Il danno da riduzione dell’aspettativa di vita come nuova categoria di danno per restituire coerenza al sistema risarcitorio

09 Dicembre 2025

L'articolo propone il riconoscimento del danno all'aspettativa di vita come autonoma categoria risarcitoria, destinata a colmare le incoerenze del sistema attuale, che – dopo le Sezioni Unite del 2008 e del 2015 – ha moltiplicato figure spurie (danno terminale, catastrofale, perdita di chance) per sopperire all'impossibilità di risarcire la vita perduta. Secondo l'autore, il danno all'aspettativa di vita si realizza nel momento stesso della lesione della salute che riduce la durata dell'esistenza: non risarcisce la morte, ma il tempo di vita sottratto dall'illecito, bene autonomo e stimabile in termini medico-legali. Viene proposta una formula di quantificazione corretta rispetto al criterio “Arezzo 2015”, basata sul valore massimo della TUN diviso per l'aspettativa media di vita (83 anni), così da ottenere un parametro equo e proporzionale per ogni anno di vita perduto. L'articolo dimostra inoltre la compatibilità della nuova voce con l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni e con il test Engel della CEDU, sottolineando come il risarcimento non abbia natura punitiva in senso penale ma risponda a una funzione polifunzionale della responsabilità civile: compensativa, deterrente e simbolica.

Lo squilibrio del sistema

Il sistema del risarcimento del danno alla persona è oggi attraversato da un evidente squilibrio interno.

La giurisprudenza, dopo aver affermato con le Sezioni Unite 2008 il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale e con le Sezioni Unite 2015 il limite del cosiddetto “danno tanatologico”, ha progressivamente moltiplicato figure intermedie — danno terminale, danno catastrofale, perdita di chance di sopravvivenza, rischio latente di morte ante tempus — nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dalla negazione del diritto al risarcimento della vita perduta.

Il risultato è un sistema formalmente coerente, ma sostanzialmente contraddittorio: si negano i danni punitivi in via di principio, ma si riconoscono danni che non possono avere altra funzione se non quella deterrente.

Il danno all’aspettativa di vita nasce proprio come risposta a questa crisi di coerenza.

Esso si propone come una categoria chiara, razionale e trasparente, capace di unificare e sostituire le molteplici figure oggi disperse, restituendo al sistema una struttura organica e comprensibile.

Il diritto civile, infatti, da anni liquida — sotto diverse denominazioni — somme che non compensano più un dolore o una menomazione, ma la perdita di una parte della vita stessa, sia come tempo non vissuto (danno iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza), sia come riduzione del futuro sperabile (danno da rischio latente).

La mancata formalizzazione del danno all’aspettativa di vita produce conseguenze sistemiche gravi: genera incertezza applicativa, perché costringe i giudici a utilizzare categorie spurie per esprimere lo stesso concetto e compromette la prevedibilità delle decisioni, poiché la liquidazione varia a seconda dell’etichetta giuridica scelta.

Introdurre il danno all’aspettativa di vita significa dunque riconciliare il diritto con la realtà biologica e con la coscienza sociale. Ogni essere umano ha diritto non solo a vivere bene, ma a vivere a lungo secondo la propria traiettoria naturale. Quando un illecito accorcia questa traiettoria, non si perde solo salute, ma tempo: e il tempo, nel diritto civile moderno, è parte integrante della dignità della persona.

Questo principio, apparentemente semplice, racchiude la logica profonda della nuova categoria di danno.

Superare le sezioni unite del 2015: il danno all'aspettativa di vita come danno che si realizza nel momento della lesione della salute

La storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015 ha determinato un arresto della teoria del danno da morte. In essa la Corte affermò che non può configurarsi un diritto al risarcimento del danno da perdita della vita in capo al soggetto che muore, poiché la morte segna la cessazione della capacità giuridica e, dunque, l'impossibilità di essere titolare di diritti.

Questa conclusione — coerente con la linea tradizionale risalente a Cass. 3475/1925 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 372/1994 — si fonda sull'assunto secondo cui, nel momento stesso in cui interviene la morte, cessa il soggetto titolare del diritto leso. Da qui la tesi, di matrice epicurea, per cui il diritto al risarcimento non può nascere quando ormai “non c'è più nessuno” che possa beneficiarne.

