DDL Semplificazioni in GU: novità su assenza, morte presunta, traduzioni giurate, avvisi di ricevimento
03 Dicembre 2025
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, che entrerà in vigore dal 18 dicembre 2025, apporta rilevanti modifiche in materia di semplificazione dei procedimenti in materia di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Di seguito si segnalano le novità di maggiore interesse. Dichiarazione di assenza e morte presunta (art. 38 l. n. 182/2025) L'art. 38 interviene sulle dichiarazioni di assenza e di morte presunta, prevedendo una riduzione dei termini entro cui gli eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (in caso di assenza) o disporre liberamente del patrimonio ereditario (in caso di morte presunta). In particolare: - il termine per dichiarare l'assenza viene ridotto da due anni a un anno dall'ultima notizia; - il termine per la dichiarazione di morte presunta scende da dieci a cinque anni. Disposizioni in materia di traduzioni giurate (art. 39 l. n. 182/2025) L’art. 39 interviene sulle traduzioni giurate, sostituendo l’art. 5 del r.d. n. 1366/1922 con il seguente: «Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale». Accettazione di eredità (art. 41 l. n. 182/2025) All'art. 2648, comma 3, c.c., si prevede ora la possibilità di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità in virtù di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'erede, o un erede di quest'ultimo, attestino: - l'avvenuta accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ovvero - l'avvenuto acquisto della qualità di erede per mancata redazione dell'inventario o per mancata accettazione con beneficio di inventario nei termini di cui all'art. 485 c.c. L'intervento del legislatore mira a snellire la procedura di trascrizione dell'accettazione di eredità e soprattutto a rafforzare la certezza della titolarità dei beni ereditari. Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge, mentre continuerà a valere il regime precedente per le trascrizioni in corso, ma solo se entro sei mesi verranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione. Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (art. 44 l. n. 182/2025) La novità più rilevante è certamente quella in materia di beni di provenienza donativa e azione di riduzione, in virtù della quale: - è eliminata l'azione di restituzione del bene donato nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, con conseguente attribuzione al legittimario leso di un diritto di credito per equivalente; - si prevede che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sui beni donati restano efficaci anche in caso di riduzione; - è ridotto da dieci a tre anni il termine entro il quale la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie è opponibile ai terzi aventi causa dall'erede o dal legatario. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento (art. 49 l. n. 182/2025) All'art. 8 del regolamento di cui al d.p.r. n. 655/1982 «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)», dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale. L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli artt. 35 e seguenti del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005. In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'art. 22 del codice di cui al d.lgs. n. 82/2005. Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli artt. 35 e seguenti del regolamento UE n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale. Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari». |