Novembre 2025: estinzione della società e posizione dei soci, liquidazione giudiziale in proprio, revoca degli amministratori, diritto di recesso, trasferimento della sede all’estero

La Redazione
09 Dicembre 2025

Nel mese di Novembre la Cassazione ha affrontato e deciso fattispecie relative all'estinzione della società e ai profili di responsabilità dei soci per i debiti pendenti; al trasferimento della sede all'estero; all'interpretazione del diritto di recesso riconosciuto al socio dall'art. 2437, comma 1, c.c.; ai rapporti tra azione di responsabilità verso l'amministratore e l'azione per la revoca dello stesso; alla domanda di liquidazione giudiziale in proprio presentata dagli amministratori.

In sede penale, si registrano pronunce in tema di bancarotta, sul nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento e sulla postergazione dei crediti dei soci per i finanziamenti, e in tema di responsabilità dell'amministratore di fatto.

Domanda di liquidazione giudiziale in proprio: decisione degli amministratori, senza notaio

Cass. Civ. – Sez. I – 25 novembre 2025, n. 30903

La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza.

Fondi immobiliari di investimento: le Sezioni unite sul cumulo delle quote di partecipazione dei familiari

Cass. civ. - Sez. Unite – 20 novembre 2025 n. 30657

In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, D.L. n. 78/2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l'applicazione. A tal fine, la parte ha l'onere di provare l'effettività e l'autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l'originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l'autonomia delle scelte sull'an e sul quomodo dell'investimento.

Accertamento nei confronti di società che ha fittiziamente trasferito fittizio all'estero la sede sociale

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 20 novembre 2025, n. 30648

Qualora il trasferimento all'estero della sede di una società sia fittizio, essa, a fini così fiscali come fallimentari, deve ritenersi avente sede in Italia, ove è imputabile il centro effettivo dei suoi affari ed interessi. Anche in ambito tributario, il trasferimento fittizio - che si rivela tale in quanto il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale - non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato.

Il socio può chiedere la revoca dell'amministratore, anche senza azione di responsabilità

Cass. Civ. – Sez. I – 20 novembre 2025, n. 30533

Il socio è legittimato a chiedere la revoca dell'amministratore anche a prescindere dall'azione sociale di responsabilità: nell'attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell'amministratore, il legislatore ha inteso riconoscergli anche la facoltà - implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione - di introdurre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.

Società estinta: i soci – successori universali - rispondono nei limiti di quanto percepito

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 18 novembre 2025, n. 30423

Dopo l'estinzione della società, l'ex-socio è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione, ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito. Nella responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo (già secondo) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi.

Estinzione della società e posizione dei soci per i rapporti giuridici pendenti

Cass. Civ. – Sez. III – 15 novembre 2025, n. 30166

In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell'azione, ma integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l'interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie.

In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell'estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio (come nella specie), qualora venga riconosciuta l'esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l'avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all'accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti.

Diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'operazione, da intendersi in senso restrittivo

Cass. Civ. – Sez. I – 14 novembre 2025, n. 30133

In tema di società di capitali, la previsione dell'art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, secondo cui "Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (...)", deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la "deliberazione" assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, sia all'ipotesi in cui la medesima "deliberazione" abbia costituito l'ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l'esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare.

In tema di società per azioni, allorquando la "deliberazione" assembleare di cui all'art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all'assemblea che ha adottato la delibera ed a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima "deliberazione" abbia costituito l'ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l'esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo, del diritto di recesso suddetto.

La società non è estranea ai reati commessi dall'amministratore di fatto

Cass. pen. – Sez. III – (14 ottobre) 12 novembre 2025, n. 36683

La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall'amministratrice di diritto, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all'ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determina l'estraneità della società al reato, perché questo è comunque stato commesso, oltre che nell'interesse della società, da soggetti che erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa, con la conseguenza che il reato non è stato commesso da soggetti estranei alla società, delle cui condotte questa non deve rispondere, bensì da soggetti che in via di fatto la amministravano e che hanno realizzato le condotte costituenti reato allo scopo di far conseguire alla società un profitto, sotto forma di risparmio di spesa derivante dall'evasione d'imposta.

Responsabilità tributaria degli amministratori della società che ha trasferito la sede all'estero

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 7 novembre 2025, n. 29575

In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 d.p.r. n. 602/1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio.

Ancora sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale

Cass. pen. - Sez. V – (25 settembre) 7 novembre 2025 n. 36278

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Bancarotta e fallimento: il credito dei soci per i finanziamenti è postergato e soddisfatto solo se c'è residuo attivo

Cass. pen. - Sez. V – (25 settembre) 4 novembre 2025, n. 35943

Nel caso di finanziamento della società da parte dei soci, il loro credito è non solo postergato a quello degli altri creditori sociali, ma, soprattutto, è meramente eventuale, avendo diritto al rimborso del finanziamento solo in caso di residuo attivo all'esito della gestione sociale.

La domanda di recesso di uno dei due soci scioglie il rapporto societario, non la società

Cass. Civ. – Sez. II – 3 novembre 2025, n. 29036

In una società – anche di fatto - con due soli soci, la domanda di uno dei soci volta a ottenere la liquidazione della propria quota societaria e degli utili non percepiti implica lo scioglimento non della società, ma del solo rapporto societario limitatamente al socio, che ha esercitato il recesso nel momento in cui ha proposto in giudizio la relativa domanda, per cui si applica alla fattispecie l'art. 2289 c.c. da quel momento. Lo scioglimento della società rimane assoggettato alle regole di cui agli artt. 2274 ss. c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario