in itinere in Francia, dove la loro incidenza rispetto agli infortuni aziendali si è notevolmente ridotta negli ultimi anni grazie al miglioramento della sicurezza stradale, secondo le autorità di rilevazione .

Quando è il lavoratore a scegliere tempo e luogo: dal lavoro a domicilio allo smart working

Quando da giovani si studiava il lavoro a domicilio era a tutt'altro scopo, soprattutto per il discrimine tra autonomia e subordinazione. Ora viene in rilievo l'aspetto ambientale e la scelta del luogo della prestazione.

Questo aspetto è particolarmente intrigante nello smart working, dove in un unico ambiente si svolge la vita familiare o personale e quella lavorativa. Il problema è individuare la specificità che possa far considerare l'incidente in tale contesto come infortunio sul lavoro.

Vi sono degli spunti utili nell'azione amministrativa dell'INAIL e nella giurisprudenza anche dei Paesi comunitari:

  • l'INAIL, previo confronto con il patronato di controparte, ha riconosciuto l'infortunio occorso ad una impiegata amministrativa in modalità lavoro agile infortunatasi mentre scendeva le scale di casa intenta a parlare con una collega con lo smartphone di servizio;
  • il Tribunale Milano 16 settembre 2024 ha ritenuto rientrante nella tutela dell'infortunio in itinere quello subito da una lavoratrice in smart working nel percorso tra la propria abitazione, quale luogo di residenza, la scuola dove accompagnare la figlia minore ed il ritorno a casa quale luogo di lavoro;
  • in Germania il Bundesozialgericht (Corte federale sociale), ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un dipendente del Ministero dell'Interno mentre scendeva per la scala a chiocciola dalla camera da letto all'ufficio domestico sito nel salone sottostante, in quanto primo viaggio mattutino per recarsi al lavoro .

Furono proprio queste difficoltà di selezione e la comunanza del rischio, che indussero la Confederazione svizzera nel 1912, allora per le difficoltà correlate all' infortunio in itinere, a dettare una disciplina indistinta per gli infortuni professionali e quelli del tempo libero.

Conclusioni: l'estensione della protezione sociale a rischi diversi da quelli lavorativi

La lunga storia dell'umanità presenta aspetti contraddittori: da una parte un lato ferino che spinge gli uomini e i popoli a combattersi perennemente, in cerca di nuovi territori, nuove fonti di sostentamento, a esprimere una volontà di potenza e di sopraffazione, come le tristissime vicende di questi giorni dimostrano; dall'altra ha sviluppato un pensiero filosofico e religioso altruistico, rivolto all'aiuto dei bisognosi, di cui la parabola del buon samaritano costituisce il proclama più elevato.

La Roma repubblicana ed imperiale conobbe, oltre misure focalizzate su categorie deboli, come i fanciulli bisognosi, anche forme di intervento generalizzato sulla povertà, anticipatore delle attuali misure di contrasto alla povertà, che appaiono in verità più finalizzate al consolidamento del corpo sociale.

Nei secoli successivi, cosiddetti bui, l'assistenza assume un carattere più ispirato da motivazioni religiose e al rispetto della persona. La cura di alcuni bisogni, in particolare degli infermi, della maternità, della infanzia abbandonata, dei pellegrini e viandanti, diventa un dovere delle istituzioni ecclesiastiche e civili, a livello di comunità locali, di cui le nostre città medievali conservano imponenti testimonianze di pietra.

La rete assistenziale, attraverso una molteplicità di enti, religiosi e civici, e grazie alle forti agevolazioni fiscali, anche imperiali, divenne un motivo di orgoglio cittadino, alla pari delle cattedrali sempre più maestose, un motivo di definizione del sentimento di appartenenza civica, e di sfida primaziale tra le diverse città della civiltà comunale, in diversa misura in tutta Europa.

In tempi a noi più vicini, l'illuminismo ha fornito una nuova base concettuale: sull'onda del contratto sociale, pretendeva una tutela dal bisogno paritaria e generalizzata per tutti gli individui, in quanto cittadini e, cioè, componenti di quella collettività terrena organizzata in Stato e, pertanto, elargita non da enti intermedi volontari, bensì dall'ente rappresentativo della comunità stessa e cioè dallo Stato; insieme ad esso, la rivoluzione industriale, con la concentrazione della manodopera, ha consentito il rafforzamento della capacità di pressione dei lavoratori in maniera non puramente ribellistica, come in passato; sulla base della acculturazione accumulata nella storia precedente, una presa di coscienza più umanistica della condizione esistenziale ed una consapevolezza più propositiva dell'esigenza di miglioramento, in una dimensione non escatologica.