Tuttavia, la stessa motivazione delle Sezioni Unite contiene un'apertura che oggi consente di rovesciare quella prospettiva senza tradirla. Al paragrafo 3.1 della decisione, la Corte riconosce che esulano dal tema del decidere le ipotesi in cui la morte segua alle lesioni dopo un apprezzabile lasso di tempo, ammettendo che in tali casi il diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni confluisce nel patrimonio del danneggiato.

È in questo passaggio che si innesta la chiave interpretativa: il danno risarcibile sorge nel momento della lesione della salute, non in quello del decesso. Ciò che le Sezioni Unite del 2015 escludevano era la risarcibilità del “danno da morte immediata” in quanto evento, ma non la possibilità che la lesione alla salute — se così grave da ridurre la durata dell'esistenza — generasse un pregiudizio autonomo e trasmissibile. In altri termini, la Corte non negava che il diritto potesse nascere prima della morte: semplicemente, non ne rappresentava le conseguenze sistematiche.

Il danno all'aspettativa di vita rappresenta dunque la naturale evoluzione di quella stessa impostazione, collocandosi nel solco — e non in contraddizione — del ragionamento delle Sezioni Unite. Esso si realizza al momento della lesione che accorcia la durata della vita, perché è in quell'istante che la persona perde, irreversibilmente, una parte del suo futuro biologico. In quell'istante il soggetto è vivo, titolare di diritti e destinatario del precetto di cui all'art. 32 Cost.; il diritto al risarcimento sorge e si consolida nel suo patrimonio, trasmissibile agli eredi secondo le regole generali. Non si tratta, dunque, di risarcire la “morte” — che resta evento — ma il tempo di vita sottratto dall'illecito, bene che ha una consistenza oggettiva e che può essere stimato attraverso parametri medico-legali e statistici.

La vita, infatti, non si spegne di colpo: si consuma progressivamente nel processo lesivo, e in quel processo il diritto si forma.

La lesione è l'inizio del morire, e il danno all'aspettativa di vita è il riconoscimento giuridico di questo tempo intermedio, in cui la persona, pur ancora viva, ha già perduto una parte del proprio orizzonte temporale.

Superare le ipocrisie del sistema: la funzione punitiva implicita nel danno iure hereditatis e nel rischio latente

Il sistema del risarcimento del danno alla persona, così come oggi interpretato, vive una contraddizione: finge di respingere ogni dimensione sanzionatoria del risarcimento civile, ma al contempo riconosce e liquida danni che non possono avere altra funzione se non punitiva o deterrente, poiché compensano una perdita che non è più percepibile da alcuno.

Il danno da perdita di chance iure hereditatis e il danno da rischio latente – elaborati dalla giurisprudenza più recente – sono ristori per una vita non vissuta o che non sarà vissuta, dunque non consolano nessuno e tuttavia, la Corte di Cassazione ne ammette la risarcibilità piena.

Questo riconoscimento giurisprudenziale, apparentemente volto a misurare equitativamente la perdita di salute, cela in realtà un principio punitivo: si fa pagare al responsabile non solo ciò che la vittima ha perduto, ma ciò che non potrà mai vivere.

Non si tratta, dunque, di una compensazione di tipo “consolatorio”, ma di una risposta ordinamentale alla gravità dell'offesa, diretta a riequilibrare il disvalore della condotta. La vittima non beneficia del denaro ricevuto: muore. L'erede, che lo riceve, non è il soggetto danneggiato, ma l'incarnazione della coscienza collettiva che esige una risposta.

Emblematico di questa ipocrisia sistemica è l'attuale trattamento giurisprudenziale del danno terminale. Si pensi — come esempio paradigmatico — a due pazienti affetti da Covid-19, entrambi ricoverati in terapia intensiva, intubati e sedati per quindici giorni. Le loro esperienze, fino al quindicesimo giorno, sono identiche: stessa sofferenza, stessa privazione di relazioni, stessa angoscia del limite. Al termine di quei quindici giorni, tuttavia, uno muore, mentre l'altro sopravvive.

Secondo l'orientamento più recente della Cassazione (v. Cass. 21799/2025), per il paziente deceduto la liquidazione di un danno terminale di €15.000 (pari a €1.000 per ciascun giorno di sopravvivenza) potrebbe essere addirittura considerata insufficiente. Il giudice dovrebbe aumentare tale importo, perché la perdita è “massima per entità e intensità”.

