Sulla giurisdizione del G.A. in relazione all’impugnazione dell’atto di autotutela relativo a una procedura di stabilizzazione cd. mediata

Redazione Scientifica Processo amministrativo
05 Dicembre 2025

La procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso con devoluzione delle controversie al giudice amministrativo, qualora implichi una selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, non rilevando una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege, ma una valutazione comparativa dei candidati, con spendita di un potere discrezionale dell'amministrazione; l'impugnativa di un atto di autotutela di una procedura di stabilizzazione del personale mediante valutazione dei titoli, e prove orali con  formazione di una graduatoria, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La procedura di stabilizzazione del personale precario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando, in concreto, si configuri come una vera e propria procedura concorsuale (cd. stabilizzazione mediata), caratterizzata da bando, valutazione comparativa dei candidati per titoli e colloquio, attribuzione di punteggi, formazione di graduatoria e conseguente individuazione dei vincitori. In tali casi non si verte in una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma nell'esercizio di un potere discrezionale di natura pubblicistica.

Ne consegue che l'impugnazione del provvedimento di autotutela con cui l'amministrazione annulla la procedura selettiva appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché oggetto del giudizio è la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo sull'atto amministrativo presupposto. Gli effetti caducanti prodotti dall'annullamento sulla successiva stipula del contratto di lavoro non rilevano ai fini del riparto di giurisdizione, trattandosi di conseguenze automatiche e necessarie della patologia dell'atto a monte, rispetto al quale il contratto si pone in rapporto di mera derivazione.

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