Revoca dell’organo amministrativo di società in preconcordato per gravi irregolarità gestorie

La Redazione
04 Dicembre 2025

Il Tribunale di Milano, in un procedimento ex art. 2409 c.c., accoglie la domanda di revoca degli amministratori, la cui complessiva condotta non è risultata adeguata agli standard necessari alla conduzione di una società di capitali quotata e attualmente impegnata ad affrontare una rilevante crisi di impresa.

fIn presenza di una grave irregolarità gestoria dell'organo amministrativo di una società in concordato con riserva - pregiudizievole degli interessi dei creditori, della stessa società e dei soci, le cui prospettive di superamento della crisi risultano compromesse in modo rilevante - il Tribunale, adito dai soci ai sensi dell'art. 2409 c.c., può adottare la misura più incisiva della revoca degli attuali amministratori e la sostituzione con un amministratore giudiziario, che possa favorire l'eventuale ricerca di potenziali investitori a sostegno del piano di risanamento.

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