Il concordato semplificato può essere una soluzione funzionale per le PMI in crisi? Utilità e limiti dello strumento

Filippo Lamanna
01 Dicembre 2025

Il focus valuta sinteticamente la funzionalità del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio nel particolare caso delle PMI che abbiano esaurito ogni prospettiva di risanamento in continuità, esaminando le maggiori criticità dello strumento e suggerendo possibili strade per superarle.

Premessa

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) sono la dorsale dell’economia europea e soprattutto di quella italiana, ma, per struttura organizzativa, assetti proprietari concentrati e finanziamento prevalentemente bancario, risultano più esposte a shock di costo e di domanda e quindi sono più soggette alle crisi d’impresa, in presenza delle quali  l’efficacia degli strumenti concorsuali dipende da un delicato equilibrio tra celerità decisionale, proporzionalità degli oneri e garanzie per  i creditori. Il saggio si propone di valutare sinteticamente, nella prospettiva delle più gravi situazioni di crisi delle PMI in cui la perdita della continuita sia ormai conclamata, la funzionalità di uno specifico strumento concorsuale in particolare, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, esaminandone le maggiori criticità e suggerendo alcune possibili metodiche per superarle con l’adozione di standard informativi e metriche condivise di valutazione.

I criteri UE e italiani per la definizione delle PMI, i loro tratti distintivi e il peso che hanno nel sistema economico

Nel linguaggio del diritto dell'impresa e delle politiche industriali europee, la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) (che comprende anche le “micro”) è definita con criteri dimensionali omogenei.

Fino a circa un anno fa erano classificabili come PMI le imprese con meno di 250 occupati e, alternativamente, fatturato non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio (ossia il totale dell'attivo dello stato patrimoniale) non superiore a 43 milioni di euro e, all' interno della categoria, era classificabile come piccola impresa quella con meno di 50 addetti e un fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non superiori ai 10 milioni di euro; infine, la micro impresa era quella con meno di 10 addetti e un fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non superiore ai 2 milioni di euro [cfr. la Raccomandazione 2003/361/CE e la “User guide” della Commissione].

L'Italia aveva recepito la suddetta definizione europea con il D.M. del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Tuttavia, dal 2024 è in vigore la Direttiva (UE) 2023/2775 (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) che ha aggiornato i parametri (prevedendo che siano: medie imprese quelle con un numero medio di addetti durante l'esercizio: fino a 250; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro; totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro; piccole imprese: numero medio addetti durante l'esercizio: fino a 50; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro; totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro; micro imprese: numero medio addetti durante l'esercizio: fino a 10; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro; totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro).

La disciplina nazionale, oltre a ribadire soglie e criteri di collegamento tra imprese, fornisce regole operative per la determinazione della dimensione (ad esempio, su aggregazioni, partecipazioni e dati di bilancio da considerare).

Questi parametri, ancorché giuridicamente formali e di carattere quantitativo, svolgono tuttavia anche una funzione sostanziale di politica industriale e del diritto, determinando l' accesso a regimi di aiuto, a regimi fiscali semplificati, a bandi agevolativi , a procedure concorsuali proporzionate e, più in generale, orientano un policy mix pro-PMI.

1.1. Specificità strutturali

È bene ricordare che le PMI non sono semplici repliche in scala ridotta delle grandi aziende. Esse possiedono una fisionomia aziendalistica specifica che, peraltro, ne determina la maggiore esposizione al dissesto.

Tali realtà, infatti, sono tipicamente caratterizzate da strutture proprietarie concentrate, spesso a carattere familiare, che si traducono – positivamente - in leve decisionali corte e rapida reazione al mercato, ma anche – negativamente - in una informativa contabile meno sofisticata, in una minore formalizzazione delle routine e dei processi decisionali rispetto alle grandi imprese, inclusi quelli di crisis management.

