La regolamentazione dell’udienza a distanza nel processo tributario: in Gazzetta Ufficiale le regole tecnico-operative

04 Dicembre 2025

Lo strumento tecnologico pervade, ormai, ogni fase del sistema tributario, da quella strettamente procedimentale (si pensi all’uso delle banche dati per analizzare gli indici di rischio di condotte fiscalmente rilevanti), a quella provvedimentale (le cd. decisioni algoritmiche), fino ad arrivare alla fase cd. processuale.

Una prima tipologia di digitalizzazione del processo tributario è riconducibile al periodo dell'emergenza sanitaria, laddove è stato legittimato il cd. contraddittorio cartolare coatto, aprendo la strada verso le udienze cd. a distanza.

Queste ultime sono entrate a pieno regime negli ultimi anni come d'altronde è dimostrato dall'art. 34, D. Lgs. n. 546/92, il quale espressamente prevede “la partecipazione alle udienze camerali e pubbliche, di cui agli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio”.

Nonostante la normativizzazione della udienza da remoto, non è stato facile lo svolgimento del processo tributario “a distanza”.

Ciò, attesa la mancanza di una disciplina dettagliata sull'uso dello strumento tecnologico che ha molto spesso disorientato i contribuenti e gli operatori del settore.

In tal senso, il 26 novembre 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 novembre 2025, contenente “le regole tecnico operative relative all'Udienza da remoto”.

Come si legge all'art. 2 del predetto decreto le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti su piattaforma teams.

Al fine di assicurare lo svolgimento di un “giusto processo”, è necessario che il collegamento tra le parti sia “contestuale” e funzionale a favorire la partecipazione ed il contraddittorio.

Quanto detto al fine di evitare che l'udienza da remoto possa compromettere i profili di oralità che si configurano nel processo tributario (sebbene il procedimento abbia natura essenzialmente documentale, il processo si svolge mediante discussione).

Le comunicazioni sono a carico della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria che, entro tre giorni dalla data fissata per l'udienza, deve provvedere ad inviare il link per consentire la partecipazione delle parti della controversia, con l'indicazione dell'ora di svolgimento e di tutte le informazioni necessarie.

Il link è utilizzabile esclusivamente dalle parti e non cedibile, salvo nei confronti dei difensori.

È previsto, inoltre, che le parti rilascino dichiarazioni sotto la propria responsabilità: che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio e che si impegnano a non registrare l'udienza.

 Al termine dell'udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video.

 Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d'udienza.

In caso di difficoltà nell'utilizzo del collegamento a distanza il Collegio rinvierà ad altra data la discussione, garantendo una tempestiva comunicazione alle parti.

 Il verbale di udienza sarà redatto in formato digitale e, nella ipotesi in cui non sia possibile l'utilizzo del Sigit, il Collegio potrà procedere alla redazione in formato analogico, ma solo in via residuale.

 Alle udienze da remoto saranno applicabili tutte le regole previste in relazione ai rischi connessi al trattamento dei dati personali di cui il Ministero dell'Economia e delle finanze è Responsabile (13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679).

Da quanto suesposto è possibile trarre alcune osservazioni conclusive.

In primis che lo strumento digitale rappresenta un valore aggiunto solo se adeguatamente regolamentato; occorre, inoltre, che l'utilizzo sia “sostenibile”, ovvero, sorretto da una serie di garanzie (partecipazione, contraddittorio) che ricolleghino il processo tributario ai presupposti del “giusto processo” (art. 111 Cost.), ma anche garanzie che nascono dalla digital era (trattamento dei dati personali).

L'intero impianto, inoltre, si regge sul pactum fiduciae, ovvero, sulla fiducia riposta nelle parti che devono assicurare la correttezza durante tutto lo svolgimento dell'udienza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.