L’interpretazione analogica secondo la S.C.: osservazioni critiche

03 Dicembre 2025

La S.C., quando ha affrontato espressamente la questione, ha affermato che il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie.

La S.C., quando ha affrontato espressamente la questione, ha affermato che il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria, senza peraltro specificare quando ricorra quest'ultima ipotesi (cfr. Cass. 6 luglio 2002, n. 9852, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore, già dipendente da una impresa di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa e poi assunto dalla impresa cessionaria del portafoglio di quest'ultima, a conservare la precedente sede di lavoro, precisando che in tale materia non sussiste alcuna lacuna normativa ma solo il difetto della tutela invocata dal lavoratore; Cass. 29 aprile 1995, n. 4754, per la quale la mancanza in uno strumento urbanistico di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio, a causa della scelta del legislatore  locale di vietare in tale zona qualsiasi attività costruttiva, lungi dal creare lacune nella regolamentazione dei rapporti di vicinato, fa sì che resti applicabile ad esso la disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che in caso di violazione del divieto di costruire, il privato proprietario che ne abbia subito danno ha diritto, ai sensi dell'art. 872 c.c. di esserne risarcito, ma non può pretendere la riduzione in pristino, ove non risulti contemporaneamente trasgredito l'obbligo di rispettare le distanze previste dalle norme codicistiche; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2656, la quale ha affermato che con riguardo alla fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, si deve ritenere che la nozione di «ricostruzione» non debba essere tratta analogicamente dalla normativa codicistica in tema di distanze, la cui ratio è la tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, ma direttamente dal codice della strada e dal regolamento di attuazione le cui norme sono volte ad assicurare l'incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione che risiede vicino alle strade).

Non sembra avere ben chiara la distinzione tra analogia legis e analogia iuris la decisione secondo la quale il ricorso all'analogia è consentito per regolare un caso, non preveduto dalla legge, con la disciplina prevista per un caso analogo che abbia, cioè, lo stesso razionale fondamento e consiste in un processo logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa, per accertare se in questo rientri anche il caso non preveduto (cfr. Cass. 23 novembre 1965, n. 2404).

La S.C. talvolta ha escluso la possibilità del ricorso all'analogia, quando in realtà non veniva invocata l'estensione di una norma ad una fattispecie non prevista, ma l'estensione alla stessa della interpretazione ritenuta corretta di tale norma.

Così, sulla duplice premessa che la prelazione urbana e la prelazione agraria rispondono a finalità diverse, essendo la prima posta a tutela dell'avviamento commerciale, mentre la seconda persegue la finalità di unificare nella stessa persona la titolarità dell'impresa agraria e la proprietà del fondo destinato all'attività imprenditoriale, e che la prelazione urbana trova una propria disciplina nell'art. 38 della legge n. 392/1978, la quale individua nella stretta coincidenza tra bene locato e bene venduto un presupposto essenziale per l'esercizio del relativo diritto da parte del conduttore, ha affermato che deve escludersi la possibilità di applicare, in via analogica, alla prelazione urbana la disciplina propria della prelazione agraria, posto che il ricorso all'analogia legis presuppone che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice non sia prevista e disciplinata da alcuna norma (cfr. Cass. 12 maggio 2003, n. 7185).

In realtà, il diritto dell'affittuario di esercitare la prelazione quando il fondo coltivato sia alienato unitamente ad altri fondi non è espressamente previsto dall'art. 8 legge n. 590/1965, ma è frutto  della interpretazione di tale norma da parte della S.C. (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. 4 ottobre 2023, n. 27986: Cass. 29 agosto 2013, n. 19862), così come la esclusione del diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato ad uno non abitativo nel caso di c.d. vendita in blocco non è espressamente prevista dall'art. 38 legge n. 392/1978, ma è stata affermata in via interpretativa (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. 4 agosto 2017, n. 19502; Cass. 12 gennaio 2017, n. 655).

Un caso analogo si è verificato con rifermento alla c.d. usucapione abbreviata.

