I presupposti che consentono di derogare al principio di rotazione

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2025

La particolare struttura del mercato e la effettiva assenza di alternative costituiscono i soli presupposti per derogare al principio di rotazione, mentre l'avvenuta corretta esecuzione del precedente appalto non ne è presupposto autonomo.

L'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36/ 2023, nel testo modificato dal d.lgs. n. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024, stabilisce che «in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto».

La suddetta disposizione è esplicita nello stabilire che i due soli presupposti che legittimano la deroga alla rotazione sono legati alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, che devono essere applicati in ogni caso previa verifica della corretta esecuzione del precedente contratto.

La corretta esecuzione non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma un semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.