Se, quindi, da un lato ne deriva una maggiore velocità e prossimità al cliente, dall'altro vi è anche una minore trasparenza informativa, tipica delle imprese non quotate e con contabilità meno complesse, situazione che genera un significativo gap informativo nei confronti della finanza esterna e degli investitori [C. Esposito, Il concordato semplificato, Milano, 2023, 19 ss.].

L'assenza di economie di scala accentua poi la vulnerabilità agli shock di costo (es. energia, materie prime), un fattore drammaticamente emerso negli scenari post-pandemici, specie nel quadro – pressoché costante - di un rapporto più complesso con la finanza esterna per un'accentuata dipendenza dal credito bancario (bancocentrismo). La governance “ristretta” limita inoltre la disponibilità di competenze specialistiche interne per la gestione straordinaria del dissesto.

Questi fattori, quando combinati con l'aumento dei tassi o la volatilità dei prezzi energetici, comprimono i margini e accelerano la transizione dalla tensione di liquidità all'insolvenza prospettica e finanche a quella ormai conclamata, se non intervengono tempestive iniziative di diagnosi e di gestione della crisi.

Anche il dato macro-economico conferma sia la centralità che la soggezione a rischi critici del segmento.

All'interno dell'Unione Europea le PMI sono stimate complessivamente pari al 99% di tutte le imprese esistenti [(EN) Archive: Statistics on small and medium-sized enterprises, in ec.europa.eu; Visualisations - Eurostat, in ec.europa.eu]. In Italia, poi, com'è noto, il fenomeno ha scala sistemica: si stimano oltre 4 milioni di PMI, 13 milioni di addetti e oltre il 65% del valore aggiunto italiano (con un'incidenza cruciale, quindi, sul PIL).

Il suddetto riferimento, frequentemente ripreso in sede di policy e di analisi, è oggi ribadito anche in contributi istituzionali e para-istituzionali aggiornati.

Queste grandezze variano nelle serie storiche e nei metodi di calcolo (valore aggiunto vs PIL), ma convergono nel rappresentare le PMI come spina dorsale dell'economia italiana [OECD—blog “Empowering SMEs… the Italian way”; SME Performance Review della Commissione; note metodologiche JRC/EC].

Questa fotografia e questa incidenza spiegano perché le procedure e gli strumenti che regolano le crisi d'impresa siano in larga parte frequentati dalle PMI, e perché la scelta dello strumento di risanamento/risoluzione meno che mai possa tradursi in un mero tecnicismo, in un dettaglio procedurale, trattandosi piuttosto di una decisione che interessa anche la politica del diritto, poiché incide su allocazione delle perdite, tempi di uscita dal mercato e preservazione di valore, incidendo direttamente sulla stabilità economica del Paese e sull'allocazione delle perdite tra creditori e sistema produttivo.

Perché il concordato semplificato parla (anche) alle PMI

Nel contesto degli strumenti approntati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è lo sbocco concorsuale dell'infruttuosa composizione negoziata.

La sua ragion d'essere è andata definendosi ormai in modo chiaro: offrire, quando il perdurare del going concern non è più realistico, una liquidazione governata degli attivi, con un controllo omologatorio da parte del tribunale che, sostituendo il voto dei creditori, misuri correttezza e buona fede delle trattative, rispetto delle prelazioni e, soprattutto, non peggioratività del risultato per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 25-sexies c.c.i.i.).

La norma non è equivoca: se l'esperto attesta che le trattative “si sono svolte secondo correttezza e buona fede”, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni non sono praticabili, allora l'imprenditore può, entro sessanta giorni, presentare una proposta di concordato (semplificato) con cessione dei beni; il Tribunale omologa la proposta se non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e assicura un'utilità a ciascuno.

L'art. 25-septies disciplina l'esecuzione: nomina del liquidatore nel decreto di omologa, rinvio alle regole in tema di vendita (art. 114 c.c.i.i.) nella cornice della par condicio.

