Mobbing: riconosciuto il risarcimento del danno morale al “whistleblower”
05 Dicembre 2025
Una dipendente ha chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale per aver subito, in conseguenza della denuncia di attività illecite commesse dai superiori, condotte di mobbing ad opera dei colleghi di lavoro di pari grado e anche dal superiore gerarchico, consistenti nella progressiva mortificazione, nel demansionamento, nell’isolamento ed emarginazione. Il Tribunale di Bergamo, ritenuta sussistente la responsabilità del datore di lavoro nei confronti della dipendente ex art. 2087 c.c. «per aver consentito, pur colposamente, il mantenersi di un ambiente di lavoro nocivo e ostile, indubbiamente fonte di stress e di logorio fisico e mentale», ha escluso la risarcibilità del danno biologico per non avere, la ricorrente, «dato prova di aver subito, a causa delle condotte datoriali, un danno dinamico-relazionale, in termini di danno biologico permanente». Il Tribunale ha invece riconosciuto il danno morale quale intensa sofferenza soggettiva provata dalla ricorrente in conseguenza delle condotte, protrattesi per quasi tre anni, sofferenza che può essere dimostrata anche tramite il ricorso alla prova presuntiva secondo l’id quod plerumque accidit: «nel corso del giudizio è innegabilmente emersa la penosità dell’ambiente di lavoro nel quale la ricorrente ha dovuto lavorare, il profondo senso di malessere, isolamento, emarginazione e umiliazione che ella deve aver provato nella consapevolezza di lavorare con colleghi che non perdevano occasione per manifestare, anche in modo brusco se non aggressivo, ostilità e rancore nei suoi confronti (…)». Il Tribunale ha dunque condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di 25.000 euro a titolo di risarcimento del danno. |