Ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre con affidamento immutato

La Redazione
05 Dicembre 2025

Il trasferimento del genitore non collocatario in città diversa ha imposto di rideterminare la frequentazione per rendere effettivo il rapporto padre–figlio, con previsione di permanenze continuative e alternate tra le due sedi, dopo una fase estiva già con pernotti presso il padre.

La coppia si sposa nel 2022 e nel 2023 nasce il figlio. Avviata la separazione, il Tribunale di Viterbo dispone affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno e assegno; poi rimodula la frequentazione, sospendendo per due mesi l'assegno. La madre reclama in appello, ma la Corte dichiara inammissibile il reclamo; segue ricorso per cassazione exart. 473-bis.24 c.p.c.

La Cassazione ritiene che l'aumento dei tempi presso il genitore non collocatario non integri “sostanziali modifiche” di affidamento/collocazione ex art. 473-bis.24 c.p.c., trattandosi di mera rimodulazione organizzativa della frequentazione dovuta alla distanza, con affido condiviso e collocamento invariati.

Le  nuove modalità di frequentazione sono infatti volte a:

  • evitare stress da spostamenti frequenti e ravvicinati, concentrando i tempi di permanenza;
  • dare continuità al progressivo percorso già avviato (pernotti estivi), valutato positivamente dal curatore speciale;
  • preservare bigenitorialità e best interest del minore senza incidere sul suo habitat primario.

La soluzione è qualificata come “naturale evoluzione” delle modalità di frequentazione, non “sostanziale modifica” di affidamento/collocazione reclamabile ex art. 473-bis.24 c.p.c., perché concentra i tempi per ragioni logistiche senza peggiorare la relazione con il genitore collocatario.

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