Abusi edilizi e condominio: l’ordine di demolizione come rimedio pubblicistico

La Redazione
03 Dicembre 2025

In tema di condominio, la costruzione da parte di un condomino di un manufatto di rilevanti dimensioni su area cortilizia comune, che ne alteri l’originaria destinazione e impedisca il pari uso degli altri partecipanti, integra violazione dell’art. 1102 c.c. e legittima la condanna del costruttore alla rimozione in sede civile.

L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – in base al quale l'esecuzione di interventi edilizi in assenza del permesso comporta l'ordine demolitorio da parte dell'autorità comunale – opera ai fini della repressione dell'illecito esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un canto, e amministrazione deputata alla vigilanza del territorio, dall'altro.

Non assegna pertanto al condomino un diritto al ripristino del bene nei confronti di altro condomino, per cui l'attrice, nel caso in oggetto, non può conseguire la demolizione dei beni a servizio dei convenuti soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica.

L'assenza del titolo abilitativo per la edificazione di un’opera è infatti questione pubblicistica che può essere vagliata solo dal giudice amministrativo, unico legittimato a sanzionare il responsabile con l'ordine demolitorio e la riduzione in pristino.

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