Per il paziente sopravvissuto, invece, le medesime due settimane di ricovero valgono, nella prassi, circa €1.500, corrispondenti al valore medio di 15 giorni di invalidità temporanea totale secondo le tabelle TUN.

Il paradosso è evidente: due persone vivono la stessa sofferenza e le stesse limitazioni, ma il sistema riconosce a chi muore una somma dieci volte superiore rispetto a chi sopravvive.

Eppure, la maggiore somma riconosciuta al defunto non risarcisce più nessuno — egli non può goderne, né provare alcun ristoro — mentre quella minore al sopravvissuto rappresenta una vera compensazione di un'esperienza vissuta e superata.

La discrepanza rivela la verità che il diritto non osa dire: il danno terminale, così come oggi liquidato, è in realtà un surrogato del mancato riconoscimento del danno all'aspettativa di vita. Serve a colmare, in modo surrettizio, il vuoto lasciato dal divieto del “danno da morte”, offrendo una risposta economica che punisce il colpevole più che risarcire la vittima.

Eppure, lo stesso ordinamento continua ad avvolgere queste verità in veli di coerenza apparente.

L'esempio più lampante è il paradosso prescrizionale: il danno iure hereditatis da perdita di chance — che sorge dalla riduzione anticipata della vita — si prescrive in dieci anni, mentre il danno iure proprio dei congiunti, da perdita del rapporto parentale, si prescrive in cinque.

Così, per un rovesciamento logico, parte attrice potrebbe avere interesse a sostenere l'esistenza di un danno da perdita di chance (cioè, un danno alla vita non vissuta del defunto) piuttosto che un nesso causale tra condotta e morte, pur di beneficiare di un termine prescrizionale più lungo.

In realtà, il riconoscimento del danno per una vita non vissuta — che sia espresso nella formula del rischio latente o della perdita di chance iure hereditatis — risponde al bisogno di dare un prezzo simbolico al torto massimo: aver privato un essere umano della possibilità di godere pienamente del proprio futuro.

Tale prezzo, che non consola e non ristora, svolge un ruolo di deterrenza general-preventiva, indirizzato non al danneggiato ma ai danneggianti potenziali, spingendo i cittadini a una maggiore diligenza.

In definitiva, il danno all'aspettativa di vita è la naturale emersione del non detto: un danno che non consola nessuno, ma pesa sul colpevole; che non risarcisce la vita vissuta, ma punisce la vita negata; che non ricompone l'equilibrio individuale, ma riscatta l'ingiustizia collettiva di un morire prematuro.

La quantificazione del danno all'aspettativa di vita: il criterio arezzo 2015 corretto

La formulazione di un criterio oggettivo per la liquidazione del danno iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza può essere fatta risalire alla decisione del Tribunale di Arezzo del 19 ottobre 2015, n. 1143 (Giud. Breggia), che tradusse in calcolo proporzionale il valore economico del tempo di vita perduto.

Il Tribunale individuò il metodo aritmetico nel valore tabellare del 100% di invalidità biologica, diviso per gli anni di vita residua attesa del soggetto secondo le tavole ISTAT, e moltiplicato per gli anni effettivamente sottratti dall'illecito.

Questo criterio, ripreso in numerose pronunce di merito, è stato definitivamente consacrato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025 (Pres. Travaglino, Rel. Vincenti), che lo ha riconosciuto come metodo equitativo coerente e controllabile per la liquidazione del danno iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza.

Tuttavia, l'applicazione meccanica del criterio Arezzo 2015 presenta un limite di ordine sistemico ed equitativo: il divisore corrisponde all'aspettativa di vita ISTAT della vittima, che risulta naturalmente più elevata per i soggetti giovani e più bassa per gli anziani.

Questo produce un effetto paradossale: a parità di anni di vita sottratti, l'ammontare del risarcimento tende a risultare più alto per le persone anziane, poiché il divisore più basso aumenta il valore unitario del tempo di vita.

Ne deriva un'evidente distorsione valoriale, perché un anno di vita sottratto a un giovane dovrebbe valere di più, non di meno, rispetto a quello sottratto a un soggetto anziano.

Per restituire al calcolo un fondamento realmente equitativo, è necessario introdurre un correttivo sistematico.

