Ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre con affidamento immutato
05 Dicembre 2025
La coppia si sposa nel 2022 e nel 2023 nasce il figlio. Avviata la separazione, il Tribunale di Viterbo dispone affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno e assegno; poi rimodula la frequentazione, sospendendo per due mesi l'assegno. La madre reclama in appello, ma la Corte dichiara inammissibile il reclamo; segue ricorso per cassazione exart. 473-bis.24 c.p.c. La Cassazione ritiene che l'aumento dei tempi presso il genitore non collocatario non integri “sostanziali modifiche” di affidamento/collocazione ex art. 473-bis.24 c.p.c., trattandosi di mera rimodulazione organizzativa della frequentazione dovuta alla distanza, con affido condiviso e collocamento invariati. Le nuove modalità di frequentazione sono infatti volte a:
La soluzione è qualificata come “naturale evoluzione” delle modalità di frequentazione, non “sostanziale modifica” di affidamento/collocazione reclamabile ex art. 473-bis.24 c.p.c., perché concentra i tempi per ragioni logistiche senza peggiorare la relazione con il genitore collocatario. |