Responsabilità del professionista delegato alla vendita: chiarimenti dalla Cassazione

La Redazione
04 Dicembre 2025

La Cassazione ha chiarito che per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve (sent. 2 dicembre 2025, n. 31423).

Il Collegio si è pronunciato sulla questione, rimessa dall'ordinanza interlocutoria n. 6435/2025, relativa alla qualificazione della figura del professionista delegato alla vendita nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare (se, in particolare, riconducibile oppure no al novero dei soggetti contemplati dall'art. 1 l. n. 117/1988) e del fondamento della relativa responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata.

In merito, la terza sezione civile ha stabilito, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., che «Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria” cui l'art. 1, comma 1, l. n. 117/1988 estende l'applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell'agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell'esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest'ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell'azione ex l. n. 117/1988 con riferimento all'agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l'azione risarcitoria verso il delegato».

Ha inoltre affermato che «per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà».

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