Onere probatorio del curatore nell’azione revocatoria ordinaria

La Redazione
04 Dicembre 2025

Il Tribunale di Caltagirone rigetta un'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore di un fallimento, ritenendo che la costui non abbia dimostrato, né tantomeno allegato, che i crediti sussistenti alla data del compimento dell'atto siano stati poi ammessi al passivo della procedura

Nella pronuncia del Tribunale di Caltagirone, chiamato a pronunciarsi sull'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore di un fallimento per la dichiarazione di inefficacia del contratto di costituzione d’ipoteca stipulato dalla società poi fallita e un istituto bancario e di una rimessa compiuta dal suddetto istituto a deconto della sofferenza in essere, vengono esaminati i presupposti della suddetta azione e il correlato onere probatorio gravante sul curatore.

Afferma il Tribunale che dal richiamo normativo alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria contenuto nell'art. 66 del r.d. n. 267/1942 («secondo le norme del codice civile») deriva che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento rimane retta dai requisiti sostanziali previsti dal prefato disposto normativo, non modificandosi i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

Grava dunque sull'attore (curatore) l'onere di fornire la prova dell'“eventus damni”, ovvero del pregiudizio concreto o potenziale per il ceto creditorio, della “scientia damni”, quale consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio ai creditori e, per gli atti a titolo oneroso, del “consilium fraudis , intesa quale consapevolezza da parte del terzo di arrecare un danno ai creditori. Nessun rilievo assume, invece, il requisito della “scientia decoctionis” in quanto lo stesso è richiesto dalla legge per la sola revocatoria fallimentare e non anche per quella ordinaria.

Secondo un principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità «Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto».

Trattandosi di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fall., è necessario quindi accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito è stato ammesso allo stato passivo della procedura. Non è, dunque, sufficiente che il curatore agisca facendo genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento, ma occorre anche provare che i crediti sono stati insinuati nella massa fallimentare.

In relazione alla scientia damni, invece, è sufficiente che ricorra la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, in termini di consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio (dolo generico), con la sola precisazione che, se l'atto dispositivo è antecedente al sorgere del credito è, invece, necessario che vi sia l'intenzione fraudolenta del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) (cfr. sul punto, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 13446 del 2013).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Caltagirone, la domanda revocatoria è stata rigettata in quanto si ritiene che la curatela non abbia dimostrato, né tantomeno allegato, che i crediti sussistenti alla data del compimento dell'atto siano stati poi ammessi al passivo della procedura, mancando ogni conferente deduzione circa lo stato passivo della società come approvato dal Giudice delegato, né è stata prodotta la copia dello stato passivo; né prova alcuna è stata fornita in ordine alla circostanza che il patrimonio residuo della società debitrice, poi fallita, sia stato – al momento della stipula – di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. Il curatore non ha nemmeno fornito dimostrazione della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento degli atti asseritamente pregiudizievoli.

Non vale osservare, al fine di esonerare il curatore dall'onere della prova, che parte convenuta non abbia contestato l'esistenza dei crediti, in quanto, altro, è la contestazione circa l'esposizione debitoria della società al momento dell'atto dispositivo, ben altro, è la contestazione in ordine all'ammissione al passivo dei crediti anteriori, che parte convenuta era onerata di effettuare solo in presenza di puntuale allegazione della rea circostanza.

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