La S.C. ha, infatti, affermato che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. — introdotta dalla legge n. 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo — non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva, per cui l'art. 1159-bis c.c. non é applicabile, in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c. (cfr. Cass. 13 aprile 2010, n. 8778, con riferimento ad una striscia di terreno larga 70 cm.)

In realtà la legge n. 346/1976 non prevede espressamente che l'usucapione abbreviata non sia invocabile allorquando il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione della proprietà di limitate superfici di suolo, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé sole idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.

Tale conclusione viene desunta (cfr. Cass. 13 aprile 2010, cit.) in via interpretativa dal fatto che la legge non contempla genericamente i «terreni» agricoli, ma i «fondi rustici», non essendo rilevante, al fine di sostenere l'applicabilità di tale usucapione abbreviata anche alle ridotte estensioni insuscettibili di costituire, di per sé sole, un'unità produttiva agricola, l'inciso «qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito», considerato che lo stesso comunque si riferisce ai «fondi rustici» e risulta funzionale soltanto alla prevista diversità di trattamento tra quelli siti nella zone montane, per i quali sono indifferenti gli elementi dimensionale e fiscale  rispetto a quelli siti nei territori non montani.

In definitiva, quindi, non si poneva un problema di interpretazione analogica, o anche semplicemente estensiva, ma di interpretazione logica della norma invocata, il che, in definitiva, viene riconosciuto dalla stessa S.C. quando conclude: «Pertanto nel caso in esame, in cui la controversia atteneva non ad una entità fondiaria che seppure di dimensioni modeste, fosse di per sé suscettibile di una autonoma vicenda produttiva, ma soltanto ad una striscia di suolo (larga appena cm. 70) interposta tra due fondi, dall'una e dall'altra rivendicata per questioni di confine, giustamente la corte di merito, anche se con motivazione non corretta, ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 1158-bis c.c.».

E' difficilmente comprensibile la decisione la quale ha affermato che la disposizione di cui all'art. 833 c.c., che condiziona la liceità della demolizione di un edificio sostenuto da muro comune all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino, si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l'uno svolge funzione di sostegno e appoggio all'altro; è decisivo a tal fine il particolare che la tecnica costruttiva dei due edifici è tale che, pur essendo realizzati in aderenza, svolgono pur sempre una funzione di appoggio (cfr. Cass. 14 maggio 1993, n. 5475).

L'art. 833 c.c., infatti, prevede genericamente soltanto il divieto di atti emulativi e non risulta l'esistenza di una interpretazione secondo la quale rientra nel campo di applicazione di tale norma la demolizione di un edificio sostenuto da un muro comune ad altro edificio, che giustificherebbe la stessa conclusione nel caso di demolizione di uno dei due edifici delimitati da muri perimetrali aderenti realizzati in modo da fungere da sostegno ad entrambi gli edifici.

Non può essere condiviso l'orientamento secondo il quale, in assenza di un'espressa previsione della possibilità di recedere senza preavviso dal  rapporto di agenzia, allo stesso si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario; pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto (cfr. Cass. 6 dicembre 2004, n. 23455; Cass. 5 novembre 1997, n. 10852; Cass. 10 marzo 1993, n. 3221; Cass. 20 agosto 1983, n. 5446).

Occorre partire dalla considerazione che l'art. 1373, secondo comma, c.c. consente il recesso dai contratti di durata senza richiedere che la sua efficacia sia subordinata a particolari condizioni e che, quando il legislatore ha derogato a tale principio generale, lo ha espressamente previsto (es.: art. 1845 c.c.).

Ne consegue che quando si subordina l'efficacia del recesso dal rapporto di agenzia alla sussistenza della giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c., si applica analogicamente una norma eccezionale.