Il primo Paese ad inaugurare una politica di esteso intervento sociale pubblico fu, nel 1884, la Germania, da poco costituita in Stato unitario intorno alla potenza prussiana, sotto la guida del cancelliere Otto von Bismark, da cui il nome di modello bismarkiano, da cui irradiò negli altri paesi europei, compreso il nostro, che lo ha consacrato nell'art. 38 Cost.

Il primo comma garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il mantenimento e l'assistenza sociale.

Il secondo comma, invece, garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

   La dottrina individua la ragione di questo trattamento differenziato nel contributo dei lavoratori al benessere economico e sociale del Paese, costituendo il lavoro il fondamento della nostra Repubblica, come si esprime l'art. 1 Cost. .

   Di qui l'espressione invalsa di tutela privilegiata dei lavoratori, ma, come gli sviluppi successivi suggeriscono, a noi sembra piuttosto una tutela specifica ed esemplare.  

    La maggiore attenzione ad altre norme costituzionali e la loro lettura congiunta ha portato la dottrina e la giurisprudenza a significative estensioni.

    L'art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

   Di qui è nata la ben nota legislazione (l. n. 210/1992) ed elaborazione giurisprudenziale in tema di danno alla persona da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

   Dalla sinergia tra artt. 32 e 38 Cost. è nata, tra l'altro, la tutela del danno biologico come componente primo dell'indennizzo INAIL.

   L'art. 41 Cost. tutela, come si è visto, l'ambiente e, insieme ad altre disposizioni costituzionali (artt. 2, 3), insiste sul valore della dignità umana.

    Di qui è nata la nuova lettura dell'art. 2059 c.c., che rispecchia e consacra la posizione di dominanza assoluta assunta dai diritti della persona nel nostro ordinamento .

    A sua volta l'acquisita autonomia del diritto del lavoro come diretto alla protezione del lavoro nelle sue varie forme ha costituito il prototipo per il riconoscimento di ulteriori categorie deboli, quale quella dei consumatori, degli utenti della strada, o delle persone in quei rapporti detti da contatto sociale, specialmente nel campo sanitario ed educativo e, successivamente, in altre forme di affidamento nella autorità pubblica , nei pubblici ufficiali o istituzioni e soggetti variamente qualificati dalla loro professionalità .

    Si è menzionata sopra la inclusione nel sistema di tutela infortunistica delle vittime di gravi calamità naturali.

    Di qui l'esigenza di prevenire tali disastri mediante misure che incidono sull'ambiente che li ha causati.

    Ancora l'esigenza dell'impiego nei processi produttivi di sostanze non tossiche, rispettose delle esigenze della salute e dell'ambiente.

    Da tutti questi accenni, pur relativi a temi diversificati, emerge una visione unitaria della protezione dai rischi esistenziali, che include necessariamente la tutela dell'ambiente.

Riferimenti

P. Pascucci, Le nuove coordinate del sistema prevenzionistico, in Diritto della sicurezza sociale, 2/2023, 37;

C. Lazzari, P. Pascucci, La gestione della circolarità dei rischi tra ambiente interno ed esterno all'azienda, profili giuridici, in Diritto della sicurezza del lavoro 1/ 2023, 35;

A. De Matteis, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2024, 195;

F. Amendola COVID–19 e responsabilità del datore di lavoro, Bari, 2021, 87 ss;

C. Soraci, Dalle Frumentationes alla distribuzione del pane. Riflessioni su un riforma di Aureliano, in Quaderni catanesi di studi antichi e medievali, 2006;

G. Piccinni (a cura di), Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza, Roma, 2020;

S. Filipponi, E. Mazzocchi, L. Sebregondi, Il Museo degli Innocenti, Firenze, Mandragora, 2016;

M. Pellegrini, La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto, Pisa, 2005;

M. Belli, F. Grassi, B. Sordini, La cucina di un ospedale del trecento. Sistema assistenziale e beneficenza femminile nei secoli XV e XVI, Pisa, 2010;

A. Di Stasi, La rivoluzione francese e la sicurezza sociale. Alla ricerca delle origini della legislazione sociale contemporanea, in Riv. dir. sic. soc., 2021, n. 2, 383;

A.De Matteis, L'Unione europea e la sicurezza sociale, in R. Cosio, F. Curcuruto, V. Di Cerbo, G. Mammone, (a cura di), Il diritto del lavoro dell'Unione Europea, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, 197; 

R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2004, 191;

F. Di Ciommo, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero in Foro.it;

A. Lanotte, L'obbligazione del medico dipendente è un'obbligazione senza prestazione o una prestazione senza obbligazione in Foro.it

G. Facci, Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale in n Resp. civ. e prev. 2002, 1012;

F. Di Ciommo, La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c. in Foro it.;