2.1. Anatomia del rischio di un epilogo coatto. Fisionomia e funzione del concordato semplificato: filtro negoziale, vocazione liquidatoria, sindacato vicariante

La ratio sottesa all'introduzione del nuovo strumento è duplice: da un lato, offrire una liquidazione snella per le realtà no-going concern; dall'altro, assicurare un controllo di merito del Tribunale in sostituzione del voto dei creditori.

Come evidenziato dalla dottrina, lo strumento è “potenzialmente molto efficace ma da usare con cautela” [G. D'Attorre, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Fall., 2021, 1603 ss.].

Il concordato semplificato, in ogni caso, non va inteso come una scorciatoia, ma è piuttosto un esito (e uno strumento) condizionato: l'accesso è subordinato alla composizione negoziata della crisi svolta in buona fede, ma senza esito positivo, con interlocuzione effettiva e informata dei creditori.

Pur al cospetto di una palese coattività (assenza di voto) che, tra l'altro, distingue incisivamente sul piano strutturale e funzionale il concordato semplificato dal concordato preventivo (atteso che solo in quest'ultimo ha senso parlare di parti che “concordano”, mentre nel primo i creditori sono semplici convitati di pietra), la dottrina già nelle prime ore [D'Attorre 2021] ha letto il meccanismo del controllo giudiziale come garanzia anti-abuso: il giudice non supplisce tanto a un voto mancante, quanto piuttosto vicaria la deliberazione con un esame qualitativo di fatti (come si è negoziato) e stime (come si liquiderà), orientato dal canone della non peggioratività.

La dottrina ha qualificato questo sindacato come l'elemento centrale di garanzia, un vero e proprio antidoto istituzionale: la giurisdizione – si è detto - appare un antidoto alla ‘coattività' e alla potenziale ‘tirannia dell'esperto' (che governa l'accesso con la sua relazione); il giudice non si limita alla semantica del ‘non peggio', ma verifica ragionevolezza delle stime, coerenza del perimetro liquidatorio e verità della CN (non puro ritualismo) [S. Ambrosini, Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla “coattività” dello strumento e alla “tirannia” dell'esperto, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 27 ottobre 2023].

Il tratto identitario resta la vocazione liquidatoria: la continuità diretta non è il fine dello strumento, mentre poi la continuità indiretta (es. cessione d'azienda in esercizio) è ammissibile solo se funzionale a massimizzare il ricavato per i creditori, non per preservare l'impresa in sé.

Questa lettura – presto consolidata nelle rassegne e ripresa anche in studi più approfonditi [Esposito 2023] – mantiene il concordato semplificato sul suo binario naturale: liquidare bene, non già curare l'impresa [D'Attorre 2021; Esposito 2023].

Promesse e limiti per le PMI: un necessario equilibrio di efficienza e garanzie

Alla luce della sua funzione tipica, il concordato semplificato potrebbe dunque risultare un utile strumento per le PMI in crisi, che siano ormai in situazione di no-going concern .

Per le PMI senza concrete prospettive di continuità, infatti, la riduzione dei tempi e delle formalità (niente voto, contraddittorio mirato, criteri chiari di omologa) può contenere in limiti ragionevoli la distruzione di valore dovuta all'inerzia.

Su questo punto la dottrina “efficienzialista” [ R. Bonivento , Opportunità e criticità del concordato semplificato , in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it , 16 febbraio 2024] ha insistito: il tempo è la variabile più “cara” nella liquidazione di patrimoni sottili . Il concordato semplificato, se ben istruito, è un correttivo alle rigidità del concordato preventivo liquidatorio.

Ma l'altra faccia della medaglia è la rigidità finalistica : uno strumento solo liquidatorio rischia, se mal selezionato, di anticipare una liquidazione che un piano in continuità avrebbe potuto evitare.