La proposta più coerente con la funzione etico-sociale del danno all'aspettativa di vita consiste nel dividere il valore massimo della TUN per il 100% di danno biologico con morale massimo all'età del decesso (già avvenuto o presumibile), non per l'aspettativa individuale del soggetto, ma per l'aspettativa media di vita alla nascita, oggi pari a 83 anni secondo ISTAT.

In tal modo si ottiene un valore unitario medio annuo della vita umana, fondato sulla massima espressione del “valore uomo” e non sulle fluttuazioni anagrafiche del singolo caso.

Ad esempio, se il valore massimo della TUN per invalidità totale con morale massimo è €1.500.000, la divisione per 83 determina un valore unitario annuo di €18.072 per ogni anno di vita.

Questo valore, moltiplicato per gli anni effettivamente sottratti alla vittima, consente di liquidare il danno in modo coerente, equo e proporzionato.

La formula può così essere sintetizzata:

Danno all'aspettativa di vita = (TUN 100% con morale massimo ÷ 83) × anni di vita sottratti

Esempi applicativi

Caso 1 – Giovane di 20 anni con aspettativa conservata

Un soggetto di 20 anni che, a seguito di lesione, muore o vede ridotta la propria sopravvivenza di 60 anni subisce un danno pari a:

€ 1.501.616,91÷ 83 × 60 = €1.085.506,20.

Caso 2 – Uomo di 50 anni cui vengono sottratti 25 anni di vita

€ 1.256.048,62÷ 83 × 25 = € 378.327,89.

Caso 3 – Anziano di 80 anni cui vengono sottratti 5 anni

€ 1.015.458,07÷ 83 × 5 = € 61.172,17.

Questo metodo, inoltre, è facilmente adattabile al caso in cui la vittima sia ancora in vita, ma sia dimostrato — secondo Cass. 26118/2021 — che la lesione subita comporterà una riduzione certa della durata dell'esistenza.

In tali ipotesi, il danno all'aspettativa di vita può essere liquidato anche in vita, quale voce autonoma, calcolando il numero di anni di sopravvivenza verosimilmente perduti secondo le conoscenze medico-legali.

Compatibilità del danno all'aspettativa di vita con l'articolo 138, comma quarto, del codice delle assicurazioni

Uno degli argomenti più recentemente richiamati per negare la risarcibilità autonoma del danno all'aspettativa di vita è quello che fa leva sul disposto del quarto comma dell'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui “L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.

L'intento del legislatore, con tale clausola di chiusura, è stato quello di evitare la proliferazione di sottocategorie risarcitorie, garantendo uniformità e prevedibilità attraverso un sistema tabellare di valori standardizzati.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente — e in particolare la Cassazione n. 21799 del 29 luglio 2025 — ha chiarito che la disposizione non può essere applicata in modo indiscriminato a ogni danno derivante da una lesione alla salute, poiché vi sono ipotesi in cui la struttura stessa della menomazione sfugge ontologicamente al paradigma tabellare. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, si discuteva della liquidazione del danno biologico terminale, e i giudici di legittimità hanno ritenuto “meramente simbolica” la liquidazione effettuata in base ai valori tabellari del danno temporaneo, affermando che: «detto danno biologico terminale non può esser liquidato «attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (Cass. 17/12/ 2024, n. 33009)».

Questa affermazione contiene un principio di portata generale: quando la lesione della salute è di tale gravità da comportare la soppressione del bene vita, il danno che ne deriva non può essere risarcito secondo le tabelle dell'art. 138, le quali presuppongono una continuità funzionale della persona. Il sistema tabellare, infatti, è costruito per compensare limitazioni funzionali della vita in corso, non per misurare la perdita del suo futuro sviluppo temporale.

È dunque coerente estendere il principio espresso dalla Cassazione anche a questa nuova categoria: così come il danno terminale non può essere liquidato con le tabelle dell'art. 138 perché estraneo alla loro logica, allo stesso modo il danno all'aspettativa di vita non rientra nell'ambito di applicazione del divieto di nuove voci sancito dal quarto comma, poiché non costituisce un'estensione del danno biologico, ma una figura distinta, fondata su una diversa dimensione del bene protetto.

In questa prospettiva, il richiamo alle tabelle TUN non contrasta con la norma, ma ne rappresenta un uso analogico in chiave sistematica: il valore tabellare fornisce un parametro tecnico di proporzionalità, mentre la struttura del danno resta equitativa, conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte.

