In materia di correzione dell’errore materiale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
03 Dicembre 2025

In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza in punto di spese di lite, prevale la motivazione quando è individuata con certezza la parte soccombente ed è compatibile con l'impianto argomentativo della decisione; il dispositivo difforme integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., trattandosi di mera divergenza grafica o redazionale rispetto al contenuto effettivo del giudizio; ove la motivazione disponga la condanna alle spese e il dispositivo le compensi, deve darsi prevalenza alla prima, anche con riguardo alla distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari

Nel caso in cui sussista un contrasto tra la motivazione della sentenza che dispone la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di una delle parti – omettendo peraltro di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario – e il dispositivo, che invece compensa integralmente le spese, deve prevalere la motivazione, quando le ragioni della statuizione sulle spese risultino compatibili con le precedenti argomentazioni giuridiche di merito della causa e, quindi, con l'esatta individuazione della parte soccombente. Il dispositivo assolve alla funzione di esprimere in forma riassuntiva il contenuto della decisione, sicché il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere risolto nel riconoscere prevalenza alla prima.

Allo stesso modo, quando nella sentenza si verifica un contrasto tra la motivazione – che individua la parte soccombente e dispone la condanna alla rifusione delle spese, pur omettendo di distrarre le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario – e il dispositivo, che invece compensa integralmente le spese, occorre attribuire prevalenza alla motivazione e procedere alla correzione. Ciò vale quando le ragioni della statuizione sulle spese sono coerenti con l'impianto argomentativo della decisione e con l'esatta individuazione della parte soccombente.

Poiché il dispositivo ha mera funzione riassuntiva del contenuto decisorio, l'eventuale incoerenza con la motivazione deve essere risolta riconoscendo prevalenza a quest'ultima.

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