Suscita notevoli perplessità (pur nella condivisione della soluzione adottata) la decisione secondo la quale la facoltà di apertura e mantenimento di luci in un solaio frapposto tra due unità immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno stabile condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903, secondo  comma, c.c. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella specie attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del solaio) al consenso di tutti i comproprietari, con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci stesse può essere aliunde acquisito soltanto iure servitutis (cfr. Cass. 24 gennaio 2000, n. 738). Una apertura in un solaio non può considerarsi luce, per cui ai fini della illegittimità di tale apertura non è necessario negare una applicazione analogica della specifica normativa dettata per le luci in un muro perimetrale, essendo sufficiente il ricorso alle norme in tema di comunione.

Va condiviso l'orientamento secondo il quale il broker è un mediatore di assicurazione che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione, senza essere legato a nessuna delle due parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza e che si distingue dall'agente di assicurazione perché è indipendente e imparziale, mentre quest'ultimo è vincolato all' assicuratore da un rapporto di collaborazione (rapporto di agenzia) sia pure autonomo, per cui al rapporto di brokeraggio non possono essere applicati, in via analogica, a norma dell'art. 12 delle preleggi, istituti propri del rapporto di agenzia, quali la indennità di preavviso e l'indennità di scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato, costituendo gli stessi uno ius singulare posto in essere per gli elementi di analogia che presenta il rapporto di agenzia con quello di lavoro subordinato e che non si ravvisano nel rapporto di brokeraggio (cfr. Cass. 21 ottobre 1980, n. 5676).

Va ugualmente condivisa la decisione secondo la quale la norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore (in tal senso, sul presupposto che, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissario acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, cfr.: Cass. 13 ottobre 2022, n. 29924; Cass. 2 luglio 2010, n. 12745; in senso conforme, con riferimento in generale al detentore senza titolo; cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 133116).

Non si può, però, concordare con l'affermazione che l'art. 1150 c.c. è una norma eccezionale, senza precisare a quale altra norma o principio la stessa derogherebbe; forse sarebbe più corretto affermare che rientra nelle norme speciali, per le quali, secondo l'opinione prevalente è possibile parlare di applicazione analogica.

La ragione della impossibilità di ricorrere alla interpretazione analogica va, invece, rinvenuta, in primo luogo, nel fatto che non vi è un vuoto normativo da colmare. A prescindere, infatti, dalla considerazione che nella specie potrebbe trovare applicazione il c.d. ragionamento e contrario, nel senso che se il legislatore, disciplinando nello stesso gruppo di norme il possesso e la detenzione, ha dettato una norma solo per il possesso, è logico concludere che voluto escludere dalla applicazione di tale norma la detenzione. Del resto, in altra occasione la stessa S.C. non ha fatto menzione della analogia, ma con riferimento alla pretesa dell'affittuario ha affermato che presupposto inderogabile per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1150 c.c. è la qualità di possessore nella persona che domanda l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa posseduta, mentre viceversa dette disposizioni non possono trovare applicazione laddove si tratti di mero detentore (cfr. Cass. 18 marzo 2005, n. 5948).

Infine, con riferimento specifico alla posizione del promissario acquirente al quale sia stato concesso il godimento del bene oggetto del contratto preliminare, va  ricordato che secondo la stessa S.C. la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato (Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 7930; in senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. 5 marzo 2024, n. 5891) e che in base all'art. 1808, secondo comma, c.c. il comodatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti, il che esclude l'esistenza di un vuoto normativo da colmare e la necessità di escludere l'applicazione analogica dell'art. 1150 c.c. in considerazione della sua natura di norma eccezionale.

Secondo la S.C. al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati, in quanto, da una parte, manca una norma che regoli specificamente tale fattispecie e, dall'altra. sussistono indubbi elementi di identità tra il caso del terzo datore di ipoteca e quello del terzo datore di pegno, trattandosi comunque sia nell'uno che nell'altro caso di garanzia reale prestata al debitore da un terzo non debitore (cfr. Cass. 3 settembre 2007, n. 18522; in senso conforme: Cass. 4 dicembre 1985, n. 6073).

