Femminicidio: la nuova legge approvata il 25 novembre 2025

02 Dicembre 2025

Con lavori preparatori fulminei e voto unanime, passa durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'Onu, la c.d. legge introduttiva del delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.) che punisce con l'ergastolo chi uccide una donna per motivi di odio, discriminazione, controllo, possesso, prevaricazione o in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o ancora limitandone la libertà personale. Ma il provvedimento ha previsto anche altre norme, sostanziali, processuali e programmatiche.

Le norme sostanziali

Quando non ricorrono le circostanze previste dal nuovo delitto, si applica l'art. 575 c.p.

Restano ordinariamente applicabili le circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio di cui agli articoli 576 e 577 c.p., tra le quali l'aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l'essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa.

In materia di bilanciamento delle circostanze, si stabilisce che la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni ove ricorra una sola circostanza attenuante o la medesima sia ritenuta prevalente rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti ovvero a quindici anni se ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti.

Innovato anche il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., ove si aggiorna il novero dei soggetti passivi allargandolo  alla persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

Si introduce inoltre, nel nuovo articolo 572-bis c.p., la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.

La nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) ravvisabile quando le modalità della condotta rivestano quelle stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. sarà applicabile anche ai delitti di maltrattamenti, lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p.

Differenti invece i calcoli nel caso di altri delitti cui applicabile: un terzo per il reato di violenza sessuale, da uno a due terzi  per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e  di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.

Le norme procedurali

I delitti di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), anche aggravati (ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo art. 577-bis c.p.) vengono attribuiti al tribunale in composizione monocratica.

La persona offesa aggiunge ai suoi diritti quello di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa; di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal P.M. (al quale corrisponde il dovere di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato,  personalmente o tramite PG delegata); di venir informata di scarcerazione, evasione e volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo (questo diritto si estende  ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta);

Ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati sono estesi i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;

Sarà possibile  derogare al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;

In tema di misure cautelari, viene riconosciuta la presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell'ipotesi aggravata introdotta dal disegno di legge), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

La  distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa  (artt. 282-bis 282-ter c.p.p.) deve rispettare viene  ampliata da 500 a 1000 metri;

Viene esteso a favore dei figli della vittima di omicidio, quando legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, il  sequestro conservativo  a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti; il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica ha facoltà di chiederlo, previe indagini patrimoniali sull'indagato,  se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;

Il giudice ora avrà il dovere di provvedere, anche d'ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all'art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.

Nell'esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;

Il  collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica viene potenziato attraverso l'obbligo gravante sul PM - sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata - di  accertare la pendenza  di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, e quindi trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale.

La concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere viene subordinata alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

Va data immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario; analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è disposta la riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio

Tra le eccezioni che consentono di richiedere l'indennizzo previsto per le vittime di reati senza preventivamente esperire un'azione in sede civile viene annoverato l'omicidio del partner, anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi; il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;

Le vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni potranno accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;

Sarà applicato un regime fiscale di favore, per cui le parti danneggiate dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente, non pagheranno le tasse sul risarcimento del danno dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. "registrazione a debito");

Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito viene esteso alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio. 

Le norme programmatiche

Il provvedimento prevede alcune misure per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza,  ovvero la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di tali sostanze, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia.

Si prevede inoltre il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica per i magistrati e per i professionisti sanitari.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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