Autonomia tra le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale
28 Novembre 2025
Il commento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Nobili Massima Il reato disegnato dall'art. 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, prevede due fattispecie, autonome e alternative, di bancarotta documentale, distinte per la loro specificità strutturale, riguardante sia la condotta sia l'elemento soggettivo. La prima di queste riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda, invece, prevede la tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari sociali o del patrimonio della fallita. Accertata la sussistenza di una delle condotte per cui è richiesto il dolo specifico, cd. bancarotta documentale fraudolenta specifica, il Giudice, se non rinviene l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, non può, in caso di omessa tenuta della contabilità, ritenere integrata la condotta di irregolare tenuta della stessa, cd. bancarotta documentale fraudolenta generica, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari. Diversamente, di fronte alla materiale omessa tenuta della contabilità, in assenza del dolo specifico, il Giudice potrebbe ricondurre la condotta nell'alveo della bancarotta documentale semplice, prevista e punita dall'art. 217 comma 2, l. fall. Il caso Il provvedimento in commento ha ad oggetto una pronuncia della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari del 17 giugno 22, dichiarava estinto il reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2, l. fall., per intervenuta prescrizione, e riduceva la pena per il rimanente reato di cui all'art. 216, comma 1, n.2, l. fall., ad anni uno e mesi quattro di reclusione, applicando per la stessa durata anche la pena accessoria, ex art. 216, ultimo comma, l. fall. (che, come noto, prevede per dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa), concedendo il beneficio della sospensione della pena. Nel caso posto alla sua attenzione, l'imputato era accusato di aver «sottratto tutta la documentazione contabile in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari». Nello specifico, il predetto, amministratore della società dichiarata fallita nel 2015, aveva consegnato della documentazione parziale e, perciò, era stato accusato di non aver aggiornato i documenti e le scritture contabili della società nonché di non aver redatto i bilanci degli anni 2012 e seguenti. Il giudice di prime cure, e successivamente la Corte d'Appello di Bari, hanno ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta documentale cd. specifica, che, come noto, presuppone l'accertamento del dolo specifico. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e all'art. 217, ultimo comma, l. fall. In particolare, il predetto ha sostenuto che l'imputato avesse consegnato tutta la documentazione contabile al curatore, tanto che, quest'ultimo, era riuscito a ricostruire il patrimonio e il volume degli affari del 2012, ultimo anno di attività dell'azienda. Ad avviso del difensore, pertanto, l'elemento soggettivo non sarebbe stato debitamente provato; inoltre, il deposito di una parte della documentazione escluderebbe che l'imputato abbia sottratto o occultato la restante parte dei libri e delle scritture contabili. Per di più, non sarebbe dimostrato che l'omessa consegna delle scritture contabili avrebbe arrecato un danno ai creditori. Infine, secondo la difesa, la Corte d'Appello non avrebbe considerato la possibilità di configurare come bancarotta semplice, anziché fraudolenta, la tenuta irregolare o incompleta della documentazione. Tale ipotesi, peraltro, sarebbe avvalorata anche dall'assenza della contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ad avviso del difensore, il dolo specifico, nel caso di specie, sarebbe stato dedotto unicamente dall'oggettiva mancanza delle scritture contabili. Il Procuratore Generale, con una requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione Come già evidenziato in Massima, il reato di bancarotta documentale disciplina due distinte fattispecie delittuose. La prima, riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili. In tale ipotesi criminosa è ricompresa anche l'omessa tenuta dei libri contabili, intesa anche come materiale esistenza dei libri contabili non annotati, ovvero “lasciati in bianco” (Cass. Pen., Sez. V, 7 novembre 2024, n. 42546). Per la sussistenza di tale fattispecie, in particolare, occorre la prova del dolo specifico da parte dell'agente di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare un pregiudizio ai creditori. La seconda figura criminosa disciplinata dalla norma in commento, invece, prevede la tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari sociali o del