In senso contrario, su un piano generale, si può osservare che anche nella specie potrebbe trovare applicazione il c.d. ragionamento e contrario, nel senso che se il legislatore, disciplinando due istituti simili, ha dettato una norma solo per uno di essi, è logico concludere che ha voluto escludere l'altro dalla applicazione di tale norma. Più in particolare può dubitarsi che l'art. 2871, secondo comma, c.c. non sia norma eccezionale, dal momento che deroga all'art. 1203, n. 3, c.c.,  nel senso che prevede in sostanza una surrogazione anche a favore di chi non è tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ed all'art. 2041 c.c., che viene interpretato nel senso che l'azione di indebito arricchimento non è ammissibile nei casi di c.d. arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da soggetto che non ha rapporti con l'impoverito (cfr. Cass. 22 ottobre 2021, n. 29672).

Secondo la massima ufficiale di una decisione «La disciplina dell'imputazione del pagamento, pur presupponendo l'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori omogenei tra le medesime parti, è applicabile analogicamente anche in presenza di una pluralità di creditori, qualora uno di essi sia legittimato a ricevere il pagamento sia in proprio che per conto dell'altro» (cfr. Cass. 12 luglio 2005, n. 14594, che, con riferimento ad una fattispecie in cui lo stesso soggetto aveva ricevuto un pagamento sia in adempimento di un credito proprio che in qualità di legale rappresentante di una società, a sua volta creditrice del medesimo debitore, ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva desunto dal coordinamento tra la richiesta proveniente dai creditori e la dichiarazione resa dal comune debitore all'atto dell'adempimento l'imputazione dello stesso ad entrambi i crediti).

In realtà nella motivazione non si rinviene esplicitamente l'ammissibilità del ricorso all'analogia, in quanto si afferma: «La questione che non risulta essere stata mai esaminata da questa Corte, sembra risolta affermativamente da autorevole dottrina sul piano dell'applicazione analogica della disciplina», per poi concludere che: «Ad ogni modo … la corte di merito ha desunto dal coordinamento della richiesta di pagamento proveniente dai creditori con la dichiarazione resa dalla comune debitrice all'atto del pagamento che la somma pagata è stata imputata ad entrambi i debiti, esprimendo un giudizio di fatto adeguatamente e correttamente motivato».

La S.C. ha affermato che al contratto preliminare di compravendita si applicano per analogia l'art 1482 c.c. dettato in tema di vendita (cfr. Cass. 8 marzo 2979, n. 1431; Cass. 9 agosto 1982, n. 4450; Cass. 8 giugno 1984, n. 3450), nonché gli artt. 1481 e 1489, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 8 giugno 1984, cit.), dettati per la vendita.

La S.C. ha  peraltro chiarito che la norma contenuta nell'art. 1482 c.c. — applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita — con il facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, non dichiarati dal venditore, nonché a chiedere al giudice di fissare a quest'ultimo un termine per liberarla, non esaurisce i rimedi a disposizione del compratore, ma gli concede soltanto un'alternativa ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale ed a tutela del suo interesse all'adempimento, senza precludergli, quindi, la possibilità di esperire l'azione di risoluzione ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell'inadempimento (cfr. Cass. 11 novembre 1994, n. 9498).

Ancora una volta si può osservare che il ricorso all'analogia è ammissibile solo in presenza di un vuoto normativo.

Nel caso di inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente può sufficientemente tutelarsi con la disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto in generale ed in particolare con il principio inadimplenti non est adimplendum.

Ciò a prescindere dalla considerazione che alcune delle disposizioni dettate per la vendita non sarebbero comunque applicabili analogicamente al contratto preliminare.

Così, ad esempio, il promissario acquirente non potrebbe invocare il pericolo di rivendica per sospendere il pagamento di un prezzo che non è ancora tenuto a corrispondere.

Ugualmente, con riferimento alla ipotesi contemplata nell'art. 1482 c.c. non è configurabile la sospensione da parte del promissario acquirente del pagamento di un prezzo che non è ancora tenuto a corrispondere.

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