Incostituzionale la riduzione dei compensi per i consulenti della parte ammessa al gratuito patrocinio
02 Dicembre 2025
La Corte, richiamati i propri precedenti, ha affermato che la misura dei compensi per gli ausiliari del magistrato e i consulenti di parte nel processo civile è frutto del contemperamento fra l’esigenza di assicurare ai professionisti un’adeguata remunerazione, che sia proporzionata alle tariffe di mercato, e quella di mantenere un riguardo per la connotazione pubblicistica dell’attività prestata da tali professionisti nel processo. Quest’ultima esigenza assume un carattere più marcato nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, giustificando il dimezzamento dei compensi previsto dalla norma censurata; tuttavia, per non alterare il rapporto di equilibrio fra le indicate esigenze, la decurtazione deve intervenire su tariffe che siano state adeguate al costo della vita, come previsto, proprio a questo scopo, dall’art. 54 del Testo unico. Pertanto, in mancanza di tale adeguamento, il dimezzamento dei compensi viola il canone di ragionevolezza, con ricaduta anche sul diritto di difesa della parte, frustrato dall’effetto di allontanamento che provoca su professionisti dotati di capacità ed esperienza. Infine, la Corte ha ritenuto sussistente anche la denunciata disparità di trattamento in relazione alla figura dell’ausiliario del magistrato, nei cui confronti, a seguito della sentenza n. 266/2022, non operava alcuna riduzione. |