Superare le sezioni unite 2017 e il test engel: finalità risarcitoria con effetti punitivi

L'argomento forse più insidioso sollevato contro l'introduzione del danno all'aspettativa di vita riguarda la sua presunta incompatibilità con il principio di legalità sancito dagli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo questa impostazione, un risarcimento di importo potenzialmente elevato, privo di una cornice normativa specifica, rischierebbe di assumere natura “punitiva”, violando il dogma del nulla poena sine lege e i limiti funzionali del diritto civile.

A tale obiezione risposero già le Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio 2017, che, affrontando il tema dei danni punitivi, chiarirono che la responsabilità civile italiana ha ormai assunto una funzione “polifunzionale”, capace di combinare compensazione, deterrenza e prevenzione, pur restando nell'alveo della giustizia civile.

In quella storica decisione, la Corte affermò: “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile”

Con ciò la Corte volle dire che il diritto civile può anche “punire” il danneggiante, ma solo nella misura in cui ciò costituisca il naturale riflesso dell'entità del bene leso e non una risposta afflittiva fine a sé stessa.

La giurisprudenza successiva ha dunque consolidato la distinzione fra funzione punitiva esterna, vietata perché estranea al sistema delle garanzie, e funzione punitiva interna, ammessa quando la severità economica della misura è l'effetto proporzionato del disvalore della condotta.

È in questa logica che si colloca il danno all'aspettativa di vita.

La sua finalità non è quella di colpire l'autore dell'illecito, ma di restituire al sistema un equilibrio simbolico e sociale.

L'importo del risarcimento non dipende dal biasimo morale, ma dal valore oggettivo del tempo di vita perduto, calcolato secondo criteri proporzionali e prevedibili (valori TUN, età, aspettativa residua).

Sul piano convenzionale, la questione è stata affrontata alla luce del test Engel, elaborato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976.

La Corte individuò tre parametri per stabilire se una misura, pur formalmente civile o amministrativa, debba considerarsi pena in senso sostanziale: “la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della «sanzione» (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22)”.

Applicando tali criteri al danno all'aspettativa di vita, il risultato è univoco: sul piano formale, la misura appartiene pienamente al diritto civile; sul piano della natura, è diretta a risarcire un danno arrecato; e quanto alla severità, essa è la conseguenza proporzionale e prevedibile della perdita.

L'esperienza dei “danni punitivi” ha già mostrato che il principio nulla poena sine lege non è un ostacolo invalicabile per la responsabilità civile; l'articolo 25 della Costituzione e l'articolo 7 CEDU, così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza, pongono una riserva assoluta di legalità per le pene, intese in senso formale e sostanziale, potendo rimanere al di fuori di questo recinto misure civili o amministrative aventi effetti punitivi.

Il test Engel è superato, non eluso: il risarcimento per la vita abbreviata risponde esattamente all'esigenza di prevedibilità, proporzionalità e coerenza che i giudici di Strasburgo hanno individuato come linee guida per la compatibilità convenzionale delle misure patrimoniali.

La misura è prevedibile perché calcolata secondo parametri oggettivi; è proporzionata perché correlata alla durata del tempo perduto; ed è coerente perché persegue una finalità di riequilibrio, non di punizione.

In questa prospettiva, il danno all'aspettativa di vita non rappresenta una violazione della legalità penale, ma il suo completamento civile. Il principio di legalità, letto in chiave costituzionale, non serve a limitare la tutela dei diritti fondamentali, ma a impedirne l'arbitrio. E se il bene tutelato è la vita nella sua durata, la legge non solo può, ma deve prevedere una risposta adeguata.

L'insufficienza del sistema penale come presidio della vita: colpa lieve, sospensione condizionale e impunità sostanziale

L'obiezione secondo cui la sanzione penale sarebbe di per sé sufficiente a garantire la tutela dei beni fondamentali, compresa la vita, si scontra con l'evidenza della prassi giudiziaria.

Nella realtà contemporanea, il sistema penale italiano, pur formalmente orientato alla protezione della persona, risulta strutturalmente inadeguato a soddisfare la coscienza sociale nei casi di morte colposa.