patrimonio della fallita; in questo caso, è sufficiente accertare il dolo generico. La verifica della sussistenza di tale ipotesi di reato presuppone, peraltro, un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. Si tratta, dunque, di due distinte fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, la prima, cd. specifica, per cui è necessaria la dimostrazione del dolo specifico e, la seconda, cd. generica, per la quale, invece, è necessaria la dimostrazione della sussistenza del dolo generico. Sotto il profilo degli effetti che scaturiscono dalla commissione di tali reati, appare evidente che, in realtà, sia nel caso di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione ovvero di omissione della stessa, sia nel caso di tenuta irregolare e confusa della contabilità, derivi un'impossibilità di ricostruire compiutamente gli affari e l'andamento dell'azienda. Tuttavia, nei soli casi di sottrazione, distruzione e occultamento – prima ipotesi di bancarotta documentale – è necessario che venga accertato il dolo specifico dell'agente richiesto dalla norma. Pertanto, la mera scomparsa dei libri contabili non è indicativa di una bancarotta fraudolenta documentale specifica; si tratta, infatti, di un evento materiale che deve necessariamente essere integrato con l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato. In particolare, il dolo specifico deve essere provato, in concreto, considerando il coefficiente psichico – ovvero l'animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori o l'animus lucrandi – ricavabile da circostanze esterne oppure facendo riferimento a massime di esperienza (Cass. Pen., Sez. V, 25 giugno 2024, n. 33728). La soluzione giuridica Nel caso di specie, la Corte Suprema, dopo aver ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sul contenuto e l'interpretazione dell'art. 216, comma 1, n.2, l. fall., ha accolto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. La sentenza, in particolare, ribadisce la sostanziale differenza tra le due fattispecie in argomento e sottolinea come non sia possibile confonderle, stante la loro diversità strutturale, sia nella condotta che nell'elemento soggettivo (tra le altre: Cass. Pen., Sez. V, n. 18634, del 1° febbraio 2017). Secondo la Suprema Corte, qualora venga contestata la bancarotta fraudolenta documentale specifica, in assenza delle scritture contabili, il Giudice deve sincerarsi della presenza effettiva di prove che dimostrino, non solo la condotta materiale, ma anche l'elemento soggettivo del reato. In caso di mancata dimostrazione del dolo specifico, inoltre, lo stesso non potrebbe ritenere integrata la fraudolenta tenuta delle medesime, che richiede un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dalla curatela. Non è possibile, infatti, la confusione tra le due diverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l'aspetto della condotta che del dolo. In applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall'imputato, in quanto non sono stati indicati gli indici di fraudolenza da cui desumere il dolo specifico. Invero, nella vicenda in esame, la condanna si basava, unicamente, sulla difficoltà di ricostruzione degli affari della società poiché la documentazione contabile era aggiornata fino all'anno 2011, mentre il 2012, ultimo periodo operativo della società, non risultava completo. Osservavano, inoltre, i Giudici che, mancando la contestazione di operazioni distrattive, era necessaria una motivazione rafforzata sul dolo specifico del reato de quo. Tale elemento costitutivo della fattispecie, non poteva, peraltro, ritenersi provato né dalle qualità personali dell'imputato, né, tantomeno, dalle sue capacità di comprendere il dettato normativo. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari, per compiere un nuovo esame sull'elemento psicologico del reato contestato. Osservazioni Condivisibilmente la Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha richiamato la necessità di un maggiore e puntuale accertamento dell'elemento soggettivo da parte del giudice di merito, per sussumere il fatto nella fattispecie di bancarotta fraudolenta cd. specifica. Inoltre, ha chiarito che, nei casi di sottrazione delle scritture contabili, in assenza della prova del dolo specifico, la condotta non può essere ricondotta nel paradigma della fraudolenta tenuta delle medesime, poiché tale ipotesi presuppone l'esistenza dei libri contabili. Diversamente, in assenza del dolo specifico, l'omessa tenuta dei libri contabili potrebbe essere ricondotta nell'alveo della bancarotta documentale semplice, ex art. 217 l. fall., soprattutto, nei casi in cui siano assenti condotte distrattive, di cui si vogliano “far sparire le tracce” dalla contabilità. |