I n analisi coeve all'emanazione del  d.l. 118/2021con il quale il concordato semplificato – insieme alla composizione negoziata della crisi, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, si invitava a leggere il concordato semplificato come “ epilogo ragionevole ” della composizione negoziata della crisi, non come sua sostituzione: prima si negozia davvero , poi si liquida bene [L. Panzani, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso, in Fallimento, 2021, 1593; successivamente cfr. S. Pacchi, Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato, in Quadernidiristrutturazioniaziendali.it, 17 gennaio 2023; ma v. anche Bonivento 2024].

La grammatica del diritto vivente. I punti fermi giurisprudenziali che contano davvero: una cassetta degli attrezzi “PMI-proof”

La giurisprudenza di merito sta piano piano costruendo una “grammatica comune” finalizzata a ridurre l'incertezza applicativa del concordato semplificato per le PMI, specialmente per i profili esecutivi.

Il primo punto fermo nella valutazione complessiva dello strumento offerta dalla giurisprudenza è la buona fede sostanziale nell'anteriore fase della composizione negoziata della crisi.

Tale requisito va dunque considerato di cruciale importanza per le PMI, poiché costituisce il vero filtro d'accesso e la base di legittimità per l'intervento vicariante del giudice.

La giurisprudenza di merito ha imposto al riguardo una lettura rigorista: il tribunale di Firenze, in particolare, ha chiarito che il requisito implica interlocuzione effettiva e informata con i creditori; non basta la forma, occorrono contenuti, dati e risposte [Trib. Firenze 31 agosto 2022]. Si tratta di un filtro che separa l'uso serio del concordato semplificato dall'uso strumentale. Non è sufficiente la mera forma della richiesta di incontro, ma è richiesta una interlocuzione effettiva e informata. Il Tribunale deve verificare che l'imprenditore abbia condiviso dati e documenti e abbia risposto in modo motivato alle obiezioni dei creditori.

Quali implicazioni ne derivano per le PMI?

Certamente occorre che le PMI mettano agli atti la qualità del dialogo negoziale, documentandone ogni fase (inviti, term-sheet, verbali, data-room), altrimenti il concordato semplificato rischia di essere respinto come tentativo di “puro ritualismo” o come forma di abuso.

Il secondo punto fermo riguarda la tempistica: a questo proposito il tribunale di Milano ha puntualizzato che l'accesso con riserva – novità del correttivo-ter 2024 – non estende il termine decadenziale dei sessanta giorni dell'art. 25-sexies, che è perentorio [Trib. Milano 5 dicembre 2024, in dirittodellacrisi.it]. Per le PMI, ove il calendario è spesso il punto debole, questo è un monito: il tempo, la tempestività è sostanza.

Il terzo punto fermo è la necessarietà di una metrica del valore prevedibile. Il baricentro tecnico del best interest poggia infatti sulla metrica del valore di liquidazione. La prevedibilità di questa comparazione è essenziale per le PMI. Il Tribunale di Roma [decr. 11 aprile 2024, in dirittodellacrisi.it] ha cercato di scolpire al riguardo alcuni criteri paradigmatici:

  • data certa e coerente: il valore deve essere riferito alla data del deposito della proposta;
  • scenari valutativi: è ammesso considerare il valore in esercizio provvisorio (EP) se è dimostrato che tale scenario massimizza il ricavato ed è ragionevolmente prevedibile. In assenza di tale prova, potrà ricorrersi alla vendita atomistica (asset-by-asset) con onere di rigorosa motivazione del perimetro e dello scenario scelto. Questa esigenza di rigore valutativo, che richiede perizia indipendente e motivazione dettagliata, costituisce una delle sfide maggiori per le PMI.

Il quarto punto concerne l'efficacia dell'omologa: il tribunale di Bari [30 ottobre 2024, in ilcaso.it] ha ribadito la sua vincolatività erga creditores anteriori; l'efficacia vincolante del concordato semplificato è data dalla disposizione che rende inopponibili i crediti anteriori all'omologa, in linea con l'art. 117 CCII. Non è un dettaglio, ma la cerniera che rende la liquidazione ordinata anche post-omologa.

Ma la giurisprudenza di merito ha offerto anche altri utili criteri parametrali.

Il tribunale di Milano, ad esempio, ha più volte disegnato un modello operativo di decreto di omologa (nomina del liquidatore, rinvio espresso agli artt. 25-sexies/25-septies per l'esecuzione), e, con provvedimento del 17 aprile 2025 [in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it], ha sciolto alcuni nodi in tema di competenza nel concordato semplificato di gruppo.

Un inciso merita anche la vexata quaestio delle soglie minime per i chirografari: il tribunale di Como [27 ottobre 2022, in ilcaso.it] ha escluso con chiarezza che nel concordato semplificato vi siano percentuali legali minime; il focus resta sulla comparazione con la liquidazione giudiziale e sul rispetto delle prelazioni. Per le micro-imprese, dove il dividendo è fisiologicamente magro, questo principio è cruciale.

Questi tasselli, letti insieme, stanno costruendo dunque una grammatica comune che potrà ridurre l'incertezza per le PMI nell'utilizzare lo strumento del concordato semplificato.

La dottrina a confronto

La letteratura sul concordato semplificato, rapida a formarsi dopo il d.l. n. 118/2021, ha seguito due principali direttrici.

Nella prima, di taglio sistematico-garantista, è stata fornita una mappa concettuale dello strumento come procedura concorsuale “a valle” della composizione negoziata della crisi, evidenziando la centralità del sindacato vicariante e la necessità di un’istruttoria negoziale “vera”, non un semplice passaggio prodromico [D’Attorre 2021].

È stata poi consolidata la lettura “liquidatoria-pura” del concordato semplificato, scandendo in modo analitico presupposti, struttura e fase esecutiva e insistendo sull’universalità dello strumento (accessibile a ogni imprenditore iscritto, in disequilibrio) [Esposito 2023].

Infine, è stata posizionata la giurisdizione al centro dell’equilibrio: senza voto, serve un giudice forte e tecnicamente attrezzato a valutare convenienza e fattibilità del piano [Ambrosini 2023].

Nella seconda direttrice, più efficienzialista, è stato mostrato come, nelle PMI no-going concern, la compressione dei tempi e l’omologa per “best interest facciano del concordato semplificato un correttivo alle rigidità del concordato preventivo liquidatorio [Bonivento 2024].

Muovendo da una riflessione sulla normativa che ha introdotto composizione negoziata della crisi e concordato semplificato, è stata proposta una lettura prudente di quest’ultimo come “epilogo ragionevole” della composizione negoziata della crisi: efficace se (e solo se) la negoziazione è stata seria e documentata [Panzani 2021], sì che il concordato semplificato non è una “scorciatoia”, ma un esito condizionato che trasforma l’insuccesso negoziale in un vantaggio procedurale, a patto di rispettare rigorosi canoni di merito. Per il resto, il rischio è la liquidazione prematura.

In mezzo, si leggono alcuni contributi ricostruttivi (di Bozza, Leuzzi e da ultimo di Slucca/Turchi, Contenuto della proposta di CS e del piano di liquidazione. Spunti dalla giurisprudenza, in dirittodellacrisi.it, 10 giugno 2025) che hanno mirato ad affinare i meccanismi distributivi (interazione con l’art. 84, comma 5, c.c.i.i.), la suddivisione in classi e il ruolo del valore di liquidazione come metrica di convenienza e priorità (absolute/relative). È questo, in effetti, un terreno sul quale si gioca la prevedibilità dell’omologa.

Valutazione de iure condito e spunti de iure condendo

6.1. De iure condito

In base alla normativa e allo stato dell’arte attuali, può affermarsi, sia pure con tutta la necessaria prudenza, che il concordato semplificato appare coerente almeno con uno degli architravi del CCII: deve procedersi ad una liquidazione governata quando il going concern è ormai esaurito.