L'inefficacia deriva da una combinazione di tre fattori: la modestia dei valori edittali, l'uso generalizzato della sospensione condizionale della pena, e la limitazione della punibilità della imperizia medica introdotta dalla legge “Gelli-Bianco” (L. 24/2017). (“Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”).

Il primo elemento riguarda la scarsa offensività sanzionatoria dei reati di omicidio colposo.

L'articolo 589 del codice penale prevede una pena compresa tra sei mesi e cinque anni di reclusione, aumentata solo in casi particolari (violazioni sul lavoro, circolazione stradale, guida in stato di ebbrezza).

Una forbice edittale così bassa si traduce, nella pratica, in condanne modeste e sospese.

Anche nei casi più gravi di errore medico, ad esempio, la pena inflitta non supera solitamente i due anni di reclusione, quasi sempre coperta dalla sospensione condizionale, che evita la carcerazione e vanifica l'effetto deterrente del sistema penale.

In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025 sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

In termini concreti, ciò significa che la maggior parte degli errori clinici — anche quando determinano la morte del paziente — non integreranno reato, se commessi con diligenza media o in situazioni di urgenza. Le conseguenze di questo quadro normativo sono devastanti sul piano della giustizia sostanziale. Esistono situazioni, sempre più frequenti, in cui nessuna sanzione — né penale né civile — viene inflitta, nonostante la perdita di una vita umana.

Si immagini il caso di un paziente anziano e solo, sottoposto a intervento chirurgico per una patologia non grave, deceduto per un errore lieve di valutazione anestesiologica: il medico, pur avendo agito con negligenza, non ne risponderebbe penalmente, poiché la sua condotta rientra nei limiti della colpa lieve.

Sul piano civile, in assenza di eredi, nessuno sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento del danno iure proprio; e poiché la vittima è morta istantaneamente, non sarebbe configurabile un danno terminale o catastrofale da trasmettere iure hereditatis.

L'effetto complessivo è un vuoto di responsabilità: la morte, pur causata da errore, non trova alcuna forma di risposta da parte dell'ordinamento e la coscienza sociale percepisce la sproporzione tra l'entità dell'offesa e l'assenza di reazione.

L'assenza di una sanzione reale — penale o civile — genera un senso diffuso di ingiustizia, come se la vita delle persone prive di legami affettivi valesse meno.

È qui che il danno all'aspettativa di vita rivela la propria funzione etico-sistemica: colmare il vuoto lasciato dal diritto penale e assicurare una risposta simbolica anche quando il soggetto non lascia superstiti.

Essa non punisce il responsabile, ma impedisce che la sua colpa resti priva di conseguenze, riconoscendo un credito risarcitorio che, in mancanza di eredi, sarà devoluto allo Stato ex art. 586 c.c.

La funzione più profonda del danno all'aspettativa di vita emerge con chiarezza quando si considerano gli effetti dell'articolo 586 del codice civile, secondo cui, in mancanza di successibili, l'eredità del defunto è devoluta allo Stato.

Questa disposizione, apparentemente neutra e meramente patrimoniale, assume nel nostro contesto un significato che trascende la tecnica successoria e tocca la coscienza morale del diritto.

Essa afferma che, anche quando non esistono eredi, la vita di un individuo non si spegne nel nulla giuridico, e che il valore economico di ciò che gli spetta, compreso il risarcimento per la sua morte ingiusta, non può restare senza destinazione.

Applicato al danno all'aspettativa di vita, l'articolo 586 c.c. diventa la prova più eloquente della sua funzione sociale e collettiva. Il credito risarcitorio che sorge iure hereditatis per la riduzione del tempo di vita, in assenza di congiunti, si trasferisce allo Stato, che diviene così erede universale del valore simbolico del torto subito.

In conclusione

L’introduzione del danno all’aspettativa di vita come autonoma voce di danno è il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale che, nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dal rifiuto del “danno da morte immediata”, ha finito per costruire – sotto nomi diversi – una molteplicità di figure che ruotano tutte intorno al medesimo nucleo concettuale: la privazione del tempo di vita.

Il risarcimento del danno all’aspettativa di vita non consola, ma ristabilisce; non ripara un dolore, ma ricompone l’ordine morale turbato dall’illecito. In questo senso, esso si pone al confine tra riparazione e punizione, incarnando quella funzione “polifunzionale” del risarcimento civile che le Sezioni Unite del 2017 hanno riconosciuto come intrinseca al sistema.

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