Semplificazione degli adempimenti tributari: in arrivo la delega unica
05 Dicembre 2025
Ciò muovendo dall'assunto che il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente possa migliorare anche mediante una semplificazione delle procedure. In tal senso si colloca la cd. delega unica che entrerà in vigore dall'8 dicembre e consentirà ai contribuenti, con un'unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - riscossione, unificando, così, anche le scadenze. Preliminarmente, dunque, il contribuente, mediante un atto di autonomia negoziale conferisce la delega all'intermediario. Affinché, tale atto produca effetti pubblicistici è necessario che il contribuente o l'intermediario attivino la delega mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate che può essere effettuata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (qualora la comunicazione provenga dall'intermediario è necessario attendere la ricevuta di conferma). Possono costituire oggetto di delega: i servizi relativi al portale “Fatture e Corrispettivi”, con possibilità di selezione dei servizi quali: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti; il servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”; il servizio di “Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale”; i servizi online dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. La delega ha effetto fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento per tutti i servizi delegati, è rinnovabile novanta giorni prima della scadenza ed è revocabile in qualunque momento con le stesse modalità dell'attivazione anche in modo tacito, mediante modifica di uno o più dati da cui origina una nuova delega aggiornata. È previsto un contenuto minimo, sicché la delega deve contenere il luogo e la data del conferimento, della revoca o del rinnovo; l'individuazione puntuale dei servizi delegati; l'indicazione se si tratta di nuovo conferimento, rinnovo di delega in scadenza o revoca di delega precedente; il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione dell'intermediario delegato; il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione del soggetto firmatario della delega, nel caso di delegante con incapacità totale o parziale, minorenne o deceduto o, ancora, di delegante diverso da persona fisica; il codice fiscale e il cognome e nome o la denominazione del contribuente delegante. Ogni intermediario non può ricevere più di due deleghe e, in ogni caso, può rinunciare alla delega facendo accesso all'area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate. |