Non è una panacea, ma un’opzione strategica per le PMI che hanno esaurito seriamente ogni prospettiva di risanamento in continuità.

In estrema sintesi, possono indicarsi i seguenti punti di forza strategici del concordato semplificato per le PMI:

  • rapidità: riduce la dispersione di valore dovuta all’inerzia;
  • garantismo (quanto basta): l’assenza di voto è bilanciata da un sindacato giudiziale forte;
  • prevedibilità (se ben istruito): la giurisprudenza sta creando una metrica chiara di comparazione.

Il concordato semplificato, dunque, è forse – o quanto meno può aspirare ad essere - l’opzione migliore quando la PMI desidera limitare i costi, ottenere una exit ordinata dal mercato e non dispone di attivi sufficienti o tempo per affrontare la complessità del concordato preventivo liquidatorio.

La sua effettività dipende da tre fattori:

(i) composizione negoziata della crisi vera (non mera liturgia),

(ii) metrica robusta del valore (data, scenari, perizia),

(iii) rigore su prelazioni e termini.  

6.2. Criticità attuali e prospettive di sviluppo (de iure condendo)

L’efficacia piena del concordato semplificato nel mondo delle PMI è oggi ridotta da due limiti che  impongono cautela nella sua adozione:

  1. mancata prospettiva di continuità: l’orientamento liquidatorio lo rende strutturalmente inadatto per imprese con margini di recupero. Il rischio è che venga utilizzato in modo prematuro, trasformando un potenziale risanamento in una liquidazione accelerata;
  2. carenza di esperienza consolidata: la giurisprudenza, pur in rapida formazione, non è ancora completamente stabile, creando una condizione di incertezza procedurale e di conseguente rischio per le PMI.

Per rafforzare il concordato semplificato come “epilogo ragionevole”, si rende quindi necessaria la promozione di misure che aumentino la qualità dell’informazione.

Sarebbe opportuno a tal fine seguire linee leggere, ma incisive. In particolare, dovrebbero elaborarsi linee guida ministeriali/forensi (ad es.: contenuti minimi della relazione dell’esperto). In tal modo, il concordato semplificato smetterebbe di apparire una scorciatoia e potrebbe diventare l’epilogo ragionevole di un processo negoziale serio, specie per PMI ad attivi sottili.

Pertanto: linee guida ministeriali/forensi sulla qualità della composizione negoziata della crisi che specifichino, ad esempio, i contenuti minimi della relazione dell’esperto per l’attestazione della buona fede (es. traccia della data-room, sintesi delle risposte motivate dei creditori).

Non dovrebbero poi mancare safe-harbour valutativi (assunti espliciti, sensitivity obbligatoria su tempi/prezzi) e protocolli di market sounding con data-room standardizzata che rendano omogenee le procedure competitive di vendita (es. teaser e criteri di aggiudicazione) già in fase pre-omologa.

Conclusioni

Il concordato semplificato non va inteso come una panacea. È un’opzione strategica – nel limitato quadro degli strumenti che il Codice della crisi ha delineato - per quelle PMI che abbiano seriamente esaurito la continuità: veloce quando serve, garantista quanto basta, prevedibile se le sue metriche (composizione negoziata della crisi, valore, prelazioni) sono presidiate.

Usato tempestivamente e bene, può ridurre dispersioni e restituire ordine; usato tardi o male, diventa una liquidazione prematura.

In conclusione, si tratta di una “cassetta degli attrezzi” PMI-proof non perché facile, ma perché veloce, garantista quanto basta e prevedibile, a condizione che l’imprenditore e i professionisti presidino con rigore le sue metriche fondamentali: qualità della composizione negoziata, robustezza del valore liquidatorio e rispetto dei termini decadenziali.

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